Società  cooperative e perdita dei requisiti di mutualità  prevalente

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Dott. Pierluigi Mascaro – Cultore della materia in diritto dell’ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università  LUISS Guido Carli di Roma

Nota a Cassazione civile sez. I, 28/07/2022, n.23602

 

In tema di società  cooperativa, la perdita dei requisiti di mutualità  prevalente conseguente alla modificazione o alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l’obbligo per la società  di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, in favore del fondo mutualistico di appartenenza.

 

1. Le società  cooperative a mutualità  prevalente

A mente dell’art. 2512, c. 1, cod. civ., sono società  cooperative costituzionalmente riconosciute, o a mutualità  prevalente, quelle che, in ragione del tipo di scambio mutualistico:

  1. svolgono la loro attività  prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività , delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività , degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

È inoltre previsto, all’art. 2514, c. 1, cod. civ., che le cooperative a mutualità  prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società , dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (le c.d. clausole antilucrative).

 

2. La perdita della qualifica della mutualità  prevalente

L’art. 2545-octies cod. civ. stabilisce che la società  cooperativa perde la qualifica della mutualità  prevalente qualora, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 cod. civ., ovvero quando modifichi (o sopprima) le clausole antilucrative di cui all’art. 2514 cod. civ.

In tali casi, la società  acquisirà  la qualifica di società  cooperativa “diversa” (da quelle a mutualità  prevalente), non fuoriuscendo dal campo delle società  mutualistiche, circostanza che si verifica, per queste ultime, solo mediante deliberazione di trasformazione, col voto favorevole di almeno la metà  dei soci cooperatori (art. 2545-decies cod. civ.).

 

3. Il principio contenuto nell’ordinanza n. 23602/2022 della Cassazione civile.

Mediante l’ordinanza in parola, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui la società  cooperativa che perda i requisiti della mutualità  prevalente in seguito alla modificazione o soppressione delle clausole antilucrative di cui all’art. 2514, c. 1, cod. civ. non assume l’obbligo di devoluzione del valore patrimoniale effettivo in favore del fondo mutualistico di appartenenza, dal momento che tale effetto si produce soltanto in caso di delibera di trasformazione, secondo quanto disposto dall’art. 2545-undecies cod. civ. mentre, nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità  prevalente, l’art. 2545-octies prevede soltanto che gli amministratori della società , sentito il parere del revisore esterno, redigano un bilancio straordinario apposito, avente la finalità  di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

 

4. Conclusioni

Una pronuncia secca e concisa, ricognitiva del quadro normativo in tema di devoluzione dell’attivo patrimoniale delle società  cooperative ai fondi mutualistici di appartenenza entrata in vigore con la riforma societaria del 2003.

Siffatta disciplina ha il pregio di aver trovato un punto di equilibrio tra la funzione sociale delle cooperative a mutualità  prevalente e la trasformazione di quelle “diverse” in società  lucrative, favorendo il mantenimento dello status cooperativo fino a quest’ultimo momento, giacché la modificazione o la soppressione delle clausole antilucrative è “sanzionata” mediante la perdita della qualifica della mutualità  prevalente e del regime tributario agevolato che da questa discende.

 

PRINCIPI DI DIRITTO:

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 23602 28-07-2022

“In tema di società  cooperativa, la perdita dei requisiti di mutualità  prevalente, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l’obbligo della società  di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti in favore del fondo mutualistico di appartenenza, giacché detto effetto a seguito della riforma del diritto societario del 2003 si produce ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., se la società  deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità  prevalente l’art. 2545 octies c.c., prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili”.

“In tema di società  cooperativa, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 17, ai sensi del quale la soppressione da parte della società  delle clausole di cui al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26, comporta l’obbligo per la stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza deve reputarsi, a seguito della riforma societaria del 2003, implicitamente abrogato, giacché detto effetto si produce nel regime normativo attuato dalla riforma ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., se la società  deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità  prevalente l’art. 2545 octies c.c., prevede solo che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Né vale ad assicurare l’ultrattività  di detta norma l’art. 111 decies disp. att. c.c., giacché esso, coerentemente con la propria natura di norma transitoria, è diretto unicamente ad agevolare l’adeguamento delle clausole antilucrative già  presenti nello statuto delle società  cooperative e mutualità  prevalente al regime normativo attuato dalla riforma”.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Società  cooperative e perdita dei requisiti di mutualità  prevalente”, Magistra Banca e Finanza, 10 agosto 2022, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/societa-cooperative-e-perdita-dei-requisiti-di-mutualita-prevalente/.

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