Notizie dalla Corte – La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una banca

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Tribunale Massa, sentenza n. 508 del 6/7/2018

Sentenza:

L’effetto conseguente all’estinzione del rapporto prima della sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa consiste nel fatto che i cessati rapporti fra banca e correntista, così come i crediti vantati dalla banca nei confronti della controparte e le potenziali passività , non rientrano nel perimetro, di cessione e sono quindi rimasti in capo alla LCA: essi infatti sono compresi tra le “Attività  Escluse”; ossia “ogni bene, cespite o rapporto attivo che non sia compreso tra le Attività  Incluse o che non sia funzionale all’esercizio dell’attività  bancaria (nella specie, il tribunale ha ritenuto escluse dal perimetro di cessione, tra le altre, le seguenti fattispecie: passività , sopravvenienze passive, rischi e contenziosi in essere, in quanto non inerenti e non funzionali all’impresa bancaria).

 

Motivazione:

Poiché la causa viene in decisione dopo l’entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, non è più necessario esporre lo svolgimento del processo, per quanto attiene al quale ed ai fatti oggetto di giudizio, vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d’udienza.

Attesa la discussione delle parti e acquisite le memorie, la causa passa dunque in decisione. La domanda attrice si appalesa infondata in fatto e diritto e dovrà  essere rigettata.

La richiesta di parte attrice insiste per la declaratoria di inesistenza del procedimento non trova alcun fondamento e dovrà  essere rigettata.

La circostanza, in vero, che la parte abbia integrato successivamente il proprio atto di citazione senza indicare l’udienza di prima comparizione non rende inesistente procedimento comunque iscritto a ruolo. La Cancelleria assegna in vero la prima data utile facilmente riscontrabile dalle parti attraverso il sistema telematico.

In altre parole avrebbe dovuto la difesa degli attori farsi parte diligente e verificare la data indicata dalla cancelleria. Ciò è in vero quanto fatto da parte convenuta che si è costituita proprio per l’indicata udienza comparendo poi alla stessa.

Il procedimento non può essere quindi dichiarato inesistente con conseguente reiezione della domanda in tal senso

Col D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017. entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall’art. I, comma 1 della L. 31 luglio 2017, n. 121. doc. l), è stato disciplinato l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., cui sono seguiti, sempre nella medesima data, i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle due Banche, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del citato D.L.

In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. e) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, le LCA delle predette banche in data 26 giugno 2017 hanno quindi stipulato con ISP il contratto di cessione di azienda prodotto (prodotto in atti), in conformità  alla “Offerta vincolata” formulata da quest’ultima.

Con il predetto contratto, dunque, ISP non si è resa cessionaria di tutta l’azienda bancaria di BPVi, ma si è resa cessionaria dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi menzionati (cfr. gli identici artt. 3.1 dell’Offerta Vincolante e del successivo Contratto), con esclusione sia dei diritti, obblighi e rapporti contemplati dal citato art. 3, c. 1 D.L. n. 99/2017, sia di tutti gli altri esclusi in forza del predetto contratto.

Al secondo comma del medesimo art. 3 del contratto è altresì espressamente previsto che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi…” e che il cessionario risponda solo dei “debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma.

Venendo più precisamente al caso in ispecie occorre evidenziare come il mutuo di cui si controverte è stato stipulato in data 25.03.2008, rinegoziato il 12.01.2011 ed estinto anticipatamente in data 29.06.2012.

L’effetto conseguente la estinzione del rapporto prima della sottoposizione della Banca Popolare di Vicenza alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, consiste nel fatto che i cessati rapporti fra detta banca e correntista, così come i crediti vantati dalla Banca Veneta nei confronti della controparte e le potenziali passività , non rientrano nel perimetro, di cessione _e sono quindi rimasti in capo alla LCA: essi infatti sono compresi tra le “Attività  Escluse” (ossia “ogni bene, cespite o rapporto attivo di BPVi e/o VB che non sia compreso tra le Attività  Incluse (2) o che non sia funzionale all’esercizio dell’attività  bancaria” (cfr. art. 3.1.4, lett. a del Contratto.)

Le Passività  Escluse dal perimetro di cessione – come si ricava dalla più ampia definizione dì cui all’art. 3.1.4, lett. b del Contratto – sono, tra l’altro, passività , sopravvenienze passive, rischi, ecc. (anche per Contenzioso in essere) non inerenti e non funzionali all’impresa bancaria;

Pertanto, come ulteriormente precisato nell’ultimo capoverso del menzionato art. 3 del contratto, “sono e devono considerarsi come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività  Escluse e/o Passività  Escluse (come riferite) ai rapporti giuridici non ceduti” “le situazioni passive attuali o potenziali, anche litigiose, che … non siano riferite ad Attività  Incluse, Passività  Incluse ed in genere a rapporti giuridici ceduti”.

Chiarito e dimostrato che i rapporti cessati fra banca e cliente come quello che qui occupa, quindi non “operativi” e comunque non “funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” non rientrano tra quelli ceduti ad ISP dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che, conseguentemente, il relativo contenzioso non rientra (e non potrebbe neppure rientrare) nel “Contenzioso Pregresso”, risulta evidente che Intesa Sanpaolo s.p.a., che non è né cessionaria né quindi successore a titolo particolare della LCA4.

In capo alla stessa il Tribunale non potrà  che dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e quindi, per logica conseguenza, processuale.

Da ultimo è opportuno sottolineare come l’esclusione della controversia di cui è causa tra quelle oggetto di cessione a Banca Intesa si evince, altresì dalla precisazione contenuta nel punto vii), in cui le parti circoscrivono il contenzioso pregresso – compreso delle passività  incluse ai contenziosi civili relativi a giudizi già  pendenti alla data di esecuzione (26/06/2017).

L’esplicito riferimento ai giudizi induce a ritenere che le controversie incluse nella cessione siano limitate a quelle “giudiziali” ossia a quelle pendenti davanti all’Autorità  giudiziaria alla data del 26/06/2017.

Per tutto quanto esposto non può che ritenersi la carenza di legittimazione passiva della convenuta con conseguente reiezione della domanda.

Attesa l’assoluta novità  della questione, ricorrono giustificati motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di MASSA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, rigetta le domande degli attori e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Massa, li 06/07/2018

Depositata in cancelleria il 06/07/2018.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Notizie dalla Corte – La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una banca”, Magistra Banca e Finanza, 11 ottobre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/notizie-dalla-corte-sono-inclusi-nella-procedura-di-liquidazione-coatta-amministrativa-di-una-banca-tutti-i-rapporti-estinti-oltre-che-tutte-le-passivita-sopravvenienze-passive-rischi-e-contenzio/.

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