Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 132 bis TUB — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 132 bis TUB — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica , prestazione di servizi di pagamento
o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis , 131-ter
e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.




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