Onboarding Digitale e Antiriciclaggio nell’UE

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Di Michele Trifiletti – Senior Officer and MLRO

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L’avvento e la rapida diffusione delle tecnologie digitali hanno profondamente trasformato le modalità  di interazione tra istituzioni finanziarie, enti creditizi e la loro clientela. L’onboarding digitale, inteso come il processo di acquisizione di nuovi clienti attraverso canali remoti (non face-to-face), rappresenta un paradigma in crescente adozione, offrendo vantaggi in termini di efficienza operativa e accessibilità  ai servizi. Tuttavia, la dematerializzazione del contatto interpersonale introduce vulnerabilità  significative nel contesto della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML/TF), con un’accentuata esposizione al rischio di furto d’identità , rendendo imperativa una robusta cornice normativa e l’adozione di metodologie avanzate di verifica e controllo.

Il fondamento giuridico per la regolamentazione dell’onboarding non face-to-face nell’Unione Europea risiede primariamente nelle Direttive Antiriciclaggio. In particolare, la Quinta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843) ha introdotto modifiche sostanziali volte a rafforzare le misure di Customer Due Diligence (CDD) anche in contesti di interazione remota. L’articolo 13 della AMLD5, recepito in Italia attraverso il Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche, stabilisce l’obbligo per i soggetti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità  sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da una fonte affidabile e indipendente, specificando che tali verifiche devono essere adeguate al rischio, con una particolare sensibilità  verso le dinamiche del furto d’identità  nel contesto digitale.

In considerazione della specificità  e della potenziale elevata rischiosità  intrinseca dell’onboarding non face-to-face, acuita dalla minaccia del furto d’identità , l’Autorità  Bancaria Europea (EBA) ha emanato Linee Guida sull’utilizzo di soluzioni di onboarding remoto dei clienti (EBA/GL/2022/15). Tali linee guida rappresentano un corpus normativo secondario di fondamentale importanza, fornendo interpretazioni e indicazioni operative dettagliate su come implementare processi di onboarding digitale conformi e sicuri, con un’enfasi specifica sulle misure atte a prevenire e rilevare tentativi di furto d’identità . L’EBA enfatizza un approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach – RBA), secondo il quale l’intensità  delle misure di CDD deve essere proporzionata al livello di rischio ML/TF identificato. L’onboarding non face-to-face, a causa della sua vulnerabilità  al furto d’identità , richiede una valutazione particolarmente accurata dei fattori di rischio specifici, quali la sofisticazione delle tecniche di impersonificazione e la disponibilità  di dati personali online.

La principale sfida nell’onboarding non face-to-face risiede nella necessità  di garantire un livello di certezza equivalente a quello ottenibile attraverso l’interazione fisica nell’identificazione e verifica dell’identità  del cliente, contrastando efficacemente il rischio di furto d’identità . I criminali possono utilizzare informazioni personali rubate o acquisite illecitamente per creare account fraudolenti e compiere attività  di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine, le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati si avvalgono di una pluralità  di metodologie, la cui affidabilità  e adeguatezza sono oggetto di scrutinio normativo, con un’attenzione specifica alla loro capacità  di mitigare il rischio di furto d’identità :

  • Identificazione Elettronica (e-ID): L’utilizzo di schemi di identificazione elettronica riconosciuti a livello nazionale o europeo, in conformità  con il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), rappresenta una soluzione ad elevata affidabilità , in quanto tali sistemi sono progettati con elevati standard di sicurezza per prevenire il furto d’identità  digitale.
  • Verifica Documentale Remota Avanzata: L’impiego di tecnologie avanzate per l’analisi e l’autenticazione di documenti di identità  (passaporti, carte d’identità ) trasmessi digitalmente deve includere funzionalità  specifiche per rilevare manipolazioni sofisticate e documenti contraffatti utilizzati nel furto d’identità . Ciò include l’analisi di metadati, elementi di sicurezza olografici e la verifica tramite database ufficiali aggiornati.
  • Riconoscimento Biometrico e Liveness Detection Robusta: L’utilizzo di dati biometrici (riconoscimento facciale, impronte digitali) combinato con tecniche di liveness detection avanzate è cruciale per contrastare il furto d’identità  basato sull’utilizzo di fotografie, video o repliche fisiche. I sistemi devono essere in grado di distinguere un individuo reale da una rappresentazione artificiale con elevata precisione.
  • Video Identificazione con Operatori Formati sul Furto d’Identità : L’interazione in tempo reale tramite videoconferenza con un operatore qualificato, specificamente formato per riconoscere segnali di potenziale furto d’identità  o coercizione, aggiunge un livello di controllo umano fondamentale.
  • Verifica Tramite Terze Parti Affidabili con Protocolli Anti-Furto d’Identità : L’affidamento a prestatori di servizi fiduciari qualificati (QTSPs) o ad altre entità  con elevata reputazione e sottoposte a regolamentazione specifica per la verifica dell’identità  deve includere la verifica delle loro procedure di prevenzione del furto d’identità .
  • Correlazione di Dati da Fonti Multiple e Analisi Comportamentale Iniziale: L’incrocio di informazioni fornite dal cliente con dati provenienti da fonti multiple, unitamente a un’analisi comportamentale preliminare dei dati forniti, può aiutare a identificare incongruenze o segnali di potenziale furto d’identità .

