Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

10 Febbraio 2020 In Diritto bancario

Obblighi di segnalazione Antiriciclaggio. L’irregolarità della girata nell’assegno bancario e le sue implicazioni alla luce degli artt. 49 e 51 del d.lgs. n. 231/2007

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

Di Federico Scalise

Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza e cum laude in Economia. Master di primo livello in diritto delle società ed economia delle aziende. Da 10 anni impiegato in primario gruppo bancario con specializzazione in ambito della consulenza aziendale. Collabora con la Cattedra di Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia. Negli anni ha maturato esperienza nel settore del diritto bancario, del diritto commerciale e societario, con particolare riferimento alla crisi di impresa, al credito problematico ed alle tematiche AML-CFT.

 

È fatto notorio che nel nostro sistema economico la forma di pagamento mediante assegno ha sempre ricoperto un ruolo di preminente importanza. Seppure parliamo di uno strumento che ha percorso tutta la storia del paese, ancora oggi la sua normativa appare per certi versi obsoleta, specie se si considera la circostanza che l’intero sistema regolatorio dello strumento è demandato ad una norma del 1933[1].

Oggetto di numerose revisioni, che tuttavia non hanno intaccato il quadro di riferimento, la norma in parola è giunta sino ai giorni nostri ed è attualmente inserita in un complesso di disposizioni che non riguardano più solo il titolo di credito ma convergono verso un sistema più complesso di tutela del sistema economico.

Nello specifico, per quanto utile ai fini della presente disamina sul tema, è opportuno analizzare l’istituto della girata, al quale è dedicato l’intero capo secondo [2] della Legge sull’assegno, con particolare riferimento alle conseguenze che assume la sua eventuale situazione “patologica” nell’ambito della disciplina Antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

Nella prassi bancaria, infatti, negli ultimi tempi si ha notizia di una certa tendenza degli operatori a sussumere nell’alveo delle violazioni delle norme antiriciclaggio la c.d. irregolarità nella girata dei titoli di credito, sulla base di una interpretazione estensiva dell’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007.

 

La definizione di girata dell’assegno, cenni alla disciplina civilistica

Ai sensi degli artt. 17 e ss. del R.D. n. 1736/1933, la girata è lo strumento mediante il quale è assicurato il trasferimento dei titoli di credito in generale e dell’assegno in particolare.

Con il termine girata si intende un’operazione con la quale il girante, che è colui che “cede” il titolo, ordina che il pagamento dell’assegno venga effettuato nei confronti del giratario. Di fatto si tratta di una manifestazione del rapporto sottostante tra il traente, che è colui che intende effettuare un pagamento, e l’istituto di credito trattario, secondo cui il traente, mediante la firma sul modulo di assegno impartisce una delegazione di pagamento in favore del prenditore del titolo. Questo particolare tipo di rapporto tra banca e cliente viene definito rapporto di provvista. Tale rapporto è di fondamentale importanza nell’economia del processo che il rilascio di un assegno innesca, in quanto permette all’istituto di credito di assumersi un’obbligazione in proprio al pagamento della somma iscritta nel titolo. La firma apposta sul retro, per “girata” e munita della “valuta per l’incasso[3]” costituiva, prima delle recenti modifiche[4] operative, sia quietanza di pagamento che delega alla propria Banca di incassare la somma in proprio nome e per proprio conto. Nel nostro paese, prima dell’introduzione della normativa antiriciclaggio, era prevista l’emissione di titoli di credito al portatore, vale a dire dotati di un completo e libero diritto di circolazione, che si estrinsecava nella possibilità di trasferire una somma potenzialmente all’infinito, di fatto portando ad una dissimulazione sia dei negozi economici sottostanti che degli attori coinvolti.

Con l’introduzione del d.lgs. n. 231/2007 è stato progressivamente dismesso questo intero sistema, mediante l’introduzione della sanzione per l’emissione e l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità. Tale divieto venne introdotto con soglie inizialmente molto alte, e successivamente venne via via modificato, con valori che sono mutati negli anni. Effetto di questa modifica legislativa è che le banche, sostanzialmente, dal 2008 stampano quasi esclusivamente carnet di assegni riportanti la dicitura non trasferibile su ogni titolo, prevedendo al contempo, ma in via residuale, il rilascio di carnet in forma libera mediante il pagamento del bollo di 1.50 € per assegno. Gli assegni ancora liberi possono, ad oggi, essere emessi, con le limitazione poc’anzi espresse, fino ad una somma di € 1000, per effetto della modifica legislativa apportata al d.lgs. n. 231/2007 dal d.l. n. 201/2011.

