Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Uno dei tratti distintivi delle valute virtuali (o criptovalute) oggi in circolazione è che i soggetti coinvolti nelle transazioni sono coperti dall’anonimato. Come evidenziato nella Direttiva n. 843/2018/UE (c.d. V Direttiva antiriciclaggio), “l’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali”.
Per contrastare i rischi legati all’anonimato delle criptovalute, il legislatore nazionale è intervento con due provvedimenti normativi che, nel modificare la normativa antiriciclaggio contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, hanno introdotto una serie di obblighi per alcuni operatori in valuta virtuale.
Il primo provvedimento è il d.lgs. n. 90/2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva n. 849/2015/UE (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio). Il secondo provvedimento è il d.lgs. n. 125/2019, adottato in attuazione della sopra richiamata Direttiva Antiriciclaggio che si propone di rafforzare le attività di individuazione e prevenzione di movimenti di denaro ed altri beni, nonché di migliorare la tracciabilità dei mezzi finanziari e di contrastare la capacità di raccolta di fondi volti a finanziare attività illecite.
Il d.lgs. 90/2017 e il d.lgs. 125/2019 assumono rilievo ai nostri fini in quanto hanno modificato il d.lgs. n. 141/2010, disponendo che le previsioni e i requisiti per l’esercizio dell’attività di cambiavalute si applicano anche ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” e ai “prestatori di servizi di portafoglio digitale”, i quali sono obbligati a iscriversi in una sezione speciale del registro dei cambiavalute, tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori (OAM)[1].
Inoltre, poiché entrambi i soggetti rientrano nella categoria degli operatori non finanziari, sono tenuti agli obblighi di: i) adeguata verifica della clientela; ii) di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; iii) segnalazione delle operazioni sospette quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità , provengano da attività criminosa.
Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) del 13 gennaio 2022 disciplinante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (exchangers) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (wallet providers) hanno l’obbligo di comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di collaborazione tra il MEF e le forze di polizia, volte a interdire l’erogazione dei servizi suindicati da parte degli operatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.
Il provvedimento ministeriale dà attuazione all’art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. n. 141/2010, introdotto, unitamente al comma 8-bis, dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 90/2017, nell’ambito del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, successivamente novellato dal d.lgs. n. 125/2019 (c.d. correttivo del d.lgs. 90/2017 di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio). In particolare, con il comma 8-bis dell’art. 17-bis è stata estesa agli exchangers e ai wallet providers la disciplina dettata dal medesimo articolo per i cambiavalute.
Il decreto MEF, costituito da otto articoli, stabilisce che l’esercizio in Italia dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dall’OAM.
Il decreto attuativo riprende anzitutto le definizioni di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”[2], di “prestatori di servizi di portafoglio digitale”[3] e di “valuta virtuale”[4], già rese all’art. 1, comma 2, lettere ff), ff)-bis e qq) del d.lgs. 231/2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
L’esercizio sul territorio nazionale dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro. L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. 141/2010. Quindi, i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali, diversi dalle persone fisiche, con sede al di fuori del territorio italiano, che intendano operare in Italia devono costituire nel territorio nazionale una sede legale e amministrativa se operatori extra UE e, anche, solo una stabile organizzazione se operatori UE.
Ai fini dell’iscrizione, i prestatori di servizi della specie, in possesso dei predetti requisiti, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8, del richiamato d. lgs. 141/2010. Tale obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di avvio della sezione speciale. La comunicazione all’OAM costituisce, quindi, condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio italiano da parte degli exchangers e dei wallet providers. In caso di mancato rispetto del termine per la segnalazione, l’eventuale esercizio dell’attività è considerato abusivo.
La comunicazione, corredata di copia del documento di identificazione del soggetto segnalante e nel caso di soggetto diverso da persona fisica del legale rappresentante, nonché di visura camerale aggiornata, deve essere effettuata per via telematica all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dello stesso organismo.
Dopo aver verificato la regolarità e la completezza della comunicazione e dell’annessa documentazione, entro 15 giorni dalla ricezione, l’OAM dispone (ovvero nega) l’iscrizione nella sezione speciale del registro. Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero reputi necessario integrare la documentazione prodotta. La mancata iscrizione non pregiudica comunque il diritto dell’interessato di effettuare una nuova successiva comunicazione.
