Di Annamaria Gallo, Esperta in Antiriciclaggio
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Il Laboratorio Eurispes sulle Politiche Fiscali ha pubblicato a febbraio 2026 uno studio approfondito sul rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale, due fenomeni che — pur appartenendo a categorie concettuali distinte — condividono una finalità comune: accumulare capitali nascondendoli all’azione delle autorità. Entrambe le fattispecie, spesso collegate tra loro e realizzate attraverso il ricorso a sofisticati artifici contabili, si realizzano mediante la falsificazione dei bilanci, alimentano la cosiddetta economia sommersa e generano flussi di denaro capaci di determinare gravi distorsioni del mercato, alterando anche le condizioni di libera concorrenza.
Il documento offre un quadro analitico di grande utilità per i professionisti AML, spaziando dalla giurisprudenza della Cassazione al cyberlaundering, dai sistemi di trasferimento informali alle proposte operative per il legislatore.
Il riciclaggio non è più solo occultamento. È integrazione sistemica nell’economia legale così come la liquidità generata da frodi IVA, fatture false o mancati versamenti che rientra nel sistema economico attraverso operazioni progettate per renderne difficile la tracciabilità.
Due fenomeni distinti, una finalità comune
Riciclaggio ed evasione fiscale condividono la struttura di fondo: entrambi presuppongono l’esercizio di attività dirette all’accumulo di ricchezza e in entrambi i casi l’operatore mira a mimetizzare i proventi, ostacolando al tempo stesso l’individuazione della loro provenienza.
La differenza sostanziale è nella natura dei capitali. Nell’evasione fiscale, la provenienza è quasi sempre lecita — derivando da attività economiche regolari — ma il reddito viene sottratto all’imposizione. Nel riciclaggio, la ricchezza deriva per definizione da attività criminali (i cosiddetti reati presupposto). Tuttavia, precisa Eurispes, anche i reati tributari sono stati fatti rientrare nella definizione di “attività criminosa”: l’impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche dei proventi da evasione fiscale integrano oggi il delitto di riciclaggio.
Un punto di particolare rilevanza per gli operatori bancari: la maggior ricchezza presente nel patrimonio del cliente per effetto di un reato tributario — inclusa quella derivante da risparmi d’imposta — è certamente provento del reato e, in particolare, rientra nella nozione di “altra utilità” che può costituire oggetto del delitto di cui all’art. 648 bis c.p. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 10981 del 19/03/2025.
Le tecniche operative: sostituzione, trasferimento e schemi complessi
Eurispes ripercorre le principali tecniche attraverso cui si realizzano concretamente le operazioni di riciclaggio.
La sostituzione consiste nel rimpiazzare denaro o valori “sporchi” con altri “puliti”, attraverso versamenti bancari, operazioni valutarie o societarie che rendono non più riconducibili, in via immediata e diretta, i beni al reato originario.
Il trasferimento si differenzia dalla sostituzione perché i valori di provenienza illecita non vengono sostituiti ma semplicemente spostati da un soggetto a un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Un caso emblematico: l’acquisto di un immobile con proventi criminosi da parte di un soggetto apparentemente “pulito”, diverso da quello cui appartiene il denaro illecito, con il successivo ritrasferimento del bene all’effettivo destinatario.
Le false fatture restano uno strumento “tradizionale” ma sempre attuale: operazioni oggettivamente inesistenti o con importi distorti (sovra o sottofatturazione) forniscono copertura agli spostamenti di denaro di origine delittuosa.
Il loan back è una pratica di finanziamento apparentemente regolare: un soggetto si indebita acquisendo liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all’intervento di un terzo — di solito un istituto bancario o finanziario estero — depositario di fondi illeciti. Quando il debito non viene onorato, la soluzione avviene proprio mediante i fondi di provenienza illecita.
Il commingling si riferisce alla confusione di fondi illeciti con fondi leciti, realizzabile quando un’organizzazione criminale controlla un’impresa operante sul mercato. Frequente a tal fine è la costituzione di società di comodo (newco), preferibilmente allocate in paesi off-shore.
