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Art. 69 sexiesdecies TUB — Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 69 sexiesdecies TUB — Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d’Italia, che può vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all’ABE nonchè, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorità competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all’autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 è trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonchè, se la Banca d’Italia è l’autorità competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 .




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