Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 49 TUB — Assegni circolari

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 49 TUB — Assegni circolari

1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonchè di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d’Italia [parole abrogate]
determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.




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