La Segnalazione di Operazione Sospetta: il presidio fondamentale
Nel contrasto a questi fenomeni, il sistema delle segnalazioni di operazione sospetta (SOS) rappresenta lo strumento operativo centrale. L’art. 35 del D.Lgs. 231/2007 impone a un’ampia platea di soggetti obbligati — intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari — di portare a conoscenza della UIF le operazioni per le quali sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi provengano da attività criminosa, indipendentemente dalla loro entità.
Il “sospetto” non nasce nel vuoto: può essere desunto dalle caratteristiche, dall’entità e dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti a cui le operazioni sono riferite. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi delle operazioni — oggettivi e soggettivi — a disposizione del segnalante: l’attività svolta dal cliente, entità, frequenza e natura delle operazioni, strumenti utilizzati; la capacità economica e le caratteristiche del cliente, i rapporti con paesi a fiscalità privilegiata; ogni altra circostanza conosciuta, come i colloqui con il cliente o le notizie da fonti aperte.
Un punto spesso sottovalutato: come chiarito dalla Banca d’Italia, la SOS non è equiparabile alla denuncia penale. Ha “solo” il fine di evidenziare operazioni non trasparenti, con una finalità esclusivamente collaborativa. Con la SOS si evidenzia, in sostanza, che una certa operatività non è coerente rispetto al patrimonio informativo e alla conoscenza che si ha del cliente. Non è richiesta la certezza dell’illecito, né vi è alcuna soglia minima di importo: l’obbligo di segnalazione scatta anche nel caso in cui l’operazione sia stata semplicemente tentata. E le segnalazioni effettuate in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo per il segnalante.
Dal punto di vista operativo, le SOS sono trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il portale della Banca d’Italia e si articolano in quattro sezioni informative: dati identificativi del segnalante e della segnalazione; elementi strutturati su operazioni, soggetti e legami intercorrenti; elementi descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto; eventuali documenti allegati. Il contenuto è sottoposto a un duplice livello di controlli automatici, effettuati prima dai segnalanti stessi e poi dai sistemi informativi della UIF.
La UIF non si limita a ricevere le segnalazioni: può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante e ad altri soggetti obbligati, scambiare informazioni con omologhe autorità estere, e trasmette alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il sistema funziona? Sta migliorando. I dati del primo semestre 2025 sono eloquenti: le SOS hanno raggiunto quota 80.930, registrando un aumento del 15,6% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Nel corso delle analisi, la UIF ha inviato 2.945 richieste di informazioni ai soggetti obbligati, di cui il 59,2% a segnalanti diversi da quelli che avevano originariamente trasmesso la segnalazione — a testimonianza di un’attività investigativa che si espande ben oltre la segnalazione originaria. I reati presupposto più gravi per impatto finanziario, diffusione territoriale e conseguenze economiche e sociali risultano essere la corruzione, l’estorsione, i reati tributari, il narcotraffico e i reati fallimentari. Le segnalazioni riguardanti fattispecie di tipo fiscale rappresentano quasi un quarto del totale, con le frodi nelle fatturazioni come tipologia più ricorrente, anche attraverso un utilizzo importante degli IBAN virtuali con il trasferimento di proventi illeciti verso il Sud-Est asiatico o verso beneficiari di origine cinese.
È da questi dati — e da questa capacità di intercettazione progressivamente crescente — che Eurispes parte per costruire la propria analisi del complesso rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio.
Riciclaggio e autoriciclaggio: le differenze operative
Il documento dedica ampio spazio alla distinzione tra riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), con implicazioni concrete per la valutazione del rischio.
Il riciclaggio richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi, estranei al delitto principale. La difficoltà probatoria risiede spesso nel dimostrare la consapevolezza del terzo circa la provenienza delittuosa dei beni.
L’autoriciclaggio elimina questa difficoltà perché è lo stesso autore del reato presupposto a trasferire, investire o impiegare i proventi illeciti. Per configurarsi, tuttavia, richiede un ostacolo concreto — non generico — all’identificazione della provenienza. Non è sufficiente che il denaro venga utilizzato per spese personali: occorre che le somme vengano impiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro origine illecita.