 

L’irregolarità della girata, casi operativi ed effetti sul rapporto di provvista

Si è dunque visto in che cosa consista la girata di un assegno e si è fatto cenno al rapporto di provvista intercorrente tra il beneficiario del titolo ed il proprio istituto di credito, mediante il quale si concretizza una delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 1269 c.c.. Può tuttavia accadere che la modalità mediante il quale viene posta in essere la delegazione di pagamento non abbia i requisiti formali per permetterle di spiegare i suoi effetti. Ed invero, capita sovente che la firma per girata presenti delle irregolarità. Queste irregolarità, lungi dall’essere semplici difetti formali del titolo, hanno effetto pregiudizievoli sul rapporto di provvista tra l’emittente l’assegno e la propria banca. Quest’ultima, infatti, a fronte dell’irregolarità nella girata del beneficiario, può legittimamente, anzi deve, opporre rifiuto al pagamento del titolo. La questione parrebbe essere di natura esclusivamente ed eminentemente civilistica se non fosse che l’attuale comma 5, art. 49 del d.lgs. n. 231/2007 sanziona, nelle modalità di cui al successivo art. 63 del medesimo decreto, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro non recanti l’indicazione del nome della ragione sociale del beneficiario, oltre alla clausola di non trasferibilità.

Tralasciando in questa sede il caso di assoluta mancanza della clausola di non trasferibilità, in quanto nulla questio pone riguardo alla nostra disamina, occorre soffermarsi sulle implicazioni pratiche cagionate dai casi di “patologia” della girata di un assegno.

In linea generale, nel lessico bancario, la irregolarità di girata comprende un coacervo di casistiche assai eterogenee tra loro, che, tuttavia, possono essere ricondotte ad una serie di fenomeni che vanno dalla mancanza assoluta della girata, ad una girata non conforme rispetto a quella conosciuta e conoscibile dalla banca, fino ai casi, che generalmente riguardano le girate delle persone giuridiche, dell’incompletezza o erronea indicazione della ragione sociale o della forma societaria.

Queste irregolarità, dal punto di vista civilistico, generano una patologia della delegazione di pagamento e del sottostante rapporto di provvista, con l’evidente effetto di non poter dar corso all’ordine di pagamento contenuto nel titolo.

Ma tale patologia può in qualche modo riverberarsi in una sanzione per l’emittente il titolo ed in un obbligo a carico della banca di segnalazione di operazione effettuata in violazione dell’art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007? Può, cioè, accettarsi, dal punto di vista giuridico – sanzionatorio che venga estensivamente applicata una sanzione ad una casistica non riportata nel disposto di legge?

Per rispondere a questo quesito occorrerà effettuare una disamina sul contenuto e sulla ratio del disposto di cui all’art. 49 del d.lgs. 231/2007.

 

L’art. 49, comma 5, 231/2007, finalità della norma ed esigenze di tutela del sistema finanziario. Il sistema sanzionatorio ex art. 63.

Ai sensi dell’art. 49, d.lgs. n. 231/2007, così come novellato dalle successive modifiche ed integrazioni, “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’oggetto del trasferimento è pari o superiore a 3000 euro”. È stabilito altresì, al comma 5, che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”

La ratio della norma è chiara: la mancata apposizione del nome del beneficiario o della clausola di non trasferibilità non permettono una tracciatura delle operazioni economiche sottese, con la conseguenza che il rischio di riciclaggio non possa essere efficacemente contrastato.

Infatti, solo l’apposizione della clausola non trasferibile e l’indicazione del beneficiario possono limitare la circolazione di somme non intestate e non riconducibili ad un preciso soggetto. Un assegno trasferibile, ovvero privo della indicazione del beneficiario è, de facto, un assegno al portatore, pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Questa circostanza lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e, dunque, sottoposto alle medesime limitazioni cui esso è sottoposto. Non si può infatti dimenticare che l’intera normativa antiriciclaggio nasce, prima in Europa, e poi nel nostro paese, con l’intento di contrastare quel complesso sistema internazionale che va sotto il nome di criminalità economica organizzata, vale a dire un sistema nazionale e transnazionale che, mediante la dissimulazione dei flussi economici e finanziari, realizza l’immissione nel sistema economico legale dei proventi dei reati da essa commessi.

