TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 69 septiesdecies TUB — Norme applicabili e disposizioni di attuazione
1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonchè agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza . 93
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2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.
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