L’OAM è tenuto a trasmettere al MEF una relazione semestrale contenente i dati aggregati inerenti al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nel registro, alla tipologia dei servizi svolti e ai casi riscontrati di esercizio abusivo dell’attività , nonché i dati aggregati relativi alle operazioni eseguite inviati all’OAM.
Il decreto MEF ha fissato in 90 giorni dalla sua entrata in vigore il termine di avvio della gestione della sezione speciale del registro da parte dell’OAM[5]; allo stesso organismo è assegnato il compito di garantire la chiarezza, l’accessibilità e la completezza delle informazioni contenute nel registro stesso.
L’OAM dispone dei poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale e ha il dovere di collaborare con i soggetti di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2007 (MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale di Polizia valutaria) e con la Direzione antimafia e antiterrorismo, al fine di agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali fornendo, dietro richiesta, ogni informazione e documentazione possedute, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio nazionale. In particolare: 1) i dati identificativi del cliente (cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.); e 2) i dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente (controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente, numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente, ecc.). La trasmissione dei dati in parola deve avvenire con periodicità trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
Infine, il decreto disciplina le forme di cooperazione idonee a inibire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte degli operatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione. Qualora le forze di polizia rilevino l’esercizio abusivo sul territorio italiano della prestazione di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, i termini di accertamento e contestazione sono quelli di cui alla legge n. 689 del 1981[6].
L’istituzione di un registro per gli operatori in moneta virtuale fa emergere due criticità . Anzitutto, vi è il rischio di un’estensione della regolamentazione anche a soggetti o settori solo adiacenti a quello dei servizi digitali, che non hanno nulla a che vedere con l’attività in criptovalute. In secondo luogo, vi è il rischio, ulteriore, che la norma che obbliga tutti i fornitori di servizi legati a criptovalute operanti in Italia ad avere una sede legale o una succursale nel nostro Paese, potrebbe porre l’Italia in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai paesi che non hanno adottato analoga regolamentazione.
Riferimenti bibliografici:
Conso A., Ferretti R., Amendola P.R., Antiriciclaggio e valute virtuali, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2020
La Malfa V., Registro OAM verso l’operatività : tra nuovi obblighi e criticità da risolvere, IPSOA Quotidiano, 23.3.2022
Sicignano G.J., Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l’autocertificazione per gli utenti della blockchain?, in Diritto penale contemporaneo, n. 4/2020.
Note:
[1][1] L’OAM, previsto dall’art. 128-undecies del TUB e istituito ai sensi del d.lgs. n. 141/2010, ha compiti di tutela nei confronti del consumatore e si occupa di garantire: i) la professionalità degli iscritti e il mantenimento nel tempo dei requisiti necessari allo svolgimento della professione; ii) il controllo e la vigilanza sulle attività degli operatori al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento; iii) l’affidabilità delle informazioni pubbliche inerenti agli iscritti; iv) il contributo al riconoscimento professionale degli iscritti negli elenchi valorizzandone la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; v) il contributo alla regolamentazione, insieme alle altre attività competenti, del mercato di riferimento.
[2] Per exchanger si intende “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”.
[3] Per wallet provider si intende “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
[4] Per valuta virtuale si intende “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità d’investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
[5] Con un comunicato stampa del 18 febbraio 2022, l’OAM ha reso noto che la sezione speciale del Registro sarà attivata entro il 18 maggio e che tutti i soggetti, già operativi, anche on line, alla data di apertura del Registro, e in possesso dei requisiti di legge, avranno 60 giorni di tempo da tale data per segnalare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dovere attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.
[6] Ai sensi del d.lgs. 141/2010, l’esercizio abusivo dell’attività degli operatori in valute virtuali è punito con una sanzione amministrativa che varia da 2.065 a 10.329 euro.
Antonio Pezzuto, “Obblighi di comunicazione in capo agli operatori in moneta virtuale”, Magistra Banca e Finanza, 6 ottobre 2022, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/obblighi-di-comunicazione-in-capo-agli-operatori-in-moneta-virtuale/.
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