Tribunale di Napoli Nord, sez. III, Ordinanza del 9/7/2018
Sentenza:
In ordine alla errata indicazione del TAEG, è bene premettere che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) [in tema di verifica del tasso soglia sull’usura], detto anche Indicatore sintetico di costo (ISC), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all’art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d’Italia, l’obbligo, per tutti gli intermedia ri, “a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”. L‘ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l’erronea indicazione dell’ISC / TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Tanto premesso, appare evidente l’assoluta infondatezza della tesi della nullità quale conseguenza dell’errata indicazione dell’ISC. Ed invero l’ art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l’ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell’art. 117 TUB. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi”
Key index n.: CO79161
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