Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 96 quinquies TUB — Liquidazione ordinaria

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 96 quinquies TUB — Liquidazione ordinaria

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al comma 1.

3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attività bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

4-bis. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.



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