Sovraindebitamento e Centrale dei rischi: quando la correttezza diventa un problema di sistema

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

Il sovraindebitamento nasce con una promessa precisa: consentire al debitore non fallibile di attraversare una crisi irreversibile senza restare prigioniero, per sempre, del proprio passato finanziario. È una promessa giuridica, ma anche culturale. Proprio per questo può entrare in tensione con uno degli strumenti più influenti del sistema: la Centrale dei Rischi, che ha una funzione informativa e prudenziale, non “riabilitativa”.

Sul piano tecnico-regolamentare, il quadro è in larga misura presidiato: la Banca d’Italia ha indicato criteri di classificazione e di rappresentazione delle esposizioni in presenza di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in caso di omologa, ha previsto l’adeguamento degli importi segnalati a quanto stabilito dal giudice. In questa cornice, il punto non è insinuare una scorrettezza dell’intermediario, ma prendere sul serio un fatto: la procedura può produrre un esito “giuridicamente riabilitativo” mentre il sistema informativo, legittimamente, continua a rappresentare il rischio storico in modo non coincidente.

Qui sta il nodo: la riabilitazione giudiziale e quella informativa non coincidono necessariamente e non devono coincidere per definizione.

Il problema, però, emerge quando tale non coincidenza diventa, nella prassi, un attrito stabile: il debitore che ha accesso a una procedura non liquidatoria e rispetta un percorso omologato può trovarsi comunque, per un tempo significativo, con una reputazione creditizia “appesantita” dalla memoria delle segnalazioni pregresse o dalla rappresentazione di una qualità  del credito deteriorata durante la procedura.

Da questo punto di vista, la banca opera in una zona delicata: è chiamata a evitare automatismi, ma anche a garantire coerenza e tracciabilità  delle valutazioni.

Le stesse indicazioni di Banca d’Italia, pur imponendo una classificazione prudenziale, chiariscono che la scelta della sofferenza non discende automaticamente dalla mera attivazione della procedura, richiedendo “elementi obiettivi nuovi” o una sofferenza già  in essere. Questa impostazione è razionale: evita che la segnalazione diventi una sanzione procedurale e, insieme, preserva la responsabilità  dell’intermediario nella lettura del merito creditizio.

E tuttavia la discrezionalità , per come è costruita, non è solo uno spazio di equilibrio: è anche un’area di esposizione.

Perché ogni scelta “più prudente” tende a essere difficilmente contestabile ex ante, mentre una scelta “più favorevole” può essere attaccata ex post se la procedura deraglia, se emergono asimmetrie informative o se la situazione patrimoniale reale era peggiore di quanto apparisse.

In questo senso, il sovraindebitamento rende visibile un dato più generale: quando il sistema spinge verso soluzioni di seconda chance, la banca resta chiamata a un dovere di prudenza che ha conseguenze operative e reputazionali.

Il punto più sensibile, però, non è la classificazione durante la procedura. È la memoria delle segnalazioni: la persistenza delle rilevazioni pregresse anche quando l’esposizione viene pagata o quando cessa lo stato di insolvenza. Qui la frizione con l’idea di “ripartenza” può diventare più percepibile all’esterno, anche se la regola è chiara e coerente con la funzione informativa del sistema. Non si tratta di sostenere che la permanenza della memoria sia illegittima; si tratta di riconoscere che può produrre un effetto sistemico: un debitore “regolarizzato” sul piano giudiziale può incontrare ostacoli nel tornare pienamente bancabile, almeno in alcuni casi e per un certo periodo, con conseguenze che non sono solo individuali, ma anche di politica del credito.

Da qui una conclusione che vale più della descrizione delle regole: la correttezza tecnica non esaurisce sempre la questione. Quando l’intermediario applica regole formalmente lineari, ma l’effetto complessivo appare dissonante rispetto alla finalità  di reinclusione, il rischio non è (solo) legale. È di comprensione pubblica del sistema, di reputazione, di sostenibilità  dell’equilibrio tra prudenza e seconda chance.

Il sovraindebitamento, allora, è una cartina di tornasole: non perché riveli un difetto delle istruzioni, ma perché costringe a vedere una tensione strutturale tra due logiche entrambe legittime. Da un lato, la logica della procedura, che mira a ricostruire un percorso di sostenibilità . Dall’altro, la logica informativa della Centrale dei Rischi, che rappresenta anche la storia del rischio.

Governare questa tensione non significa attenuare la prudenza; significa evitare che la prudenza venga percepita come una negazione della seconda possibilità , producendo nel tempo un conflitto che non nasce nei reclami, ma nelle aspettative sociali e nell’architettura stessa del credito.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Sovraindebitamento e Centrale dei rischi: quando la correttezza diventa un problema di sistema”, Magistra Banca e Finanza, 19 dicembre 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/sovraindebitamento-e-centrale-dei-rischi-quando-la-correttezza-diventa-un-problema-di-sistema/.

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