Più nello specifico, si è ritenuto che, accanto alla definizione normativa di una limitazione al contante, dovesse essere normata la formalità dei titoli di credito, in una modalità che ne impedisse la dissimulazione degli attori delle operazioni economiche sottostanti.

L’impianto sanzionatorio connesso a questa violazione è compreso nel disposto dell’art. 63, d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., il quale ha subito delle modifiche che hanno aggravato la posizione dei sanzionati.

A riguardo, occorre segnalare che con il d.l. n. 201/2011 è stato modificato il comma 5, dell’articolo 49 d.lgs. 231/2007, il quale ha introdotto la soglia dei mille euro, oltre alla quale, in caso in cui l’assegno risulti privo della clausola di non trasferibilità e/o dell’indicazione del beneficiario, è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso tra i 3000 ed i 50000 euro[5].

Questo sistema sanzionatorio[6] è notevolmente più gravoso del precedente, il quale comminava, nei casi di infrazione, una sanzione parametrata tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito con l’assegno. Il legislatore ha inteso con questa norma dotare il precetto di un potere dissuasivo, dato dalla maggior sanzione, più pregnante ed incisivo. Resta comunque salva[7] l’applicabilità dell’istituto dell’oblazione[8] per importi non eccedenti i 250000 euro.

 

L’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze: l’art. 51 del d.lgs. n. 231/2007

Vista la struttura del sistema sanzionatorio, per quanto attiene alla violazione dell’obbligo di includere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del beneficiario, veniamo ora alla trattazione degli obblighi per gli operatori economici, siano essi Istituti di Credito o professionisti.

Ai sensi del primo comma dell’art. 51, d.lgs. n.231/2007, “I soggetti obbligati che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza”.

Viene dunque individuata, da un lato, la platea dei soggetti obbligati, che in sostanza ricalca quella di cui all’art 3 del medesimo decreto, dall’altro, un arco temporale entro il quale la segnalazione debba essere effettuata, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da calcolarsi in base al disposto dell’art. 63, comma 5, del medesimo decreto.

Vi è, poi, la definizione di una sorta di co-obbligazione tra istituti di credito e Poste che accettano il versamento di titoli di credito, libretti al portatore o titoli similari, e gli stessi istituti che ne effettuino l’estinzione per avvenuto incasso. I soggetti segnalanti, pertanto, potrebbero essere potenzialmente due, salvo che uno dei quali abbia certezza che l’altro soggetto abbia già effettuato la segnalazione. In questo ultimo caso, l’Istituto che ha certezza circa l’espletamento degli obblighi di legge, è esonerato dall’obbligo di comunicazione.

Vi è, da ultimo, l’indicazione di un precetto conclusivo in base al quale, qualora l’oggetto dell’infrazione sia una operazione di trasferimento già segnalata ai sensi dell’art. 35, viene meno l’obbligo di comunicazione di cui al comma 1. È di tutta evidenza che tale disposto sia espressione di un più generale principio di ne bis in idem sostanziale che accomuna tanto il diritto penale che il diritto amministrativo sanzionatorio. Risponde infatti a criteri di economicità dell’azione amministrativa non sovraccaricare il procedimento per comminare sanzioni che in sede giurisdizionale sarebbero sicuramente dichiarate assorbite nella violazione più grave.

 

Riflessioni sul sistema sanzionatorio: teoria generale della norma incriminatrice e divieto di analogia in malam partem

Dunque, abbiamo visto che esiste un precetto che sanziona chiunque emetta un assegno privo della clausola di non trasferibilità ovvero ometta l’indicazione del beneficiario, e che, parimenti, è imposto un obbligo di comunicazione a carico di Banche e Poste per quanto concerne le menzionate infrazioni, con la precisa comminatoria di sanzioni in caso di inerzia rispetto all’obbligo. Occorre, pertanto, chiarire in quali termini la norma definisca il perimetro entro cui sussumere le singole fattispecie oggetto di sanzione.

