TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 97 TUB — Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonchè dei membri degli organi di sorveglianza , determinandone il relativo compenso a carico della società . 65
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
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