Tribunale di Genova, sez. VI, 22/1/2019
Massima:
“Non è corretto calcolare il tasso degli interessi di mora in rapporto al c.d. TIR, ossia al tasso interno di rendimento, il quale, sulla base di una proiezione futura di ipotetici ritardi nel pagamento delle varie rate del mutuo, presume quale possa essere il conseguente rendimento del prestito per il soggetto mutuante. Tale metodo, infatti, è stato definitivamente superato dalla giurisprudenza di legittimità , la quale, nel confermare che anche gli interessi moratori convenzionali possono essere usurari (purché singolarmente considerati), ha imposto il raffronto tra il tasso di mora pattuito e il tasso-soglia, desunto dall’art. 2 L. 108/1996 per tipologie di operazioni contrattuali (Cass. ord. n. 27442 del 30.10.2018). Tale indirizzo, parimenti, destituisce di fondamento la tesi secondo cui l’usurarietà degli interessi di mora può inferirsi solo confrontando i relativi tassi con il TEGM maggiorato del 2,1%, secondo la nota della Banca d’Italia del 3.7.2013. Il metodo corretto per rilevare l’usurarietà degli interessi moratori è, lo si ribadisce, confrontare il relativo tasso con il TEGM scevro di maggiorazioni o incrementi”.
Studio Legale Tidona, “Calcolo del tasso degli interessi di mora ai fini della legge sull’usura in rapporto al “tasso interno di rendimento” (TIR)”, Magistra Banca e Finanza, 27 aprile 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-non-e-corretto-calcolare-il-tasso-degli-interessi-di-mora-ai-fini-della-legge-sullusura-in-rapporto-al-tasso-interno-di-rendimento-tir/.
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