Tribunale di Parma, sent. n. 416 dell’11 marzo 2019
Massima:
“L’ammortamento alla francese utilizza “la legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia è formula di c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario). La suddetta formula non va invece ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale” (cfr. Tribunale Milano, sentenza n. 4013/2016 del 31 marzo 2016)”.
Motivazione:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
[”¦] ha svolto azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, avente ad oggetto somme asseritamente percepite dall’istituto di credito convenuto benché non dovute, ciò rispettivamente nell’ambito del contratto di conto corrente con apertura di credito, n. [”¦] e in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data [”¦].
Controparte, nel costituirsi, con riguardo al solo conto corrente affidato, ha eccepito la prescrizione decennale per tutte le rimesse, in quanto di natura solutoria e non ripristinatoria.
Parte attrice, in proposito, ha controdedotto di avere interrotto la prescrizione con le due lettere raccomandate prodotte quali documenti n. 3 e 4.
Perché si verifichi l’interruzione della prescrizione, tuttavia, occorre un’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto di costituirlo in mora (Cass. 16717/2003; Cass. n. 10608/2001; Cass. n. 15067/2001).
Nel caso in specie, invece, parte attrice si è limitata a chiedere a [”¦] l’esibizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, accompagnando tale richiesta con una generica affermazione circa la volontà di ripetere le somme “eventualmente” incassate in modo illegittimo dalla Banca (doc. 4). Tale dichiarazione si ritiene sia inidonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la stessa non solo presenta un carattere meramente ipotetico, ma non individua neppure astrattamente quali somme sarebbero state illegittimamente incamerate dalla convenuta e a che titolo e, dunque, chieste in restituzione.
Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d’importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell’affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite, ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell’eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo “dies a quo”, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (v. Cass. n. 18144/18).
Tuttavia, nel caso di specie, come ha allegato la stessa parte attrice, il conto corrente affidato “è chiuso a far tempo dal 2006” (tant’è vero che gli estratti conto prodotti in giudizio arrivano al 31.12.2005); pertanto, poiché la presente causa è stata proposta con atto di citazione notificato in data 30.11.2016 e, dunque, oltre il termine decennale di prescrizione calcolato dal momento di estinzione del conto, l’eccezione deve essere accolta a prescindere dalla natura delle rimesse.
Quanto al mutuo ipotecario, stipulato nell’anno 1997 ed estintosi nel settembre 2005, poiché parte convenuta non ha sollevato eccezione di prescrizione, occorre esaminare le deduzioni attoree.
L’attore, in primo luogo, si duole del fatto che né il contratto né i relativi allegati riportino l’indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC) e che, pertanto, non siano rispettate le norme di trasparenza di cui all’art. 117 del TUB.
L’eccezione non appare fondata, posto che il contratto de quo è stato stipulato il 23.07.1997, ovvero antecedentemente alla delibera CICR del 4 marzo 2003, contenente l’obbligo di indicazione dell’ISC per i contratti di mutuo (“Né si rinviene specifica traccia nel TUB – nella formulazione vigente ratione temporis – dell’obbligo della sua previsione in contratto prima del 2003”, v. Tribunale di Verona, n. 1906, del 30 giugno 2016).
Ancora, parte attrice sostiene che, al rapporto de quo, siano stati applicati interessi usurari.
Secondo parte attrice, “al momento della pattuizione devono essere soppesate tutte le remunerazioni che compongono il TEG a prescindere dalla loro funzione, escluse le imposte e le tasse. Nel TEG si deve inserire anche l’interesse moratorio, indipendentemente dal suo sorgere e verificarsi. La mora va dunque valutata in luogo dell’interesse corrispettivo e raffrontata al tasso soglia. Nella fattispecie di cui trattasi, senza ricorrere ad alcuna sommatoria, né maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, il tasso di mora pattuito e tutte le remunerazioni legate al contratto di mutuo 23.07.1997 (quali le spese indicate nel documento di sintesi, la commissione per l’estinzione anticipata, la polizza assicurativa) travalicano illegittimamente il tasso soglia del periodo di riferimento”.