L’efficacia dei processi di onboarding non face-to-face nel prevenire e rilevare il furto d’identità  dipende in misura significativa dall’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. L’Intelligenza Artificiale (AI) e il Machine Learning (ML) possono essere impiegati per analizzare pattern di frode da furto d’identità , identificare anomalie nei dati forniti e migliorare l’accuratezza dei sistemi di verifica biometrica e documentale. Le piattaforme e-KYC devono integrare funzionalità  specifiche per la prevenzione del furto d’identità , come l’analisi di deepfake e la verifica della coerenza tra i dati forniti e le informazioni disponibili online. Tuttavia, è fondamentale che l’implementazione di tali tecnologie sia accompagnata da adeguate misure di sicurezza informatica e da una governance chiara per garantire la protezione dei dati e la trasparenza degli algoritmi utilizzati, evitando al contempo falsi positivi che potrebbero penalizzare utenti legittimi.

L’evoluzione normativa e tecnologica nel campo dell’onboarding non face-to-face impone ai soggetti obbligati un continuo aggiornamento delle proprie procedure e l’adozione di un approccio dinamico alla valutazione e mitigazione dei rischi ML/TF, con una particolare attenzione alla crescente sofisticazione delle tecniche di furto d’identità . La proporzionalità  e l’adeguatezza delle misure di CDD devono considerare specificamente la vulnerabilità  al furto d’identità  nel contesto digitale.

Le prospettive future suggeriscono un ulteriore sviluppo e standardizzazione delle soluzioni di identificazione digitale sicure e resistenti al furto d’identità  a livello europeo, in linea con gli obiettivi del Digital Single Market. L’interoperabilità  dei sistemi di e-ID e l’integrazione di funzionalità  avanzate di verifica biometrica e documentale, con protocolli specifici per la prevenzione del furto d’identità , potrebbero semplificare ulteriormente i processi di onboarding e rafforzare la sicurezza complessiva del sistema finanziario. La sensibilizzazione e la formazione del personale dei soggetti obbligati sulle tecniche di furto d’identità  e sulle contromisure da adottare rimangono elementi cruciali per un’efficace prevenzione.

L’onboarding non face-to-face rappresenta un’opportunità  significativa per l’innovazione e l’efficienza nel settore finanziario, ma la sua intrinseca vulnerabilità  al furto d’identità  richiede un’attenzione costante e l’adozione di misure di sicurezza avanzate. La normativa europea, con la AMLD5 e le linee guida dell’EBA, fornisce un quadro di riferimento robusto, ma la sua efficace implementazione dipende dalla capacità  dei soggetti obbligati di adottare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per contrastare il furto d’identità , implementare procedure di due diligence che tengano specificamente conto di questo rischio e mantenere un approccio dinamico e aggiornato alle sfide poste dalla criminalità  finanziaria nell’era digitale.

 

Parole Chiave: Onboarding Non Face-to-Face, Antiriciclaggio (AML), Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CTF), Customer Due Diligence (CDD), Quinta Direttiva Antiriciclaggio (AMLD5), Autorità  Bancaria Europea (EBA), Identificazione Elettronica (e-ID), e-KYC, Verifica Biometrica, Rischio-Based Approach, Furto d’Identità .


Come citare questo articolo

Michele Trifiletti - Senior Officer and MLRO, “Onboarding Digitale e Antiriciclaggio nell’UE”, Magistra Banca e Finanza, 11 aprile 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/onboarding-digitale-e-antiriciclaggio-nellue/.

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