Un esempio chiarificatore offerto da Eurispes: se il denaro proveniente da un reato tributario viene direttamente versato sul conto bancario dello stesso autore del reato-base, senza che ciò dia luogo a difficoltà identificative, manca il presupposto del nuovo delitto. Se invece la stessa somma viene illecitamente esportata all’estero in un paradiso fiscale che non collabora con l’Italia, scatta il presupposto della punibilità per autoriciclaggio.
La giurisprudenza: le sentenze chiave
La rassegna giurisprudenziale contenuta nel documento è uno degli elementi di maggior valore pratico per gli operatori.
Cass. Pen., n. 38141 del 10/10/2022 — Il riciclaggio come reato a forma libera
La Corte ha affermato che integra il reato di riciclaggio anche la semplice condotta di chi accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa. Il riciclaggio è un reato a forma libera: la condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune dell’occultamento della provenienza delittuosa. Si configura allora un unico reato a formazione progressiva, che cessa con l’ultima delle operazioni poste in essere.
Cass. Pen., n. 4855 del 22/12/2022 — I limiti dell’esimente del godimento personale
Lo spostamento o l’impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare dell’esimente del “godimento personale” (quarto comma, art. 648-ter1 c.p.) quando tali condotte incidono in maniera decisiva sull’economia legale. La clausola è operativa solo per i beni primari, non per somme di denaro rilevanti impiegate per l’acquisto di beni mobili e immobili o per operazioni bancarie.
Cass. Pen., n. 10981 del 19/03/2025 — Il profitto del reato tributario come oggetto del riciclaggio
La maggior ricchezza nel patrimonio del reo derivante da un reato tributario — anche se si tratta di risparmi d’imposta — è certamente provento del reato e può rientrare nella nozione di “altra utilità” oggetto del riciclaggio. La confisca si estende non solo ai vantaggi direttamente derivati dai delitti presupposti, ma anche a quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione dei proventi.
Sezioni Unite, n. 13783/2025 — Il prodotto del reato è l’intero ricavato dell’operazione illecita
Le Sezioni Unite, richiamando l’orientamento della Corte Costituzionale, hanno confermato che per prodotto del reato deve intendersi l’intero ammontare ricavato dall’operazione illecita. L’interesse punitivo impone l’eliminazione dal circuito economico di tutto ciò che consegue alle operazioni di sostituzione o trasformazione, attraverso la confisca del prodotto del reato.
Dal riciclaggio al cyberlaundering
Internet ha trasformato profondamente le modalità operative del riciclaggio. Il cyberlaundering rappresenta l’evoluzione digitale di un fenomeno antico, con tre vantaggi aggiuntivi rispetto ai metodi tradizionali: maggiore anonimato, indifferenza rispetto alla distanza geografica e velocità di realizzazione delle transazioni.
I criminali informatici possono contare sulla disponibilità di conti correnti (o carte prepagate) messi a disposizione, più o meno consapevolmente, da soggetti intestatari attivi — i cosiddetti prestaconto o money mule — che al ricevimento delle somme procedono al loro incasso e trasferimento agli organizzatori del crimine.
Nel cyberlaundering, l’attività di riciclaggio si riduce spesso a un’unica operazione virtuale e dematerializzata. Un esempio concreto: a fronte di una somma erogata per servizi sex-on-line verso un sito web straniero, occorre verificare se il servizio virtuale sia stato effettivamente erogato o se costituisca solo una rappresentazione artificiosa, necessaria per giustificare il transito dei capitali.
Eurispes ricorda anche le grandi operazioni internazionali: “The Russian Laundromat” (2010-2014, 20 miliardi di dollari riciclati tramite banche russe, moldave, lettoni ed estoni) e l’operazione “Destabilize”, con cui la National Crime Agency britannica, l’FBI e la DEA hanno disarticolato una vasta rete russa coinvolta nel riciclaggio di miliardi tramite cripto-valute.
