CASSAZIONE – Gli interessi di mora superiori al tasso soglia dell’usura non sono usurari ma eventualmente riducibili ad un tasso equo

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Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 3207, 1° aprile 2019

 

Massima:

“Deve ritenersi che in mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora sia ad oggi preclusa la valutazione in termini oggettivi dell’usurarietà  degli stessi. Nell’ipotesi di pattuizione di interessi di mora “sproporzionati” sarebbe piuttosto applicabile la tutela di cui all’art. 1384 c.c., vale a dire la riduzione ad equità  della penale manifestamente eccessiva”.

 

Motivazione:

Quanto al rilievo attoreo, invero contenuto negli atti successivi al primo, circa l’usurarietà  anche dei soli interessi di mora, con conseguente gratuità  del contratto, si ritiene invece di aderire all’orientamento che esclude l’applicabilità  della disciplina di cui all’art. 1815 c.c. agli interessi di mora, in ragione della diversità  di natura e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza. Laddove, infatti, l’art. 1815 c.c. indica espressamente la corresponsione degli interessi come elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del mutuo oneroso, non può che riferirsi agli interessi corrispettivi, considerato che gli interessi moratori configurano una sanzione meramente eventuale a carico del debitore, conseguente all’inadempimento.

L’incompatibilità  sul piano funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi moratori induce a sostenere, invero, l’irrilevanza ai fini della verifica dell’usurarietà  degli interessi di mora, come risulterebbe ulteriormente confermato dalla dizione dell’art. 644 c.p. laddove la norma richiama espressamente il concetto di interessi dati i promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità .

In ogni caso, pur volendo aderire al principio per cui entrambe le tipologie di interessi potrebbero potenzialmente risultare usurarie, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza all’attualità  di un coerente termine di paragone. Come noto, infatti, la Banca d’Italia calcola il tasso soglia, ai sensi dell’art. 2 dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 sulla base di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi e non a quelli di mora; da ciò consegue l’inammissibilità  del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia, trattandosi di elementi del tutto disomogenei.

Sul punto infatti non si condivide quanto sostenuto da parte della giurisprudenza (anche dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata n. 27442/2018), secondo la quale non sarebbe neppure necessaria la rilevazione della misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge prevede la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico. Appare infatti poco convincente pensare che, laddove il legislatore si è preoccupato di garantire che la rilevazione dei tassi avvenga tra operazioni omogenee in relazione a “natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie”, non abbia voluto prevedere una differenziazione anche con riferimento alla causa dell’obbligazione, (il contratto nel caso di obbligo di pagamento di interessi corrispettivi, l’inadempimento del contratto e la mora nel caso di obbligo di pagamento interessi moratori), causa che necessariamente incide anche sugli altri aspetti sopra citati.

Deve pertanto ritenersi, come detto, che in mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora sia ad oggi comunque preclusa la valutazione in termini oggettivi dell’usurarietà  degli stessi. Nell’ipotesi di pattuizione di interessi di mora “sproporzionati” sarebbe piuttosto applicabile la tutela di cui all’art 1384 c.c., vale a dire la riduzione ad equità  della penale manifestamente eccessiva, che tuttavia non può trovare applicazione del caso di specie, considerato che non risultano versati interessi di mora dall’Utilizzatore.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Gli interessi di mora superiori al tasso soglia dell’usura non sono usurari ma eventualmente riducibili ad un tasso equo”, Magistra Banca e Finanza, 1 maggio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-gli-interessi-di-mora-superiori-al-tasso-soglia-dellusura-non-sono-usurari-ma-eventualmente-riducibili-ad-un-tasso-equo/.

Attribuzione della fonte

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