Di Maurizio Tidona, Avvocato
In un pignoramento presso terzi, la banca deve ottemperare all’ordinanza di assegnazione, e quindi al pagamento in favore del creditore procedente, entro gli esatti limiti della somma per la quale ha reso la dichiarazione positiva di quantità ex art. 547 c.p.c. e relativamente alla quale il giudice ha emesso l’ordinanza di assegnazione, non potendo il creditore richiedere alla banca, terza pignorata, il pagamento di somme maggiori o ulteriori rispetto a quanto da essa dichiarato (che costituisce il “ricavato” dell’esecuzione).
Le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione, così come ogni altra spesa (pure per compensi legali dovuti al creditore procedente), non sono pertanto dovute dalla banca nel caso in cui esse siano ulteriori rispetto alle somme dichiarate dalla banca ed assegnate dal giudice, in quanto superiori al “ricavato” del processo esecutivo.
Questo a prescindere dal diritto del creditore di ripetere quelle somme direttamente dal debitore esecutato, in quanto l’obbligo del terzo-banca si limita alle sole somme possedute, e per questo “dichiarate” e successivamente assegnate dal giudice al creditore procedente.
La Cassazione ha confermato che le spese dell’esecuzione, ove rimangano insoddisfatte all’interno della procedura esecutiva, sono irripetibili e cioè, relativamente ad esse, non è possibile la domanda di rimborso – al di fuori del processo – da parte di chi le abbia sostenute nei confronti delle parti del procedimento.
– Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 24571 del 5 ottobre 2018:
“Il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione [nella specie, le spese legali], in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”.
L’art. 95 c.p.c. dispone inoltre in generale che “le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile”, e mai (ovviamente) del terzo.
La Cassazione ha però precisato che: “Le spese non costituiscono … oggetto di un vero e proprio obbligo di rimborso a carico dell’esecutato, ma rappresentano piuttosto il costo obiettivo del processo, configurandosi come onere che viene a gravare sul ricavato” (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 24571 del 5 ottobre 2018).
L’art. 553 c.p.c., relativamente all’obbligo del terzo, dispone esattamente che:
“[I]. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. [II]. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili. [III]. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita”.
Sulla dichiarazione della banca ex art. 547 c.p.c. (dichiarazione di quantità ), la Cassazione ha ulteriormente stabilito che:
“Nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione; mentre se l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c. In assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti” (Cassazione civile, sez. III, n. 10912 del 5/5/2017).
L’espropriazione presso terzi costituisce difatti una fattispecie a formazione progressiva, nella quale il vincolo di indisponibilità sul bene nasce con la notifica dell’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e si perfeziona o con la dichiarazione positiva resa, nel corso dell’udienza, da parte del terzo oppure con la sentenza che sancisce l’esistenza del diritto del debitore nei confronti dello stesso, che si cristallizza nell’esatto valore dichiarato dal terzo, se esso non sia contestato.
La Cassazione Civile, sez. VI, con sentenza n. 3720 del 14/2/2020, ha recentemente confermato che l’obbligo del terzo di provvedere al pagamento al creditore procedente sussiste comunque “nei limiti della capienza del credito assegnato”:
“Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva”.
Maurizio Tidona, “Pignoramento presso la banca – Richiesta del creditore di somme maggiori rispetto alla dichiarazione positiva resa dalla banca (spese per imposte di registro, compensi legali, etc.)”, Magistra Banca e Finanza, 24 settembre 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/pignoramento-richiesta-del-creditore-di-somme-maggiori-rispetto-alla-dichiarazione-positiva-resa-dalla-banca-spese-per-imposte-di-registro-compensi-legali-etc/.
Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.