È di agevole comprensione che le regole ermeneutiche da applicare ai singoli casi vadano mutuate in parte dal diritto penale, ed in parte da quello amministrativo, atteso che la dottrina prevalente[9] ritiene che la distinzione tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo sia soltanto di natura formale. Ciò che li distinguerebbe non sarebbe tanto la natura della sanzione quanto la fonte che la preveda, risolvendo il tutto ad una distinzione “scolastica” delle fonti, quasi del tutto priva, cioè, di rilievo pratico.

Stante questo inquadramento, per valutare la legittimità di una sanzione, ancorché posta da una norma amministrativa, l’interprete dovrà guardare senza ombra di dubbio a quei principi di legalità e tassatività che sono propri del diritto penale.

Il richiamo ai principi che governano la legge penale è operato tanto dalla legge amministrativa in tema di sanzioni, che da una copiosa e concorde giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Suprema Corte di Cassazione.

L’art. 1, L. n. 689/1981, sancisce il principio di legalità amministrativa, proprio sulla scorta del dettato di cui all’art. 25 della Costituzione, e degli artt. 1 e 199 del Codice Penale.

La sanzione amministrativa, dunque, si pone a livello teorico in una scia di continuità, senza alcuna soluzione, con i criteri generali dell’ordinamento, con la conseguenza che anche il precetto amministrativo, qualora sia fonte per la irrogazione di una sanzione, debba rispondere a precisi criteri di tassatività e determinatezza, in modo da non sconfinare in una illiceità che, secondo i parametri della giustizia amministrativa, si tradurrebbe in eccesso di potere o Violazione di legge.

Dunque, anche il precetto amministrativo deve necessariamente avere dei contorni ben definiti, atteso che, come ha ricordato un’avveduta linea interpretativa della Suprema Corte di Cassazione: “quantunque la copertura di cui all’art. 25, comma 2, della Costituzione riguardi l’applicazione delle sole sanzioni di natura penale, deve ritenersi che le fonti normative in materia di sanzioni amministrative inducano ad una interpretazione rigorosa del principio di tassatività, come in primo luogo desumibile dalla l. 24 novembre 191, n. 689, art. 1, secondo cui” le leggi che prevendono sanzioni amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in esso considerati” secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 20 marzo 2018, n. 6695, Cass., sez. 2, 4 marzo 2011, n. 5245), sia pur nel contesto di un quadro di riferimento non sempre univoco”.

Parimenti, è pacifica questa linea interpretativa anche in seno al consiglio di Stato, secondo cui “in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1, legge n.689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, ed anche a voler interpretare in maniera restrittiva, come pure è generalmente riconosciuto, l’art. 25 Cost., nel senso che esso di riferisca alle sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pure sempre valere il generale canone di irretroattività e tassatività di cui agli artt. 11 e 12 delle disp. Att. Cod. Civ.”[10]

Da ultimo, occorre ricordare anche che la Corte Costituzionale ha avviato in qualche modo, con un suo pregevole arresto giurisprudenziale, la linea ermeneutica poc’anzi illustrata. Con sentenza n. 196 del 4 giugno 2010, ha infatti ricordato che “dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 CEDU, si ricava che il principio secondo il quale, tutte le misure do carattere punitivo afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto; l’assimilazione tra penale e sanzionatorio amministrativo è desumibile dall’art. 25, comma 2, Cost., il quale, data l’ampiezza della sua formulazione (“nessuno può essere punito …) può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale, è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti vigente al momento della commissione del fatto sanzionato”.

Da queste autorevoli correnti interpretative, dunque, ricaviamo che anche il precetto amministrativo sanzionatorio, dovrà essere denotato da quei caratteri di legalità, tassatività, determinatezza che sono proprio della norma penale.

Questa lettura, con tutto l’obbligo di rigore ermeneutico che ci impone, porta a dover affrontare il problema delle interpretazioni estensive della norma amministrativa, e delle sue conseguenze rispetto al divieto generale di analogia in malam partem.

