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23 Maggio 2022 In Diritto finanziario Tidona

PEPP: un nuovo strumento di previdenza complementare

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© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

Il Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Pan-European Personal Pension Product, PEPP), applicabile dal 22 marzo 2022, ha definito un quadro normativo standardizzato a livello europeo relativo a una nuova tipologia di prodotto pensionistico individuale a lungo termine, caratterizzato, tra l’altro, da un regime di portabilità fra gli Stati membri dell’Unione.

Con l’adozione del Regolamento PEPP, è stato compiuto un ulteriore e importante avanzamento verso la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (Union Market Capital). Infatti, nelle intenzioni del legislatore comunitario il Regolamento agevolerà la circolazione dei capitali e la mobilitazione del risparmio previdenziale verso il finanziamento degli investimenti a lungo termine, contribuendo alla ripresa dell’economia europea.

Secondo uno studio della Commissione europea, nel 2030 il mercato dei prodotti di risparmio previdenziale individuali, grazie all’introduzione dei PEPP, raggiungerà i 2.100 miliardi di euro, a fronte dei 1.400 miliardi alla stessa data in assenza dei PEPP e ai 700 miliardi censiti nel 2019.

L’ampliamento dell’offerta sul mercato delle forme pensionistiche individuali comporterà vantaggi sia per gli aderenti sia per i fornitori dei servizi pensionistici. I primi beneficeranno di un ulteriore strumento di accantonamento di risparmio individuale e di un abbattimento dei costi delle pensioni individuali. I secondi (banche, imprese di investimento, imprese assicurative, ecc.) potranno operare in ambito transfrontaliero in regime di “passaporto europeo” e utilizzare canali di distribuzione elettronica, con conseguenti effetti positivi sulla concorrenza all’interno del mercato.

Si richiamano, di seguito, i punti qualificanti del Regolamento:

  • i PEPP possono essere forniti da diversi soggetti: enti creditizi, imprese assicurative operanti nel ramo assicurazione diretta vita, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento che prestano servizio di gestione portafoglio, società di gestione di OICVM e gestori di FIA;
  • l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) registra i PEPP che i fornitori intendono offrire in un Registro centralizzato, sulla base di una decisione presa dalle autorità nazionali competenti. Una volta registrato il prodotto può essere offerto e distribuito in tutta l’Unione;
  • i PEPP possono essere distribuiti dalle sopraindicate imprese finanziarie, dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di investimento autorizzate a prestare servizio di consulenza in materia di investimenti. Il regime di distribuzione segue un approccio a settori, in base al quale le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi si conformano alla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, mentre le imprese di investimento e gli altri fornitori dei PEPP sono tenuti ad applicare le regole contenute nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II);
  • i fornitori sono tenuti a investire le risorse raccolte secondo il principio della “persona prudente”, secondo cui gli investimenti devono essere effettuati prevalentemente sui mercati regolamentati, nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP e in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio;
  • i fornitori possono offrire fino a sei linee di investimento, tutte basate su comprovate tecniche di mitigazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP. Tra le opzioni di investimento è compresa un’opzione standard di investimento a basso rischio (c.d. “PEPP di base”), che garantisca ai risparmiatori almeno il recupero del capitale investito;
  • i risparmiatori in PEPP possono continuare a versare contributi sul loro conto PEPP esistente, quando trasferiscono la residenza in un altro paese dell’Unione (servizio di portabilità);
  • i fornitori e i distributori di PEPP devono rispettare le disposizioni del Regolamento PEPP e il pertinente regime di vigilanza prudenziale a essi applicabile;
  • per favorire la diffusione dei PEPP è stato previsto un livello massimo dei costi applicabili, su base annua, agli aderenti dei PEPP di base, pari all’1 per cento del patrimonio accumulato;
  • i fornitori dei PEPP, dopo un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del Regolamento), sono tenuti ad attivare, direttamente o tramite un altro fornitore, “sottoconti” (sub-accounts) nazionali per almeno due Stati membri. Ciò consentirebbe all’aderente che trasferisce la residenza in un altro paese dell’UE di poter beneficiare per i flussi contributivi futuri del regime, anche fiscale, fissato a livello nazionale,
  • prima della sottoscrizione del contratto, il fornitore o il distributore dei PEPP deve fornire al potenziale risparmiatore una consulenza personalizzata, affinché questi possa prendere una decisione consapevole;
  • è possibile cambiare fornitore decorso un termine di cinque anni dalla stipula del contratto. Le commissioni e gli oneri connessi con il trasferimento non possono comunque superare lo 0,5 per cento del valore della posizione trasferita;
  • le prestazioni pensionistiche erogabili, in forma di rendita o di capitale, sono definite dal fornitore nella documentazione contrattuale;
  • prima della conclusione del contratto, i fornitori hanno l’obbligo di predisporre e pubblicare sul sito web un documento contenente le informazioni chiave sul prodotto (c.d. PEPP KID), per consentire ai potenziali risparmiatori di comparare i diversi schemi pensionistici individuali offerti sul mercato. Ulteriori informazioni dovranno essere comunicate con cadenza annuale, prima del pensionamento e durante la fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche;
  • i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sono attribuiti alle autorità di vigilanza nazionali, con funzioni ripartite tra autorità del paese d’origine del fornitore e autorità del paese ospitante; poteri di intervento sono altresì conferiti all’EIOPA in caso di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP o di minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.

