Nullità  del contratto di investimento per difetto del requisito della forma scritta ex art. 23 TUF

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Nota a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 5249 del 16 marzo 2016

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5249 del 16 marzo 2016, ha stabilito che in tema di intermediazione finanziaria, se l’investitore abbia domandato la nullità  dei soli ordini di investimento, il giudice, anche in sede di impugnazione, non può rilevare d’ufficio la nullità  del contratto quadro (c.d. contratto normativo) anche nel caso esso sia nullo per difetto del requisito della forma scritta ex art. 23 T.U.F. [1]

Questo a meno che l’investitore abbia portato eccezione di invalidità  anche relativamente al contratto quadro, insieme alle eccezioni relative ai singoli ordini di investimento, oppure, in limite, abbia allegato in processo l’assenza di forma scritta del contratto quadro o tale circostanza emerga comunque dagli atti di causa.

Secondo la Corte, la possibilità  astratta del giudice di rilevare d’ufficio la nullità  riguarda difatti esclusivamente il contratto posto a fondamento della esatta domanda portata nel processo, e, quindi, se l’investitore abbia eccepito l’invalidità  di specifici ordini di investimenti, questi soli sono sanzionabili con una pronunzia di nullità , ma non il contratto normativo a cui essi facevano riferimento. [2]

Per la Corte, i singoli contratti di investimento sono difatti dotati di una propria autonoma individualità  rispetto al contratto quadro: tra il contratto quadro ed i successivi ordini di investimento esiste sicuramente un collegamento, in quanto il primo pone le regole da osservarsi nel momento in cui i secondi vengono impartiti, ma i successivi ordini di investono sono sorretti comunque da una autonoma e specifica manifestazione di volontà  dell’investitore ed hanno pertanto una propria autonoma individualità .

Per tali ragioni, il vizio di nullità , se eccepito relativamente ai soli ordini di investimento, può riguardare esclusivamente essi, e non il presupposto contratto quadro, nei cui confronti non sia stata portata dall’investitore una specifica eccezione di invalidità  (anche relativamente a vizio diverso da quello per il quale il giudice poi possa rilevare la nullità ). [3]

Secondo la giurisprudenza della Corte ci sono due sole eccezioni a tale principio generale:

1) che l’investitore, nel contestare la nullità  di singoli ordini di investimento, per i quali abbia portato espressa domanda di invalidità , abbia comunque allegato (dichiarato) in processo la circostanza fattuale da cui deriverebbe la nullità  del contratto quadro (ad esempio dichiarando che esso non fu formato nella forma prescritta dalla legge), pur non domandandone espressamente l’invalidità ; [4]

2) che la circostanza fattuale da cui deriverebbe la nullità  del contratto quadro (ad esempio, l’assenza della forma prescritta dalla legge) sia in qualche modo documentata ex actis (emergano cioè dagli atti di causa, indipendentemente da una specifica allegazione dell’investitore) (Cass., a sezioni unite, n. 10531 del 7 maggio 2013, in motivazione; Cass., a sezioni unite, n. 226 del 25 maggio 2001).

In sole tali specifiche ipotesi è consentito al giudice di rilevare d’ufficio la nullità  del contratto quadro, anche in assenza di una specifica eccezione di parte.

Al di fuori di esse, l’eventuale eccezione tardiva (oltre i termini perentori processuali) della nullità  del contratto quadro da parte dell’investitore (c.d. eccezione in senso lato), costituisce una domanda nuova e non è perciò valutabile dal giudice, al quale neppure è consentita la rilevazione d’ufficio (sollecitata o meno dalla parte).

Quanto sopra è relativo, come approfondito, all’eccezione di invalidità  di singoli ordini di acquisto senza che vi sia una specifica domanda dell’investitore di nullità  del contratto quadro a cui essi facciano riferimento.

Si noti che, all’inverso, alla dichiarazione di nullità  del contratto quadro, se domandata dall’investitore, consegue inevitabilmente la nullità  a valle di tutti gli ordini eseguiti, a prescindere dalla sussistenza di una espressa domanda di invalidità  ad essi riferibile.

(si veda sull’argomento l’articolo: “La nullità  del contratto quadro per difetto della forma scritta e degli ordini di investimento e dei contratti in strumenti finanziari derivati per inosservanza della forma convenzionalmente stabilita”).

 

NOTE:

[1] Art. 23 (Contratti), Decreto legislativo n. 58 del 24/2/1998 (T.U.F.): “1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni [tecniche] o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. (”¦)”.

[2] Nel giudizio di primo grado l’investitore aveva chiesto l’accertamento della “nullità  per violazione di norme imperative delle operazioni, degli ordini e dei contratti conclusi all’acquisto concluso dal concludente… avente ad oggetto le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina indicate nelle premesse”.

[3] Questo anche se l’investitore nell’eccepire l’invalidità  dei singoli ordini di investimento si sia, in ipotesi, genericamente riferito al contratto quadro, ma senza svolgere in proposito alcuna domanda di invalidità  relativamente ad esso (si veda: Cass. n. 5249/2016).

[4] La Cassazione a sezioni unite ha ritenuto “che la rilevabilità  d’ufficio dell’eccezione fosse soggetta alla tempestiva allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo esclusivamente a cura della parte interessata” (Cass. a sezioni unite, n. 1099/1998; principio poi più ribadito in altre sentenze: ex multis, Cass. n. 6943/2004; principio infine ribadito nella sentenza in commento: Cass. n. 5549/2016).

 


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Nullità  del contratto di investimento per difetto del requisito della forma scritta ex art. 23 TUF”, Magistra Banca e Finanza, 10 marzo 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/se-linvestitore-contesti-la-nullita-dei-soli-ordini-di-investimento-conclusi-con-la-banca-il-giudice-non-puo-dichiarare-dufficio-la-nullita-del-contratto-quadro-per-difetto-del-requi/.

Attribuzione della fonte

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