Nota a: ABF, Collegio di Palermo, Decisione N. 59 del 07 gennaio 2020
Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
ABSTRACT:
La banca, in un pignoramento presso di essa, con il pagamento al creditore procedente dell’importo di cui all’ordinanza di assegnazione, adempie ad un debito del correntista il quale, ove non provvedesse alla restituzione di quanto effettivamente corrisposto dall’intermediario, per somme maggiori di quelle comunque presenti in rapporto, risulterebbe ingiustificatamente arricchito. Ne consegue la legittimità della richiesta di pagamento della banca resistente verso il proprio cliente.
Relativamente all’oggetto della controversia sottoposta al vaglio del Collegio panormita, l’intermediario resistente si è difeso, rilevando che la dichiarazione di terzo, ex art. 547 c.p.c., è stata resa sulla scorta del saldo presente sul conto corrente al momento della notifica dell’atto di pignoramento e che il conto corrente successivamente era divenuto incapiente per fatto del cliente, reso possibile da un problema procedurale, nonostante il blocco apposto sul conto.
In seguito al pagamento del creditore in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, la banca ha chiesto al cliente di restituire la differenza tra l’importo pagato al creditore pignoratizio ed il saldo presente sul conto corrente.
E ciò, a norma dell’art. 546 c.p.c., secondo cui “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà , agli obblighi che la legge impone al custode”.
Alla luce di tale disposizione, come interpretata dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 8227/2015), una volta ricevuta la notificazione dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del Giudice, il terzo debitore resta obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell’atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi del custode, ai sensi dell’art. 546 c.p.c.
La giurisprudenza arbitrale ha, peraltro, sempre precisato che l’attestazione delle consistenze patrimoniali, oggetto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., debba riferirsi alla data di notifica dell’atto di pignoramento al terzo, momento in cui si verificano gli effetti del pignoramento stesso (in questo senso Coll. Torino, dec. n. 25530/2018).
Ciò posto, dall’esame della documentazione agli atti, secondo l’ABF siciliano, emerge che alla data di notifica del pignoramento nei confronti del terzo pignorato, il conto del cliente risultava capiente per un importo ben maggiore di quello della successiva dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Risulta, ancora, che l’intermediario correttamente effettuava la dichiarazione de qua e che, successivamente alla data del pignoramento il cliente richiedeva n. 7 assegni circolari, che la banca resistente emetteva a causa di un suo errore nell’apposizione del blocco sul conto, attivato per un importo inferiore.
Orbene, con riguardo alla predetta movimentazione intervenuta sul conto, l’ABF panormita osserva che, ove l’intermediario avesse disposto correttamente il blocco del conto, la stessa non sarebbe stata resa possibile.
Purtuttavia, i Collegi ABF, con orientamento costante, hanno ritenuto, in fattispecie analoghe, che indipendentemente dalle effettive giacenze sul conto, l’intermediario – determinata la consistenza del saldo al momento del pignoramento – con il pagamento al creditore procedente dell’importo di cui all’ordinanza di assegnazione, adempie ad un debito del correntista il quale, ove non provvedesse alla restituzione di quanto effettivamente corrisposto dall’intermediario, risulterebbe ingiustificatamente arricchito (in questo senso Coll. Torino, dec. n. 25530/2018); un arricchimento tanto più ingiustificato, nel caso di specie, per avere il correntista disposto – mediante richiesta di assegni circolari – di somma maggiore di quella effettivamente per lui disponibile, così traendo personale vantaggio dall’errore di contabilizzazione della banca.
Ne discende la legittimità della richiesta di pagamento formulata dalla banca resistente.
Vedi la Decisione ABF in commento
Donato Giovenzana – Legale d'impresa, “Pignoramento presso terzi: il blocco sul c/c, attivato per un importo inferiore a quello pignorato, comporta un ingiustificato arricchimento ove il correntista non provveda alla restituzione di quanto effettivamente corrisposto dalla banca”, Magistra Banca e Finanza, 21 maggio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/pignoramento-prezzo-terzi-il-blocco-sul-c-c-attivato-per-un-importo-inferiore-a-quello-pignorato-comporta-un-ingiustificato-arricchimento-ove-il-correntista-non-provveda-alla-restituzione-di-quanto/.
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