Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 58 bis TUB — Trasferimenti rilevanti di attività o passività

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 58 bis TUB — Trasferimenti rilevanti di attività o passività

1. I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d’Italia. Le modalità per l’invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo. 118



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