Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 83 TUB — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 83 TUB — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85.

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonchè dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza. (93)(96)(104)

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa nè proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, nè, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso nè proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. (93)(96)(104)

3-bis. In deroga all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
o da un accordo di compensazione ai sensi dell’
articolo 1252 del codice civile. (93)(96)(104)




Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.