Secondo parte attrice, il mutuo de quo sarebbe usurario anche per il fatto fondamentale che tra le parti si sarebbe espressamente pattuito che, in caso di risoluzione, la parte mutuataria debba riconoscere, in virtù dell’art. 7 del contratto di mutuo 23.07.1997, non solo il capitale e l’interesse corrispettivo ma anche quello moratorio, che dunque non si sostituirebbe al primo ma vi si aggiungerebbe.
In realtà , si ritiene che tale ultima prospettazione derivi dall’errata interpretazione dell’art. 7 del contratto di mutuo (doc. 2 di parte attrice).
Nell’art.7 del contratto di mutuo viene specificato il tasso di mora: “all’effetto di assicurare garantire alla Banca mutuante la restituzione dell’intero capitale mutuato, il pagamento degli interessi nella misura pattuita al precedente art. 1, della commissione, degli interessi in caso di mora (calcolati sull’intero importo rimasto insoluto in ragione di tre punti in più del tasso di interesse come sopraddetto), il rimborso delle relative tasse di imposte, delle eventuali spese giudiziali e stragiudiziali, anche se irripetibili, il rimborso dei premi di assicurazione (..).
L’ interpretazione fornita da parte attrice non è quella ricavabile dalla lettura della clausola, che prevede solamente, per il tasso di mora, tre punti in più rispetto al tasso di interesse convenzionale.
A parere di questo giudicante, secondo una corretta lettura ed interpretazione dell’art 7, gli interessi moratori si sostituiscono e non si sommano a quelli corrispettivi.
Quanto alla prima questione posta dall’attore, si osserva che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi. Ciò comporta che non si possa confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.
Infatti, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito formatasi in proposito, “Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezza disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento” (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).
Il criterio di determinazione dell’usurarietà degli interessi applicati, esposto da parte attrice, non appare, pertanto, condivisibile.
Secondo parte attrice, inoltre, “la Banca qui convenuta, in virtù del…art. 3, ha contrattualmente convenuto (e conseguentemente ha applicato) che gli interessi di mora debbano essere calcolati su un montante che comprende la quota capitale + la quota di interessi corrispettivi + le spese”.
L’art. 3 disciplina la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo.
In proposito, non si ritiene ammissibile, ai fini della determinazione dell’usura originaria, la sommatoria tra interesse corrispettivo e penale per estinzione anticipata; l’applicazione di quest’ultima è solo eventuale, ovvero non dovuta per il solo fatto della pattuizione. Ed in tal senso, la giurisprudenza più recente conferma l’esclusione dal computo per la verifica dell’usura delle voci di “costo” meramente potenziali: “ferma restando l’irrilevanza del momento del pagamento – e quindi la sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all’applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG – non vanno calcolate, al fine della verifica dell’usurarietà del tasso, le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (…). Né, ai fini di detta verifica di usurarietà , vanno prese in considerazione remunerazioni, commissioni e spese del tutto «irreali», perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto” (cfr, Trib. Torino, 20 giugno 2015).
Parte attrice deduce, altresì, che il calcolo degli interessi operato secondo il piano di ammortamento alla francese, oltre a risultare “incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto dei contratti formali”, avrebbe violato l’art. 1283 c.c.
In realtà , l’ammortamento alla francese utilizza “la legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia è formula di c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La suddetta formula non va invece ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale” (cfr. Tribunale Milano, sentenza n. 4013/2016 del 31 marzo 2016).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea appare infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
respinge la domanda proposta da [”¦] nei confronti di [”¦] s.p.a.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.434,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 08/03/2019
Studio Legale Tidona, “Il piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice senza effetti anatocistici vietati dalla legge”, Magistra Banca e Finanza, 22 aprile 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-risponde-alla-regola-dellinteresse-semplice-senza-effetti-anatocistici-vietati-dalla-legge/.
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