Art. 140 TUB — Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
TUB — Testo Unico Bancario D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 140 TUB — Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13 . 112
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l’arresto fino a tre anni.
2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.