Gli indicatori UIF: i segnali di allarme rilevanti
Per intercettare le operazioni sospette connesse al cyberlaundering e al riciclaggio di proventi fiscali, la UIF ha pubblicato 34 nuovi indicatori di anomalia (Provvedimento del 12 maggio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024). Il documento Eurispes segnala quelli di maggior rilevanza pratica.
Indicatore 4.1 — Strutture opache: soggetto che si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l’identificazione del titolare effettivo, nelle quali sono presenti trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi a rischio elevato, non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
Indicatore 6.3 — Residenza fiscale dubbia: soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato o a fiscalità privilegiata, ma con importanti connessioni con il territorio italiano tali da far ritenere dubbia l’effettività della residenza estera.
Indicatore 11.4 — Acquisti o vendite a prezzi sproporzionati: operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore — inclusi crypto-assets — a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore di mercato.
Indicatore 13 — Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti inusuali (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets) non coerenti con l’attività svolta o con il profilo economico del soggetto.
Indicatore 16 — Money transfer incongruenti: utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell’incasso o dell’invio di rimesse che, per caratteristiche o importi, risultano incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.
Indicatore 26 — Operatività in crypto-assets che, per ammontare, intensità o modalità di esecuzione, ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi, risulta incoerente con il profilo economico o finanziario del soggetto, o presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando manca la convenienza economica nella movimentazione effettuata.
Indicatore 30.5 — Trust sospetti: atto istitutivo del trust che consente al disponente di rivestire più ruoli (compare anche fra i beneficiari di capitale, coincide con il trustee — trust auto-dichiarato — o assume la qualità di “co-trustee” o di guardiano), generando profili di opacità sul titolare effettivo e/o forme di interposizione fittizia.
Indicatore 30.12 — Fondi patrimoniali sospetti: costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti in difficoltà economica o gravati da ingenti debiti tributari, o in pendenza di procedimenti giurisdizionali, specie se con conferimento di beni in quantità eccessiva rispetto ai bisogni della famiglia.
Indicatore 33.11 — Sistemi di trasferimento informale: concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell’ambito di sistemi di trasferimento informale come l’hawala.
High frequency trading: un mondo ancora senza regole
Uno degli aspetti più originali del documento Eurispes riguarda l’High frequency trading (HFT): scambi di borsa ad altissima velocità, operati in modo automatico sulla base di algoritmi. Fenomeno poco noto all’interno del mondo AML, ma con implicazioni rilevanti.
I dati che emergono dalla ricerca sono significativi: le operazioni HFT corrispondono all’80% del numero di transazioni e al 50% dei volumi totali sui mercati finanziari globali, presentano una durata media di appena 81 microsecondi, e condizionano circa un terzo dell’impatto delle fluttuazioni dei prezzi, aumentando il costo della liquidità del mercato del 17% in media. Solo il 10% degli ordini immessi con HFT viene portato a termine: il restante 90% viene cancellato.
Tali operazioni possono essere utilizzate come strumento di riciclaggio, visti i limitati strumenti di controllo esistenti negli ordinamenti giuridici, a partire da quello italiano. Le piattaforme consentono agli operatori HFT di agire nel perfetto anonimato tramite il Direct Electronic Access, che permette di operare sulla piattaforma senza diventarne membro.
L’Italia dispone di una Financial Transaction Tax (TTF) dal 2013, ma la misura risulta inadeguata: sono esclusi gli strumenti finanziari di debito e i titoli di Stato; la tassazione è calcolata sul saldo netto di giornata per singolo strumento (non sul volume degli ordini, che è il vero indicatore speculativo); e la TTF si applica solo alle operazioni che si svolgono in un tempo non superiore al mezzo secondo — escludendo di fatto una quota rilevante degli HFT. Uno studio ESMA ha dimostrato che gli HFT realizzati entro mezzo secondo rappresentavano solo il 13% degli scambi complessivi, mentre quelli realizzati in un arco temporale fino a dieci secondi arrivavano al 63% del mercato.
