Di Maurizio Tidona, Avvocato
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1) Nozione di rapporto dormiente
L’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 116/2007 considera dormienti i rapporti bancari, finanziari o assicurativi nei quali, decorsi dieci anni dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare o di terzi da questo delegati.
Tali rapporti si estinguono quando, ricorrendo le condizioni di dormienza, sia altresì decorso il termine di 180 giorni dalla ricezione, da parte dell’intestatario del rapporto, della raccomandata prevista dall’art. 3 D.P.R. 116/2007, senza iniziative idonee del titolare o di un suo delegato. Verificato il decorso del termine e l’assenza di iniziative idonee, la banca deve includerli nella comunicazione annuale al MEF e riversare i relativi beni al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005.
Sono esclusi dall’applicazione del D.P.R. 116/2007 i rapporti il cui valore non superi euro 100.
Al fine della qualificazione della dormienza non rilevano le movimentazioni automatiche, gli accrediti di terzi non delegati, le scritture tecniche e le registrazioni interne. Rilevano soltanto le iniziative riferibili al titolare o a un soggetto da questo delegato.
Neppure il recesso o la chiusura del rapporto disposti dalla banca assumono valore di movimentazione imputabile al titolare. Se, dopo la chiusura, residuano somme o strumenti spettanti al cliente e non reclamati, la verifica sulla dormienza resta ancorata alla mancata iniziativa del titolare o del delegato. Ne consegue che, se la banca recede dal rapporto e residuano somme o strumenti non reclamati, il termine rilevante decorre dall’ultima operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare o di terzi da questo delegati. Decorso il termine decennale, e in assenza di iniziative idonee, la banca dovrà applicare la procedura di devoluzione al Fondo.
La prescrizione del diritto alla restituzione e la dormienza possono, nella pratica, muoversi da presupposti temporali vicini, ma restano soggetti a verifiche diverse. La prescrizione riguarda l’estinzione del diritto del cliente; la dormienza riguarda l’applicazione della procedura di avviso, estinzione del rapporto e devoluzione al Fondo. Anche quando il decorso del tempo sembri pacifico, la banca deve verificare i presupposti propri della dormienza, inclusi libera disponibilità, assenza di iniziative rilevanti, valore del rapporto e corretto invio dell’avviso.
Dopo il riversamento al Fondo, il titolare del rapporto o chi gli sia succeduto deve presentare l’eventuale richiesta di rimborso secondo il canale previsto presso CONSAP. Resta distinto il diverso profilo della regolarità della procedura seguita dalla banca, che può assumere rilievo solo ove sia specificamente contestata la sussistenza dei presupposti della devoluzione.
2) Libera disponibilità e rapporti non ordinari
Il termine decennale decorre dalla libera disponibilità dei beni da parte del titolare del rapporto.
Nei rapporti ordinari, il riferimento coincide normalmente con l’ultima iniziativa del titolare o del delegato. Nei rapporti vincolati occorre invece individuare il momento in cui il titolare può effettivamente impartire disposizioni all’intermediario.
La verifica assume particolare rilievo nei depositi costituiti a garanzia, nei rapporti oggetto di pignoramento, nei libretti intestati a minori, nei rapporti vincolati e nei prodotti con scadenze o condizioni di rimborso particolari. In tali ipotesi occorre accertare se, e da quando, il titolare abbia avuto la libera disponibilità delle somme o degli strumenti.
La banca non può quindi limitarsi alla verifica della data di apertura del rapporto o all’ultima scrittura contabile; deve individuare il titolo del vincolo, la sua permanenza e il momento in cui la libera disponibilità è stata acquisita o riacquistata dal titolare del rapporto; solo da quel momento inizierà a decorrere la dormienza.
3) Avviso al titolare sulla devoluzione al Fondo
L’art. 3 D.P.R. 116/2007 prevede che l’intermediario invii al titolare una lettera raccomandata con l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo.
Se entro tale termine interviene un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare o di un delegato, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
La raccomandata restituita inevasa, con indicazioni quali ‘trasferito’ o ‘indirizzo sconosciuto’ non blocca automaticamente la procedura, se l’invio è stato eseguito all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto. Se invece la raccomandata è restituita con indicazione del decesso del titolare, la banca, acquisita tale notizia, dovrà valutare l’invio di una nuova comunicazione agli eredi, in forma impersonale, all’ultimo domicilio del defunto, quale misura coerente con l’ordinaria diligenza professionale.
4) Depositi titoli e strumenti finanziari
I depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione rientrano nel perimetro del D.P.R. 116/2007.
La banca deve quindi verificare la dormienza anche dei dossier titoli.
La chiusura del conto corrente collegato al dossier titoli non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina sui rapporti dormienti al deposito titoli. Il conto di regolamento e il dossier costituiscono rapporti distinti. Se il dossier resta aperto e contiene strumenti finanziari riferibili al cliente, la banca deve verificare autonomamente se, rispetto al deposito titoli, siano intervenute operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare o di un suo delegato. Le mere variazioni tecniche o automatiche della posizione non sono, da sole, sufficienti a escludere la dormienza.
La banca deve altresì distinguere se abbia operato come mera collocatrice, come depositaria o amministratrice, oppure se gli strumenti siano detenuti o amministrati presso un altro soggetto. La banca può procedere alla liquidazione degli strumenti solo se, in base al rapporto contrattuale con il cliente e alla struttura operativa del prodotto, sia legittimata a impartire o veicolare l’ordine di rimborso o liquidazione. La sola evidenza dello strumento nei sistemi informativi della banca non è sufficiente. Se la banca ha svolto soltanto attività di collocamento, o se il rapporto di custodia o amministrazione è radicato presso altro soggetto, l’obbligo di applicare la disciplina dei rapporti dormienti deve essere verificato in capo al soggetto che detiene o amministra effettivamente lo strumento.
5) Conclusioni
La disciplina dei rapporti dormienti attribuisce alla banca una responsabilità di qualificazione. Il rapporto non può essere incluso nella procedura per la sola inattività protratta nel tempo, ma solo quando ricorrono i presupposti richiesti dal D.P.R. 116/2007. Questo passaggio resta in capo alla banca e non può essere assorbito dalla mera estrazione informatica dei rapporti non movimentati.
Il rischio più rilevante si concentra nei rapporti che presentano uno scarto tra evidenza contabile e situazione giuridica. È il caso dei rapporti vincolati, dei dossier titoli, delle posizioni nelle quali la banca è mera collocatrice, dei rapporti con conto di regolamento estinto, delle movimentazioni generate da automatismi o da terzi non delegati.
Nei casi non ordinari la banca deve poter ricostruire il criterio seguito per includere o escludere il rapporto dalla procedura. Devono risultare gli elementi che sorreggono l’applicazione del D.P.R. 116/2007: il rapporto esaminato, la decorrenza della libera disponibilità, la rilevanza delle movimentazioni intervenute e la ragione dell’inclusione o dell’esclusione dalla devoluzione.
Maurizio Tidona, “Rapporti dormienti e qualificazione giuridica della devoluzione al Fondo”, Magistra Banca e Finanza, 8 maggio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/rapporti-dormienti-e-qualificazione-giuridica-della-devoluzione-al-fondo/.
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