Di Maurizio Tidona, Avvocato
20 novembre 2000
La proposta di legge 455 B, approvata definitivamente in data 27.7.00 dalla commissione Giustizia della Camera, permette al debitore che esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (comprensivo degli interessi maturati e delle spese) entro 12 mesi dal protesto di chiedere la cancellazione dal Registro dei protesti consentendo la completa riabilitazione e permettendo quindi il normale accesso al credito
La proposta di legge, che modifica alcune parti della legga 77 del 1955: «La legge – si spiega nella relazione – incentiva a onorare gli impegni assunti, dato che, ai fini della cancellazione, prevede quale presupposto indefettibile l’obbligo dell’avvenuto pagamento e consente a chi sia “bruciato” di non dover ricorrere a sostituti o “uomini di paglia” per lo svolgimento della propria attività economica o per la gestione famigliare».
La legge semplifica l’iter di iscrizione o di cancellazione dall’elenco dei protestati con la sostituzione al duplice registro dei protesti – ora presso il Tribunale e presso la Camera di commercio – con un unico registro informatico; prevede altresì tempi rapidi per la cancellazione del protesto e per far rientrare nel circuito del credito operatori economici altrimenti destinati a diventare vittime dell’usura; riduce infine i costi per la cancellazione.
La notizia di ciascun protesto levato è poi conservata nel registro informatico non oltre il momento della cancellazione, per non penalizzare ulteriormente, con le limitazioni che derivano dalla notorietà del protesto, il debitore adempiente, anche se in ritardo.
La richiesta di cancellazione, una volta effettuato il pagamento, va presentata dal debitore al presidente della Camera di commercio competente per territorio – e non più al presidente del Tribunale -, allegando il titolo quietanzato e l’atto di protesto o la dichiarazione di rifiuto del pagamento. Va inoltre pagato, a titolo di diritto di cancelleria, un importo di 15 mila lire, rivalutato annualmente con decreto del ministro dell’Industria in base all’indice Istat.
Il presidente della Camera di commercio, entro 20 giorni, deve accertare la regolarizzazione e dispone la cancellazione, «curando sotto la sua personale responsabilità l’esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso».
In caso di rigetto o di silenzio da parte del presidente della Camera di commercio, il debitore adempiente può proporre ricorso al giudice di pace.
La legge entrerà in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Maurizio Tidona, “Protesti, via dal registro se si paga entro 12 mesi: la riabilitazione del debitore”, Magistra Banca e Finanza, 20 novembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/protesti-via-dal-registro-se-si-paga-entro-12-mesi-la-riabilitazione-del-debitore/.
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