Il risultato, come sintetizza Eurispes: un mondo ancora senza un reale controllo e governo, dove gli HFT in Italia in un solo giorno (caso dei flash crash) possono determinare un maggior costo per i titoli di Stato fino a 500 milioni di euro.
Follow the money, anche quello virtuale
Il monito falconiano follow the money rimane la bussola del contrasto al riciclaggio, ma seguire i soldi è diventato sempre più complesso nell’era della dematerializzazione dei capitali.
Una parte rilevante delle risorse trasferite non passa dal sistema bancario formale, bensì da modalità di trasferimento informali o semi-formali: il sistema cinese chop o flying money, il colombiano black market pesos Exchange, i sistemi hawala o hundi diffusi in Asia meridionale, Africa e Medio Oriente. La Guardia di Finanza ha individuato negli ultimi anni centinaia di agenzie di money transfer abusive, in prevalenza rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, phone center e Internet point: un vero e proprio “sistema bancario parallelo” che rischia di mettere in crisi anche quello legale.
Il caso della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze (sentenza n. 65/2/16 del 16/01/2017), riportato nel documento, è emblematico: le indagini della GdF avevano accertato che miliardi di euro partivano verso la Cina tramite agenzie di money transfer, spesso a nome di persone inesistenti, passando da anonime fiduciarie e dalla cosiddetta banca di “tramitazione”. I dati ufficiali delle segnalazioni degli sportelli money transfer rivelavano addirittura un crollo delle rimesse verso la Cina, contraddetto però dalle indagini investigative: prova della doppia fallacia delle statistiche formali in questo settore.
Dal 2018 l’IRS americano ha creato la Cyber Crime Unit (CCU), con sedi a Los Angeles e Washington D.C., che nel suo primo anno di attività ha recuperato 2 miliardi di dollari, operando su intrusioni informatiche, schemi basati su valute virtuali, riciclaggio tramite dark web e finanziamento del terrorismo.
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Il documento analizza in dettaglio il reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, che punisce chi — al fine di sottrarsi al pagamento di imposte per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro — aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, rendendoli in tutto o in parte inaccessibili alla procedura di riscossione coattiva.
Gli strumenti più frequentemente utilizzati sono tre.
I fondi patrimoniali (artt. 167-171 c.c.) possono integrare il reato se costituiti con il dolo specifico di frodare il fisco. La Cassazione ha però precisato che la sola anteriorità del debito tributario rispetto alla costituzione del fondo non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare la consapevolezza del contribuente di avere debiti tributari già esigibili o in corso di accertamento. L’indicatore UIF 30.12 — costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti gravati da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti giurisdizionali — è direttamente collegato a questo rischio.
Le fiduciarie: la loro caratteristica di riservatezza le rende strumenti potenzialmente idonei a realizzare la sottrazione fraudolenta, quando l’intestazione fiduciaria viene utilizzata non per ragioni di riservatezza lecita ma per occultare la disponibilità del bene al contribuente-debitore. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che l’intestazione fiduciaria non è di per sé simulata, essendo il negozio fiduciario un’operazione reale e non fittizia.
I trust: strumento particolarmente insidioso. Il trust consente di separare formalmente un patrimonio dal disponente, trasferendone la proprietà al trustee, ma con la riserva della gestione nell’interesse dei beneficiari designati. Quando il disponente si riserva di fatto il controllo del patrimonio — nominando se stesso come trustee o come guardiano con poteri di revoca — il trust può essere qualificato come simulato o come “trust sham”, privandolo di ogni efficacia anche in sede tributaria.
Le proposte operative di Eurispes
Il documento si conclude con sette proposte concrete per rafforzare il contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale.
- Intelligenza artificiale per il contrasto al riciclaggio. Introdurre strumenti di AI nel monitoraggio delle transazioni finanziarie, in grado di rilevare pattern sospetti non individuabili con metodi tradizionali, con particolare attenzione alle operazioni cross-border e ai flussi su piattaforme digitali.