Abbiamo, infatti, visto che il principio di legalità espresso in Costituzione sia una sorta di “fonte delle fonti”, da cui discendono una serie di corollari applicativi. Ed invero, se la norma sanzionatoria deve essere strettamente prevista dalla legge, appare agevole comprendere il motivo per cui se l’analogia in bonam partem è ammessa, in quanto espressione del più generale principio del favor rei, quella in malam partem è assolutamente rigettata tanto dalla Dottrina quanto dalla Giurisprudenza. E la ragione di questa avversione non può che rinvenirsi nella Costituzione stessa ed in una serie di norme interpretativo-ermeneutiche, quali quelle di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi.

 

Conclusioni: per una lettura Costituzionalmente orientata del precetto amministrativo

Le considerazioni poc’anzi spiegate aprono ad un approccio sicuramente più cosciente della norma antiriciclaggio. Se da un lato appare evidente come l’impianto sanzionatorio sia improntato alle finalità di tutela del sistema economico, espressione dei più generali principii di cui agli articoli 41 e 47 della Costituzione, dall’altro, il rigore con cui dobbiamo affrontare le tematiche più pratiche che la norma ci sottopone, impongono una seria riflessione sulle modalità con cui viene ad estrinsecarsi il lavoro degli operatori economici.

Si è detto in principio come, per una lettura non sempre orientata ai principi generali dell’ordinamento, gli operatori economici travisino le normative, giungendo ad esiti spesso fuorvianti rispetto a quelli previsti dal legislatore.

Il caso della irregolarità della girata negli assegni, di cui ci siamo occupati nella prima parte ne è un caso evidente.

Pur in presenza di un precetto molto chiaro, quello di cui all’articolo 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, secondo cui sono sanzionate le emissioni di assegni privi dell’indicazione del norme o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità; e nonostante lo sforzo chiarificatore del legislatore, che è giunto in aiuto degli operatori con norme quali quella inserita nel corpo dell’art. 27 del d.lgs. 141/2010, (comma 1 ter, primo periodo) dall’art. 18, comma 2 del d.lgs. 169/2012, ai sensi della quale l’art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007, si interpreta nel senso che “il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione”, nonostante, cioè, un importante sforzo di limitare il campo delle applicazioni a precetti ben definiti, tutt’oggi le tendenze del sistema economico non sono sempre coerenti con lo spirito della norma.

Nei casi, infatti, di irregolarità della girata, che abbiamo visto palesarsi in modi assai diversi, l’approccio dell’operatore dovrà essere quanto mai rigoroso ed attento ai principi ispiratori della norma, pena lo sconfinamento nel campo della più sconveniente arbitrarietà.

È evidente, infatti, che non tutte le fattispecie di irregolarità nella girata comportino la violazione della norma che vieta il trasferimento di titoli all’ordine.

L’opera degli agenti economici dovrà essere guidata dal c.d. approccio risk based, uno dei pilastri della normativa antiriciclaggio, a mente del quale il travisamento o l’erronea indicazione di una ragione sociale (si pensi al caso, assai frequente, dell’indicazione beta srl, anziché beta sas, ovvero beta senza alcuna indicazione sulla forma sociale) non può né potrà mai ragionevolmente accostarsi ai casi di assoluta mancanza del beneficiario. In primo luogo, perché la norma sul tema è assai chiara: è punita l’emissione di un titolo di credito del tutto privo dell’indicazione del beneficiario. L’utilizzo del termine privo dovrebbe sgomberare il campo da tutti i possibili equivoci, anche solo applicando i più semplici canoni ermeneutici. Eppure, la tendenza è ad operare inopinate interpretazioni estensive del precetto. Queste tendenze, che poi rappresentano quella che il filosofo Wundt ricomprenderebbe nel più ampio concetto di “eterogenesi dei fini”[11], sono la risposta, spesso scoordinata e maldestra, di un sistema che fatica a comprendere le norme ed il loro posizionamento in un sistema armonioso di precetti ed interpretazioni orientate ad un fine, con la conseguenza che anche le migliori intenzioni portano ad un lavoro di contrasto alla criminalità economica mal direzionato e molto spesso inefficace.

Dunque, quali strumenti per l’operatore economico che voglia spiegare una corretta azione di prevenzione del sistema economico?

