Di Emanuela Montanari
13 settembre 2017
Introduzione
Con l’emanazione in data 18/7/2017 dell’Istruzione AIF 2017/01 anche la Repubblica di San Marino ha recepito i disposti contenuti nel Regolamento 2015/847/UE in materia di trasferimento elettronico di fondi ed in particolare sui dati informativi minimi inerenti l’ordinante e il beneficiario che devono obbligatoriamente essere presenti affinché la Banca possa ricevere o trasmettere trasferimenti di fondi.
La normativa era già presente nell’ordinamento sammarinese nell’Istruzione AIF 2008/04 con il recepimento del Regolamento 1781/2006/UE.
La IV Direttiva AML 2015/849 nella Repubblica di San Marino sarà recepita invece entro il 1/10/2017 in ossequio alla Convenzione Monetaria sottoscritta fra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea di cui al Decreto Consiliare n. 120/2012 e alla Decisione (UE) 2017/125 del 24 gennaio 2017 della Commissione che modifica l’allegato stessa.
Il principio generale contenuto nella nuova Istruzione prevede che la Banca dell’ordinante effettui l’adeguata verifica del proprio cliente e si avvalga dell’adeguata verifica effettuata dalla Banca del beneficiario nell’ambito dei trasferimenti di fondi eseguiti da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione Europea.
A seguito della adesione di San Marino al sistema di pagamento SEPA e del recepimento dell’acquis comunitario si applicherà il medesimo regime previsto nell’Unione Europea ovvero:
– I bonifici SEPA (che transitano unicamente fra i paesi UE e quelli aderenti a Sepa) possono essere eseguiti unicamente con l’identificativo unico IBAN o il CRO dell’operazione
– I bonifici Extra-SEPA ovvero che transitano attraverso tutti gli altri sistemi di pagamento nei confronti di tutti i paesi esteri (appartenenti all’UE o al di fuori dell’UE) devono necessariamente riportare i dati informativi minimi previsti (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo di residenza o sede legale e IBAN o CRO).
La normativa prevede che in assenza dei dati prescritti o in caso di dati incompleti la Banca deve richiedere l’integrazione degli stessi alla controparte. Il Responsabile Antiriciclaggio deve tener conto della mancanza o dell’incompletezza ripetuta dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi od ogni operazione correlata configuri una operazione sospetta e se debba essere segnalata ad AIF ai sensi dell’articolo 36 della Legge n. 92/2008.
La presente Istruzione 2017/01 ed il Reg. 847/2015 sono stati emanata in attuazione della Raccomandazione n. 16 del GAFI e sono stati concepiti con l’obiettivo di impedire ai terroristi e ai criminali di trasferire i loro capitali, individuare abusi assicurando la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi e facilitando alle banche l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette, nonché per attuare gli obblighi di congelamento e per rispettare il divieto di condurre operazioni con persone ed enti designati. La suddetta Raccomandazione recita: “I paesi dovrebbero garantire che gli istituti finanziari includano le informazioni richieste e accurate sull’ordinante, nonché le informazioni richieste sul beneficiario per tutti i bonifici telematici ed i messaggi correlati, nonché che le informazioni siano allegate al bonifico telematico o al messaggio correlato lungo la catena di pagamento. I paesi dovrebbero assicurare che gli istituti finanziari monitorino i bonifici telematici al fine di individuare quelli che sono sprovvisti delle informazioni richieste sull’ordinante e/o il beneficiario, ed adottare opportuni provvedimenti. I paesi dovrebbero garantire che nell’esecuzione dei bonifici telematici, gli istituti finanziari adottino misure di congelamento e vietino la conduzione di operazioni con persone ed entità designate, ai sensi degli obblighi stabiliti nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di prevenzione e repressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo” .
Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante
Nel caso in cui tutti i prestatori di servizi di pagamento siano stabiliti in paesi aderenti a SEPA, i trasferimenti di fondi devono essere accompagnati dal numero di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario oppure dal codice unico di identificazione dell’operazione occasionale nel caso di operazioni eseguite fuori conto (CRO Codice Riferimento Operazione). La Banca del beneficiario può eventualmente richiedere ulteriori dati informativi dell’ordinante e del beneficiario e la controparte, ha tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per trasmettere gli stessi.
Nel caso invece di Bonifici che transitano su sistemi di pagamento diversi da SEPA, la soglia prevista per eseguire l’adeguata verifica e assolvere gli obblighi di identificazione sulle operazioni occasionali di trasferimenti elettronici di fondi è ridotta da 15.000 euro a 1.000 euro. La Banca dell’ordinante, per tutti i bonifici di importo superiore a 1.000 euro, deve assicurare che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dal nominativo, il numero di conto o codice unico di identificazione dell’operazione occasionale nel caso di operazioni eseguite fuori conto (CRO Codice Riferimento Operazione), l’indirizzo dell’ordinante e del beneficiario.
La Banca dell’ordinante deve verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi all’ordinante sulla base di un documento di riconoscimento e, nel caso di trasferimenti di fondi disposti con addebito in conto di pagamento, la verifica si considera effettuata con l’adempimento degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela nonché degli obblighi di registrazione e di conservazione.
Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
La Banca del beneficiario deve adottare politiche e procedure per accertare la mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario. Nell’ambito delle istituzioni finanziarie e creditizie i settori su cui le nuove regole impattano maggiormente sono l’area dei sistemi di pagamento, in particolare nei confronti dei paesi al di fuori del sistema SEPA, e quella dell’antiriciclaggio. Di conseguenza le Banche dovranno adottare idonee procedure in grado di verificare la mancanza dei suddetti dati informativi, provvedere a richiedere le integrazioni dei dati e in caso di ripetuta mancanza o incompletezza dei dati valutare una segnalazione di operazione sospetta
Politiche e procedure per l’esecuzione, il rifiuto o la sospensione del trasferimenti di fondi basate sul rischio
Le Banche dovranno adottare nuove policies e procedure correlate al profilo di rischio del cliente dal quale dipende la complessità delle misure da adottare.
Nell’ambito della nuova regolamentazione si inserisce la normativa antiriciclaggio in particolare l’obbligo di astensione dall’esecuzione del trasferimento di fondi e che impone alle Banche di valutare ogni transazione, l’eventuale astensione e la segnalazione di operazione sospetta.
L’obbligo di astensione si armonizza alle prescrizioni contenute all’art. 24, comma 3 della Legge n. 92/2008 il quale stabilisce che le Banche devono astenersi qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Tale individuazione non è semplice pertanto andranno presi in considerazione tutti gli elementi oggettivi connessi con la transazione, quali la presenza nelle liste dei soggetti designati o l’evidenza di procedimenti penali o l’appartenenza alla criminalità organizzata, oltre agli indicatori di anomalia.
La legge stabilisce che l’astensione non comporta responsabilità civile o contrattuale nei confronti dei clienti o dei terzi soggetti. Infatti, sulla base delle disposizioni contrattuali e del mandato ricevuto la Banca è tenuta a dar corso alle istruzioni trasmesse dal cliente, in caso contrario potrebbe incorrere nelle conseguenti responsabilità contrattuali e civili. Tuttavia la normativa antiriciclaggio ha carattere di norma imperativa e di ordine pubblico e pertanto di rango superiore alle disposizioni civilistiche e contrattuali. Pertanto la Banca potrebbe decidere di segnalare un’operazione come sospetta, attuando i principi della collaborazione attiva, anche in mancanza di elementi oggettivi come previsto dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 92/2008 che estende l’ambito delle procedure antiriciclaggio oltre ai disposti contenuto nel codice penale di cui all’art. 199 bis (si veda in proposito “Quaderni Antiriciclaggio n. 8 UIF – Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio”).
Nel caso in cui l’ordinante oppure il beneficiario del trasferimento di fondi siano inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o siano soggetti designati ai sensi delle Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un terrorista o un soggetto che finanzia il terrorismo o fa parte di organizzazioni terroristiche (persone e entità contenute nelle liste di cui agli artt. 45 bis e ss della Legge n. 92/2008) la Banca si astiene dal ricevere o inviare il trasferimento di fondi e ai fini antiriciclaggio provvederà a segnalare l’operazione sospetta ad AIF ai sensi dell’art. 36 Legge 92/2008. Dovranno essere inoltre rispettati gli obblighi relativi alle misure restrittive, ivi compreso il congelamento.
Negli altri casi la linea di demarcazione è più sottile e la Banca dovrà necessariamente effettuare una valutazione per definire se astenersi ed inviare una segnalazione anche in funzione del profilo di rischio del cliente e dell’operazione.
Altre disposizioni:
Privacy
Con l’Istruzione in esame la Banca, attraverso il Responsabile dei trattamento dei dati personali appositamente nominato, deve assicurare il rispetto della riservatezza dei dati personali trattati secondo quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla Legge 23 Maggio 1995 n.70 e di cui al Titolo V della Legge 27 Novembre 2015 n.174.
Obblighi di conservazione e di registrazione
I dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario acquisiti dalla Banca sono registrati nel Sistema Informatico di Base e in Archivio Informatico Antiriciclaggio nonché conservati come previsto dalla Legge n. 92/2008 per 5 anni dalla chiusura del rapporto.
Segnalazione di violazioni o altre circostanze rilevanti
La Banca deve porre in atto procedure interne adeguate affinché tutti i dipendenti, i consulenti, i collaboratori o gli addetti o i soggetti analoghi in una posizione comparabile possano segnalare le violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, specifico, anonimo e indipendente che assicuri la massima riservatezza e l’anonimato del soggetto segnalante che sarà sottoposto a tutte le cautele previste dall’art. 42 della Legge n. 92/2008 analogamente a chi segnala un’operazione sospetta. Chiunque può segnalare ad AIF violazioni o altre circostanze rilevanti relative alla presente Istruzione.
Attuazione dell’approccio basato sul rischio
Le politiche e le procedure stabilite dalla Banche dovranno tenere conto delle risultanze dell’analisi dei rischi emersi nel “National Risk Assessment” a livello nazionale e dal “Supra-national risk assessment” recentemente pubblicato dalla Commissione Europea al fine di migliorare le suddette politiche e procedure.
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Emanuela Montanari, “San Marino – Istruzione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria n. 2017/01 in attuazione delle disposizioni in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Regolamento 847/2015/UE”, Magistra Banca e Finanza, 13 settembre 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/san-marino-istruzione-dellagenzia-di-informazione-finanziaria-n-2017-01-in-attuazione-delle-disposizioni-in-materia-di-contrasto-e-prevenzione-del-riciclaggio-e-del-finanziamento-del-terro/.
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