Cassazione civile sez. I, n. 32517 del 14 dicembre 2018
ABSTRACT:
Va escluso che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato.
Massima:
“Questa Corte già avuto occasione di chiarire che va escluso che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato (Cass. 16318/2017, 4602/2017). È pur vero che essa ha anche affermato che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull’intermediario D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21 e art. 28, comma 2 Reg. Consob n. 11522 del 1998, riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, sicchè, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all’intermediario l’obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati”; tuttavia ha in proposito precisato che l’oggetto di tali informazioni non concerne genericamente l’andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i warrant per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipende unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l’esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l’obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti (Cass. 21890/2015)”.
Studio Legale Tidona, “Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione – Obblighi di informazione relativi all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato”, Magistra Banca e Finanza, 29 maggio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-nel-contratto-di-deposito-titoli-in-custodia-e-amministrazione-lintermediario-non-ha-obblighi-di-informazione-relativi-allaggravamento-del-rischio-dellinvestimento-gia-effe/.
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