- Monitoraggio delle transazioni nel metaverso, su NFT e criptovalute. Estendere le attività di monitoraggio ai nuovi asset digitali, inclusi gli NFT e le valute virtuali legate a mondi virtuali e videogiochi, potenzialmente utilizzati come strumenti di trasferimento e occultamento di proventi illeciti.
- Controllo sui sistemi di pagamento informali e attuazione della strategia “follow the money”. Rafforzare i controlli sulle agenzie di money transfer e sui sistemi di pagamento informali (hawala, hundi, chop shop), implementando una vera e propria strategia investigativa di tracciamento dei flussi finanziari, sul modello della CCU americana.
- Voluntary disclosure sui contanti. Introdurre un meccanismo strutturato di dichiarazione volontaria delle disponibilità liquide non dichiarate, con un regime fiscale agevolato ma con obblighi di tracciabilità successiva, al fine di fare emergere la liquidità sommersa che altrimenti alimenta i circuiti del riciclaggio.
- Monitoraggio delle procedure concorsuali. Rafforzare i presidi AML nelle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione giudiziale, dove l’immissione di nuova finanza — spesso proveniente da soggetti collegati — può costituire un vettore di riciclaggio mascherato da operazione di risanamento.
- Monitoraggio e tassazione delle operazioni HFT. Riformare la Financial Transaction Tax italiana per renderla effettivamente applicabile agli HFT, eliminando il requisito temporale del mezzo secondo e introducendo obblighi di comunicazione in merito all’utilizzo degli algoritmi ad alta frequenza.
- Contrasto all’utilizzo dell’AI a fini di deresponsabilizzazione penale. Prevenire il rischio che l’utilizzo di algoritmi decisionali venga utilizzato come “schermo” per escludere o attenuare la responsabilità penale degli operatori finanziari, introducendo un regime di responsabilità chiaro per i soggetti che si avvalgono di sistemi automatizzati in attività finanziarie suscettibili di integrare fattispecie di riciclaggio.
Conclusioni: follow the money nell’era digitale
Il documento Eurispes offre una lettura sistematica e aggiornata di un fenomeno in continua evoluzione. Tre sono le linee di forza che emergono con chiarezza.
La prima è la permeabilità tra evasione fiscale e riciclaggio: non si tratta di due mondi separati, ma di fenomeni che si intersecano e si alimentano reciprocamente, con i reati tributari come reati presupposto e i proventi dell’evasione che possono integrare il delitto di riciclaggio.
La seconda è la sfida della dematerializzazione: la tecnologia ha messo a disposizione dei riciclatori strumenti sempre più sofisticati — criptovalute, NFT, HFT, sistemi di pagamento informali digitali — che richiedono un salto di qualità nelle competenze e negli strumenti degli operatori AML.
La terza è la centralità della segnalazione di operazione sospetta come presidio collaborativo irrinunciabile. I dati UIF del primo semestre 2025 — 80.930 SOS con un aumento del 15,6% — confermano che il sistema sta migliorando, ma la qualità della segnalazione dipende ancora in larga misura dalla capacità degli operatori di leggere i segnali di anomalia nel contesto del rapporto con il cliente. . Le segnalazioni riguardanti fattispecie di tipo fiscale rappresentano quasi un quarto del totale, con le frodi nelle fatturazioni come tipologia più ricorrente, anche attraverso un utilizzo importante degli IBAN virtuali con il trasferimento di proventi illeciti all’estero. Conoscere le sovrapposizioni tra evasione fiscale e riciclaggio è una precondizione per segnalare bene.
Per gli operatori bancari e i professionisti AML, il messaggio è chiaro: comprendere il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio non è un esercizio teorico, ma una condizione operativa indispensabile per valutare correttamente il profilo di rischio dei propri clienti e per individuare le anomalie che richiedono una segnalazione. Follow the money — anche quello virtuale.
Annamaria Gallo, “Riciclaggio ed evasione fiscale: il rapporto complesso analizzato da Eurispes”, Magistra Banca e Finanza, 27 febbraio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/riciclaggio-ed-evasione-fiscale-il-rapporto-complesso-analizzato-da-eurispes/.
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