Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 69 terdecies TUB — Autorizzazione dell’accordo

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 69 terdecies TUB — Autorizzazione dell'accordo

1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell’Unione europea
aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorità di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.




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