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Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 9320, 4 aprile 2019
Massima:
“Il trust si distingue dal fondo patrimoniale, perchè: a) diversi sono i soggetti che possono istituirlo (nel fondo, soltanto i coniugi ed eventualmente un terzo; nel trust chiunque); b) diversi sono i fondi vincolabili (nel fondo, soltanto beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito; nel trust, qualsiasi utilità valutabile in termini economici); c) diverse sono le regole dell’amministrazione dei beni (dette regole sono, per il fondo, quelle dell’amministrazione della comunione legale, in quanto compatibili; mentre, per il trust, sono quelle liberamente impartite dal disponente); d) diversa è la portata del vincolo di impignorabilità che si viene a creare sui beni conferiti (detto vincolo è, nel fondo patrimoniale, difficilmente opponibile al creditore di buona fede che abbia ignorato l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia; mentre, nel trust, è assoluto ed opponibile a tutti i creditori estranei agli scopi e alle finalità destinatarie); e) diversi sono infine i possibili soggetti beneficiari e la qualificazione giuridica della loro posizione (nel fondo patrimoniale i beneficiari sono necessariamente i componenti della famiglia nucleare e questi godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni; mentre nel trust beneficiari possono essere anche altri soggetti, tutti titolari di una posizione soggettiva di credito nei confronti del trustee). D’altra parte, il trust si distingue dalle società fiduciarie, che, come noto, sono imprese che si occupano di amministrare i beni conferiti da una persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni dalla stessa impartite. A tal fine, il fiduciante trasferisce la titolarità di determinati diritti (beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società , eredità , ecc.) in favore della società fiduciaria, che si limita ad amministrarli secondo le disposizioni contenute nell’accordo intervenuto tra le parti (pactum fiduciae). Anche le società fiduciarie attuano una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del soggetto fiduciante e quello loro proprio, ma non diventano proprietarie dei beni e diritti ad esse affidati, in quanto questi restano in capo ai cliente (e, quindi, soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante. Al contrario, come sopra rilevato, nel trust, i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del soggetto disponente e da quella del trustee”.
Come citare questo articolo
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Le differenze del Trust dal Fondo patrimoniale e dalla Società fiduciaria”, Magistra Banca e Finanza, 30 aprile 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-le-differenze-del-trust-dal-fondo-patrimoniale-e-dalla-societa-fiduciaria/.
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