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9 Settembre 2020 In Diritto bancario, Notizie dalla Corte

CASSAZIONE – Sequestro “totalitario” finalizzato alla confisca a valere su conto corrente cointestato

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Nota a Cassazione Penale, sez. 6., Ordinanza n. 25427 dell’8 settembre 2020

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

Secondo la Suprema Corte – in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su conto corrente cointestato all’indagata e a soggetto estraneo al reato (il marito nel caso in esame) – al di là dei riferimenti alle norme del codice civile, il tema attiene al se sia configurabile una presunzione generale, ancorché relativa, secondo cui tutte le somme giacenti sul conto dovrebbero considerarsi riferibili al soggetto indagato.

La questione si pone, in particolare, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, cioè in relazione ad un “tipo” di confisca per il quale è invece necessario verificare il nesso di derivazione della “res” dal reato e che il bene sia “appartenente” al soggetto indagato e non ad un terzo estraneo al reato per cui si procede.

Ciò che dunque deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell’indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato, non essendo peraltro in discussione nemmeno la comunione di quel denaro successivamente al suo versamento sul conto, quanto, piuttosto, il fatto che il denaro sia causalmente “riferibile” riconducibile allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato.

L’analisi cioè deve essere “spostata” al momento precedente la costituzione della comunione sul denaro; diversamente, si ammetterebbe, in via generalizzata, il sequestro funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato di beni che possono essere appartenenti a soggetti diversi dall’indagato.

La comproprietà del denaro che si realizza successivamente al versamento di questo sul conto corrente cointestato con un soggetto “terzo estraneo”, non rende cioè irrilevante l’accertamento della provenienza del denaro su quel conto.

Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca “diretta” del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro “riconducibile”, proveniente dall’indagato; la riferibilità, in tutto o in parte, del denaro all’indagato deve essere oggetto di accertamento, seppure a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.

Dunque, non un’inversione probatoria su base presuntiva, ma l’applicazione di principi generali per cui il sequestro diretto del prezzo o del profitto del reato è ammesso solo su beni “riferibili” all’indagato.

Tale impostazione si pone in senso simmetrico con quanto la Corte di cassazione ha già chiarito in tema di sequestro conservativo; si è infatti affermato che il sequestro conservativo, avendo la funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a carico della persona dell’imputato, non può estendersi ai beni appartenenti al terzo estraneo al reato, salva la prova dell’intestazione fittizia (Sez. 2, n. 57829 del 14/11/2018, Vessella, Rv. 274460 in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva confermato il sequestro conservativo in relazione a un immobile acquistato dall’imputato e dal coniuge in regime di comunione legale e alle somme depositate su un conto corrente bancario cointestato, disponendo, quanto a queste ultime, il rinvio al giudice del merito per la verifica della sostanziale esclusiva riferibilità all’imputato).

Nel caso di specie, a fronte di deduzioni difensive specifiche, volte a comprovare che quel conto corrente bancario fosse stato alimentato da denaro anche del ricorrente, il Tribunale non ha fornito adeguata spiegazione sul perché la documentazione bancaria prodotta dal cointestatario non consentirebbe di escludere che le somme confluite su quel conto corrente siano riferibili allo stesso, essendosi limitato ad affermare che la “difesa non è stata in grado di provare la riconducibilità esclusiva del denaro al cointestatario“.

In ragione di quanto precede il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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