Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 66 TUB — Vigilanza informativa

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 66 TUB — Vigilanza informativa

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1
dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata. 97
2. La Banca d’Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d’Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1
dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 97
4. Le società indicate nell’art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza su base
consolidata. 97
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza su base
consolidata. 97
5-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.

5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali [parole abrogate]
e al loro personale. 97



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