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4 Maggio 2019 In Diritto bancario

CASSAZIONE – Il correntista bancario può domandare la documentazione anche per la prima volta durante il processo, senza necessità di una preventiva istanza ex art. 119 TUB

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Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 3875 dell’8 febbraio 2019

 

Massima:

“È vero che l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi. Tuttavia, nel caso in cui “non sia contestata l’applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale”, “non può mettersi in dubbio l’esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla sua gestione”. In ragione dei contenuti propri della norma dell’art. 119 comma 4 T.U.B., il “correntista ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale” (Cass., n. 21472/2017)”.

(nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la possibilità per il correntista di domandare al giudice che fosse ordinata alla banca la consegna ex art. 210 c.p.c. dei contratti e degli estratti conto mancanti, in caso di suo omesso preventivo esercizio della richiesta ex art. 119 TUB).

 

Motivazione:

Della tematica prospettata dalla fattispecie qui concretamente in esame – come facente sostanziale riferimento, cioè, all’eventualità che il giudice del merito non accolga l’istanza di esibizione delle scritture contabili della banca, adducendo che il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione sulla base dell’art. 119 T.U.B. – la giurisprudenza di questa Corte si è, invero, occupata più volte. Così venendo a sviluppare un orientamento di segno univoco (cfr., di recente, Cass., 11 maggio 2017, n. 11554; Cass., 15 settembre 2017, n. 21472; Cass., 28 maggio 2018, n. 13277; ma v. altresì, più indietro nel tempo e con riguardo all’impianto di base della citata norma del testo unico, Cass., 12 giugno 2006, n. 11004, nonché, e prima ancora, Cass., 22 maggio n. 4598 e Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733); come pure in radice divergente da quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di Lecce nella controversia in esame.

In materia va ricordato, prima di tutto, che “il diritto del cliente ad avere copia della documentazione… ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, carattere non strumentale”. “Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c., e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio… la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata” (Cass. n. 11004/2006).

Da rilevare è, inoltre, che la “norma del T.U.B., art. 119, comma 4, non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D’altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell’art. 119, viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente… – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari”. Appare così “chiaro come non possa risultare corretta una soluzione… che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Che una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente – quale si è visto essere quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere. D’altra parte, neppure è da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Che simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto”.

Pure è da segnalare che è vero che “l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi”. Tuttavia, nel caso in cui “non sia contestata l’applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale”, “non può mettersi in dubbio l’esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla sua gestione”. In ragione dei contenuti propri della norma dell’art. 119 comma 4 T.U.B., il “correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale” (Cass., n. 21472/2017).



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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