Non è titolo esecutivo il mutuo in cui l’erogazione sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità  da parte del mutuatario

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Tribunale di Avezzano, sent. n. 61 dell’8/2/2019

 

Massima:

“Il contratto di mutuo, in quanto contratto “reale”, si perfeziona con la consegna della somma mutuata; da tale momento sorge l’obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c. solo qualora risulti l’effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata. Sulla scorta di tale argomentazione, la giurisprudenza ha escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità  da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, mancando in tali ipotesi proprio il requisito della traditio necessaria per il perfezionamento del mutuo e la conseguente insorgenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata. Tale fattispecie, invocata dalla ricorrente, va tenuta distinta da quella in cui il contratto di mutuo attesti, da un lato, l’effettiva erogazione della somma mediante dichiarazione di quietanza, dall’altro costituisca sulla somma mutuata un vincolo di indisponibilità  in capo al mutuatario avente autonomo titolo giuridico. La giurisprudenza, in effetti, ha tradizionalmente considerato idonea qualunque forma di consegna capace di determinare il conseguimento della disponibilità  giuridica della somma oggetto del mutuo in capo al destinatario, con creazione a suo favore di un autonomo titolo di disponibilità  (“il conseguimento della giuridica disponibilità  della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità  in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà  al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” cfr. Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; da ultimo, Cass. 27 agosto 2015, n. 17194, nonché da ultimo Cass. ord. n. 25326/2017)”.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Non è titolo esecutivo il mutuo in cui l’erogazione sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità  da parte del mutuatario”, Magistra Banca e Finanza, 27 aprile 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-non-e-titolo-esecutivo-il-mutuo-in-cui-lerogazione-sia-condizionata-alladempimento-di-una-serie-di-formalita-da-parte-del-mutuatario/.

Attribuzione della fonte

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Argomenti: mutuo