Se l’apertura di credito bancario non è in contestazione la natura ripristinatoria delle rimesse bancarie è presunta in danno della banca

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Nota a Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 20933 del 7 settembre 2017

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha espresso il seguente principio di diritto:

“Qualora l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori”.

Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza in commento segue quello già  reso dalla Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010.

Le S.U., con la sentenza la n. 24418/2010, avevano distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.

Le S.U. avevano in particolare ritenuto che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità  ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l’affidamento concesso, in cui la rimessa ha l’effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).

Nel primo caso (rimesse ripristinatorie), la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto.

Nel secondo caso (rimesse solutorie), la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata alla banca, dal correntista, la restituzione di somme precedentemente versate.

Ne consegue che, nel primo caso, ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca, dal correntista, senza alcun limite temporale.

Nel secondo caso, invece, il correntista può domandare la restituzione soltanto degli addebiti contabilizzati nell’ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.

La Cassazione, con la sentenza n. 20933 del 7 settembre 2017, ha richiamato nel proprio decisum la citata sentenza a sezioni unite (n. 24418/010) confermando che qualora l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse si debba ritenere presunta.

Spetta di conseguenza alla banca che eccepisce la prescrizione della domanda di ripetizione portata dal correntista di allegare e provare quali siano le specifiche rimesse che abbiano avuto invece natura solutoria.

Per la Cassazione, nella sentenza qui in commento, a fronte di una formulazione generica dell’eccezione di prescrizione da parte della banca, ove sia indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri da parte della banca, individuando d’ufficio i versamenti solutori, ma deve rigettare l’eccezione di prescrizione portata dalla banca, in quanto non specificamente individuata per ogni singola rimessa solutoria.

La Cassazione, a supporto di tale conclusione, ha richiamato il principio stabilito in precedenza nella sentenza n. 4418 del 26 febbraio 2014.

Con la sentenza n. 4518/2014, la Corte aveva difatti già  ritenuto che la natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto fosse da ritenersi presunta, in mancanza di una specifica allegazione e prova da parte della banca, e questo in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un’unica operazione.

Una diversa finalità  dei versamenti – in particolare la natura solutoria dei medesimi – doveva essere, per la Corte – già  nella sentenza n. 4418/2014, e con principio adesso ripetuto nella sentenza in commento n. 20933/2017 – allegata e provata dalla banca che eccepisce la prescrizione in proprio favore.

La Cassazione, con la sentenza n. 4518/2014, aveva per tutto ciò espresso il seguente principio di diritto:

“I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”.

Anche la giurisprudenza di merito, prima dell’intervento della Cassazione con le sentenze citate, si era pronunciata in relazione all’onere probatorio della parte processuale che invoca la prescrizione applicabile alle rimesse solutorie, pur senza affermare che si dovessero presumere ripristinatorie tutte le rimesse eseguite in costanza di rapporto.

In particolare la Corte d’Appello di Milano (sez. I, sentenza del 20/02/2013, Pres. Vigorelli, Est. C.R. Raineri), applicando correttamente il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, ha ritenuto che la banca ha obbligo di eccepire l’intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando esattamente a quale rimesse si riferisca l’eccezione:

“La difesa appellante si è limitata, genericamente, ad eccepire la prescrizione decennale in tema di indebito e l’efficacia interruttiva della lettera 21 novembre 2000, ma non ha indicato se ed in quale misura alcuni pagamenti potessero rivestire carattere solutorio, ai fini dell’accertamento della eventuale intervenuta prescrizione, secondo i principi dettati dalle Sez. Un. della Suprema Corte nella sentenza. n. 24418/2010. In virtù del principio generale che regola l’onere della prova (art. 2697 c.c.), la banca era tenuta ad eccepire l’intervenuta prescrizione, non in forma generica, bensì specificamente, precisando il momento iniziale dell’inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria. In difetto di tali allegazioni, e stante l’effetto devolutivo dell’appello, tale accertamento non può più essere compiuto”.

Secondo tali principi, l’eccezione della banca di prescrizione della domanda del correntista deve essere pertanto precisa, con l’indicazione dei versamenti che abbiano avuto una funzione solutoria (eseguiti in assenza di affidamento o oltre l’affidamento concesso).

in mancanza di una specifica individuazione delle rimesse solutorie (prescritte) l’eccezione della banca non è invece accoglibile e rimane senza effetto relativamente all’azione di ripetizione del cliente, che potrà  essere in tal caso estesa a tutti gli addebiti contabilizzati nell’intera durata del rapporto bancario (quelli per cui siano prodotti gli estratti conto, che consentano il ricalcolo del saldo).

Il principio in forza del quale grava sul soggetto che invoca la prescrizione l’onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse ha trovato applicazione anche nella giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Pescara, sent. del 24/6/2013; Tribunale di Prato, sent. dell’1/3/2013; Corte d’Appello di Lecce, sent. del 19/2/2013; Tribunale di Novara, sent. dell’1/10/2012; Tribunale di Taranto, sent. del 28/6/2012; Tribunale di Taranto, sent. del 27/6/2012).

 


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Se l’apertura di credito bancario non è in contestazione la natura ripristinatoria delle rimesse bancarie è presunta in danno della banca”, Magistra Banca e Finanza, 15 settembre 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/se-lapertura-di-credito-non-e-in-contestazione-la-natura-ripristinatoria-delle-rimesse-e-presunta-e-spetta-alla-banca-che-eccepisce-la-prescrizione-di-allegare-e-provare-quali-siano-le-rimes/.

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