Sicuramente il ricorso ad una lettura attenta e sistematicamente orientata del precetto sanzionatorio, poi, indubbiamente, nel caso che qui interessa, un pieno e completo approccio basato sul rischio, con l’attenta differenziazione di casistiche pratiche che, nei fatti, si presentano in molteplici forme assai diverse l’una dall’altra; infine, la valorizzazione dei principi generali dell’ordinamento, una applicazione letterale[12] del precetto che, pur nella sua apparente banalità, porta quasi sempre l’ermeneuta alla corretta soluzione del quesito che di volta in volta gli venisse presentato.

 

NOTE:

[1] Regio decreto n.1736 del 21 dicembre 1933, esecutivo delle convenzioni sull’assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931

[2] Artt. 17/27 R.d. n. 1736/1933

[3] Espressione del disposto di cui all’art. 2013 c.c.

[4] La procedura c.d. Check Image Truncation (CIT) è operativa dal 29 gennaio 2018 e consente agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

[5] Art. 63 d.lgs. n. 231/2007

[6] Introdotto dal. D.lgs. n. 90/2017

[7] Ai sensi dell’art. 65, comma 9, d.lgs. n.231/2007

[8] L’oblazione, istituto di cui all’art. 16 della l. n. 689/1981, permette al sanzionato di versare una somma a titolo di chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione. Secondo i dati del MEF, nell’intervallo 4.7.2017- 7.3.2018, a fronte di 1692 casi di infrazione contestati, sono state pagate 107 oblazioni ed inflitta una sanzione in nessuno dei casi. In particolare, l’oblazione, che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari ad euro 6000. L’importo in parola è indipendente dall’importo dell’assegno contestato ed a nulla rileva la vicinanza del titolo sanzionato alla soglia dei mille euro. L’amministrazione finanziaria non può in alcun modo modificare l’importo dell’oblazione in quanto questo è fissato per legge.

[9] Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari. Vol. 1: Reati ed illeciti amministrativi in materia societaria, finanziaria e bancaria

[10] Consiglio di Stato, sez. V, n. 3847 del 15.7.2013 e, nello stesso senso Consiglio di Stato, n. 1973 del 11.4.2013

[11] W. Wundt, Ethik, 1886, p. 266; System der Philosophie, 1889, I, p. 326; II, pp. 221 ss..

[12] Art. 12 delle Preleggi.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • Antiriciclaggio: “Trasparenza dei titolari effettivi dei trust”. La legislazione di San Marino all’avanguardia già in linea con gli obblighi previsti dalla IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio e le raccomandazioni n. 24 e 25 del FATF/GAFI 10 Gennaio 2015
  • La segnalazione alla Centrale dei Rischi alla luce dei nuovi parametri bancari di Basilea 2 16 Maggio 2005
  • E’ possibile ritenere applicabile ai contratti futures ed alle opzioni put and call la disciplina dettata per i patti parasociali agli artt. 122 e 123 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58? 13 Novembre 2000
  • L'emissione delle obbligazioni Cirio e gli obblighi degli intermediari nella negoziazione dei titoli. In particolare l'inosservanza del dovere di informazione all’investitore 13 Giugno 2005
  • Le recenti modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle comunicazioni alla CONSOB dei patti parasociali di cui all’art. 122 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 7 Maggio 2001
  • Il destino dell’operatore qualificato nell’ordinamento domestico alla luce della disciplina della Markets in financial instruments directive (MiFid) 23 Luglio 2007

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

Cerca nella rivista:

Il Cerca Parole del Bancario

Il Cerca Parole del Bancario

Argomenti:

Diritto bancario Diritto Fallimentare e Crisi di impresa Diritto finanziario Notizie dalla Corte

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Il cliente della banca non ha il diritto di ricevere copia ex art. 119 TUB dei contratti ma delle sole singole operazioni bancarie compiute

    15 Gennaio 2021
  • Cenni sul patto di rotatività del pegno

    14 Gennaio 2021
  • Nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

    12 Gennaio 2021
  • Le tecniche comuni per il riciclaggio basato sul commercio (GAFI/FATF) e un indicatore sintetico per individuare le società cartiere (UIF)

    11 Gennaio 2021
  • L’identificazione del titolare effettivo nei procedimenti giurisdizionali. Commento a nota del Tribunale di Matera, prot. 4352/2020 del 14 dicembre 2020

    8 Gennaio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Newsletter:

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi