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17 Settembre 2018 In Diritto bancario, Notizie dalla Corte

Notizie dalla Corte – È cliente della banca ai sensi dell’art. 119 Testo Unico Bancario non solo il possessore del libretto di deposito ma anche il titolare del rapporto di deposito

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Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22118 dell’11 settembre 2018

 

Principio di diritto:

Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 1 e comma 4, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca – avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario – non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento (Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006), senza che la mera annotazione sul titolo possa ritenersi a ciò equipollente.

 

FATTI DI CAUSA:

La Corte di appello di Torino ha condannato Banca […] S.p.A. (in prosieguo: la banca) a corrispondere al notaio B.S. la complessiva somma di Euro 205.865,33, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno avendo ritenuto la banca inadempiente alle obbligazioni contrattuali connesse a tre libretti di deposito relativi a procedimenti esecutivi di cui il professionista era titolare.

Oggetto di controversia tra le parti è una serie di prelievi effettuati sui predetti libretti da persona diversa dal titolare, ma a lui legata da un rapporto di lavoro.

La Corte territoriale ha escluso che la qualificazione di nuncius in capo al rappresentante del notaio potesse valere ad assolvere la banca dagli obblighi contrattuali su di essa rinvenienti a cagione del contratto di deposito, escludendo che la reiterazione delle disposizioni fatte dal rappresentante valesse a ingenerare un legittimo affidamento da parte dell’istituto di credito nella esistenza di una specifica volontà del notaio depositante di voler operare nel senso riportato alla banca dal nuncius medesimo. Ne derivava la responsabilità della banca da inadempimento ai doveri di identificazione del soggetto che operava, con riferimento alla verifica dell’effettiva esistenza di conforme volontà da parte del titolare del deposito e di comunicazione a quest’ultimo della movimentazione del deposito. Tuttavia la Corte distrettuale ha ritenuto il concorso del fatto colposo del creditore nella misura del 50%, rilevando come il notaio avesse omesso qualsiasi controllo sul suo dipendente in relazione alle operazioni sul deposito, delle quali si era totalmente disinteressato determinando sostanzialmente un’illecita delega al proprio dipendente di funzioni notarili, posto che il deposito atteneva a somme oggetto di procedure esecutive. Il giudice di secondo grado ha dunque provveduto a quantificare il danno, limitandolo alle sole somme per cui vi era prova che il notaio fosse stato costretto a un ripianamento dei conti con proprie sostanze, regolando le spese di lite.

Contro la sentenza B.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste BANCA […] S.P.A. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, resistiti da B.S. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE:

  1. Il ricorso principale del B. è affidato a tre motivi.

1.1. Il primo motivo, titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di diligenza della banca nell’adempimento al contratto di deposito bancario e l’omessa informativa al cliente sulle movimentazioni dei libretti.

1.2. Il secondo motivo titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di giudicato interno per avere la Corte relegato ad affermazioni di parte l’esatto ammontare degli abusivi prelievi, che invece era una statuizione del Tribunale non impugnata dalla banca.

1.3. Il terzo motivo titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deduce l’erronea applicazione delle norme in tema di quantificazione del danno, posto che esso andrebbe identificato nell’intera somma prelevata illecitamente dal terzo.

  1. Il ricorso incidentale della banca è affidato a due motivi.

2.1. Il primo motivo titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deduce l’erronea interpretazione delle norme in tema di diligenza della banca, qualificate in maniera più gravosa ed estranea a quella pattuita tra le parti, non avendo la banca mai assunto l’obbligazione di garantire il buon fine delle disposizioni sui libretti né rilevando alcunché l’omessa comunicazione della movimentazione sui predetti, da ritenersi estranea agli obblighi pattuiti.

2.2. Il secondo motivo titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che l’unico obbligo rinveniente sul depositario sia quello di annotare sul libretto l’operazione effettuata, senza alcun ulteriore onere di trasmissione periodica di estratti conto.

3. Il ricorso principale va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3.1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della produzione dei documenti allegati alla memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, siccome estranea alle ipotesi e al procedimento previsto dall’art. 372 c.p.c.

3.2. Il primo motivo del ricorso principale pone la questione dell’individuazione della diligenza della banca nell’adempimento al contratto per cui è causa e va esaminato unitamente all’analogo primo motivo del ricorso incidentale. Deve premettersi che quest’ultimo va esaminato nel merito, in quanto è tempestivo, dovendo sul punto respingersi l’eccezione di tardività formulata dal ricorrente. Invero il timbro cronologico dell’Ufficiale giudiziario apposto sull’originale dell’atto reca la data del 24 novembre 2014, ultimo giorno utile per la notifica, atteso che il 40 giorno dalla notifica del ricorso scadeva il precedente giorno 23 novembre, che era festivo; ne consegue, per la scissione degli effetti della notificazione postale, che il termine per il notificante deve ritenersi rispettato, a nulla rilevando ai fini che ne occupa la pretesa incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario, da ritenersi sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del ricorrente in questa fase di legittimità. Nel merito tutte le doglianze formulate sono infondate e vanno respinte. La sentenza impugnata contiene infatti una corretta ricostruzione degli obblighi contrattuali che il depositario assume nel contratto bancario disciplinato dall’art. 1834 c.c. La Corte di appello non ha affatto falsamente applicato le norme indicate come lese nelle censure in esame; tutto al contrario, il giudice di secondo grado ha esattamente identificato la responsabilità ricadente sul depositario per omesso controllo della provenienza degli ordini di disposizione dal depositante, chiaramente identificando la responsabilità contrattuale della banca per non aver preteso che i libretti di deposito venissero movimentati dal solo titolare, ovvero da persona da lui ufficialmente delegata, specificamente richiamando la violazione degli obblighi di identificazione del presentatore dei libretti (pag. 15). Tale operazione ermeneutica, propria del giudice del merito, è motivata ben oltre il minimo costituzionale; corretta è anche l’interpretazione della volontà delle parti in relazione ai moduli bancari apparentemente firmati dal notaio, censurata dalla ricorrente incidentale, posto che la sentenza spiega che nessun elemento di fatto induceva a ritenere che la deroga avesse avuto a oggetto l’esonero della responsabilità della banca nel caso di prelievi effettuati dal dipendente del notaio dietro la presentazione dei citati moduli successivamente riempiti.

Sotto altro profilo la Corte distrettuale ha inteso tuttavia limitare la responsabilità della banca per effetto del ritenuto concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c., la cui applicazione non viene specificamente contestata e in relazione alla quale va ricordato che essa attiene al fatto, come tale riservato al giudice di merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità se assistita – come nella specie – da motivazione superiore al minimo costituzionale: invero la sentenza impugnata ha chiaramente identificato il comportamento colposo del notaio nell’aver consentito per lungo tempo che il proprio dipendente divenisse sostanzialmente il dominus dei contratti in questione, operando su di essi in via esclusiva nel suo interesse, senza minimante curarsi di conferire a tale attività una legittimità formale attraverso i previsti meccanismi di delegazione operativa. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20283 del 14/10/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 9026 del 30/04/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 4389 del 03/05/1999).

3.3. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Esso pretende di identificare in un passo della motivazione di primo grado – in cui si fa riferimento alla quantificazione degli importi abusivamente prelevati dai libretti di deposito – una statuizione idonea al giudicato, omettendo di considerare che la decisione di prime cure è stata di rigetto della domanda del ricorrente. Ne consegue che, sebbene la portata del giudicato, sia esso esterno od interno, vada effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione, nel caso di specie è da escludere che l’accenno a una determinazione di un importo potenzialmente oggetto di risarcimento possa assurgere a statuizione implicitamente idonea al giudicato interno, posto che la banca in primo grado era sola e unica vincitrice essendo stata completamente respinta la domanda del notaio attore.

3.4. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato. La domanda giudiziale formulata dal notaio sin dal primo grado di giudizio, e del resto riproposta nelle conclusioni dell’atto di appello trascritte a pagina 2 della sentenza impugnata, ha per oggetto la restituzione di tutte le somme depositate sui tre libretti di deposito. La Corte di appello, come detto poco sopra, ha esattamente individuato l’an debeatur nella responsabilità contrattuale della banca per aver omesso di verificare la correttezza delle disposizioni di movimentazione sui tre depositi bancari. Non si comprende, dunque, in base a quale ragione la pronuncia medesima, allorquando ha quantificato il risarcimento, abbia limitato la condanna alle sole somme per cui il notaio aveva dato prova di essere stato costretto personalmente a ripianare l’ammanco sui libretti di deposito. Così facendo la Corte territoriale ha commesso due errori: in primo luogo non ha provveduto sull’intera domanda dell’appellante – come sopra richiamata – e, in secondo luogo, ha falsamente applicato l’art. 1834 c.c. nella parte in cui prevede l’obbligo della banca depositaria di restituire al depositante le somme versate sui libretti, restando perciò irrilevante che le somme depositate dal notaio non fossero di sua pertinenza.

3.5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, dovendosi dare continuità a quanto già statuito da questa Corte nel senso che, ai fini dell’applicazione del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 1 e comma 4, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca – avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario – non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento (Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006), senza che la mera annotazione sul titolo possa ritenersi a ciò equipollente.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

la Corte respinge i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018.

 



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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