Secondo la COVIP, il Regolamento PEPP contiene elementi positivi, ma anche previsioni potenzialmente problematiche. Tra gli aspetti positivi spicca quello di contribuire a rafforzare la solidità dei sistemi previdenziali tramite lo sviluppo della componente a capitalizzazione, soprattutto nei paesi o settori dove i fondi occupazionali stentano ad affermarsi. Tra gli aspetti problematici vi è l’assegnazione del potere di autorizzare i PEPP alle autorità di vigilanza nazionali anziché a EIOPA, con il rischio di vedere applicati criteri autorizzativi non omogenei[1].

Il quadro normativo di riferimento è stato integrato dai seguenti quattro atti legislativi, adottati dalla Commissione europea sulla base delle proposte formulate da EIOPA:

  1. Regolamento delegato (UE) 2021/473 sulle norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni inerenti ai documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il PEPP;
  2. Regolamento delegato (UE) 2021/895 relativo all’intervento sui prodotti;
  3. Regolamento delegato (UE) 2021/896 sulle informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza;
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897, che stabilisce norme tecniche attuative per l’applicazione del Regolamento PEPP per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’EIOPA.

In attuazione della legge di delegazione europea n. 53 del 22 aprile 2021, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo contenente le norme di adeguamento della legislazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento PEPP.

Come sottolineato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la finalità dell’intervento normativo è quella di consentire l’inserimento del PEPP nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale, introducendo nel nostro ordinamento una nuova tipologia di prodotto pensionistico alternativo ai fondi pensione aperti ad adesione individuale e ai piani pensionistici individuali (PIP).

In particolare, la bozza del decreto, approvata il 5 maggio 2022 dal Consiglio dei ministri al termine del processo di consultazione:

  1. designa la COVIP quale Autorità competente a vigilare sugli obblighi imposti ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre autorità di settore (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS), le procedure di registrazione e cancellazione dei PEPP, nonché come unico soggetto incaricato dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con EIOPA;
  2. attribuisce a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS il potere di vigilanza, rispettivamente, sui fornitori di PEPP, sulla distribuzione di PEPP, sui fornitori e sui distributori di PEPP, in relazione ai soggetti dalle stesse vigilati;
  3. demanda alle autorità settoriali il potere di applicare sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP;
  4. stabilisce che il finanziamento dei PEPP può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore. Concorrono al finanziamento anche il datore di lavoro o il committente, ma su base volontaria. I contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a una determinata soglia (ora pari a 5.164,57 euro). La contribuzione al PEPP può proseguire anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, purché alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno;
  5. prevede diverse forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP (in rendita, in capitale, in forma di prelievo e loro combinazione), che sono assoggettate a differenti trattamenti fiscali;
  6. delinea un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione (imposta sostitutiva del 20 per cento ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 252/2005);
  7. dispone che l’ammontare delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente debba limitarsi alle spese effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e debba essere previamente reso noto al risparmiatore. In ogni caso, il totale degli oneri addebitati non può eccedere lo 0,2 per cento della posizione da trasferire;
  8. consente ai risparmiatori in PEPP, durante la fase di accumulo, di richiedere un anticipo della posizione individuale maturata (in qualsiasi momento, per un importo pari al 75 per cento, per spese sanitarie; decorsi otto anni, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa; decorsi otto anni, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze manifestate dai risparmiatori);
  9. proibisce la destinazione e/o il trasferimento di quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato e maturando ai PEPP;
  10. dispone che i fornitori di PEPP siano tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Regolamento 2019/1238, per consentire la confrontabilità dei PEPP;
  11. prescrive l’obbligo per i fornitori di PEPP con sede legale in Italia di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal regolamento PEPP e dallo schema di decreto in esame.

In conclusione. Il PEPP è un prodotto pensionistico individuale che andrà ad affiancarsi agli strumenti di previdenza integrativa e professionale nazionali già presenti (fondi pensione aperti, negoziali e piani individuali pensionistici). Le sue caratteristiche principali sono la trasferibilità all’interno dell’Unione, regole semplici e predefinite e la possibilità di essere offerti da un’ampia platea di operatori. Inoltre, i contributi sono versati su base volontaria e sono deducibili dal reddito complessivo entro determinati limiti. I rendimenti maturati nella fase di accumulo sono soggetti a un trattamento fiscale di favore e i risparmiatori in PEPP potranno richiedere un anticipo delle prestazioni maturate in specifici casi. Infine, ogni cinque anni i risparmiatori hanno il diritto di cambiare il fornitore a costi limitati.

È stato tuttavia sottolineato che l’emanando decreto legislativo presenta alcuni elementi di criticità. Anzitutto, a differenza dei fondi pensione integrativi, ai PEPP non sarà possibile destinare le quote del TFR maturato e maturando. Tale preclusione fa insorgere il rischio che nelle imprese di piccola e media dimensione (con meno di 50 dipendenti) il datore di lavoro potrebbe essere incentivato a favorire l’adesione del dipendente a un PEPP di sua scelta, prevedendo una contribuzione volontaria a proprio carico e mantenendo perciò il TFR in azienda. Questa situazione può produrre asimmetrie competitive che possono distorcere le convenienze oggettive ad aderire alle varie forme di previdenza complementare.[2]

In secondo luogo, il regime fiscale previsto potrebbe rappresentare un serio ostacolo alla creazione del nuovo prodotto pensionistico in Italia. Infatti, la previsione di assoggettare il risultato netto maturato dai PEPP all’imposta sostitutiva del 20 per cento verrebbe a determinare una situazione per la quale un PEPP istituito in un altro Stato membro dell’Unione e commercializzato in Italia sconterebbe una tassazione diversa e potenzialmente più favorevole rispetto a quanto avverrebbe per i PEPP istituiti nel nostro Paese. Ciò vale sia per i fornitori di PEPP sia per i risparmiatori in PEPP. I primi saranno incentivati a procedere all’istituzione del prodotto in un altro Stato membro; i secondi sarebbero incentivati a selezionare PEPP istituiti in paesi che prevedono un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello cui sarebbero soggetti i PEPP istituiti nel territorio nazionale[3].

Al fine di ovviare a tale disparità di trattamento, è stata avanzata la proposta di prevedere il medesimo trattamento fiscale per tutti i sub-accounts nazionali, indipendentemente dal paese di istituzione del PEPP[4].

 

Note:

[1] Covip, Relazione per il 2018.

[2] Marè M. e pellegrini P., Occhio al PEPP: sfida i “vecchi” con tasse, costi e decumulo, in Corsera del 16.5.2022.

[3] Mefop, Risposta alla consultazione in materia di PEPP, in www.mefop.it, 12.3.2022.

[4] Assogestioni, Alla fine arrivano i PEPP, ora tocca agli Stati, in www.assogestioni.it, 18.3.2022.



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