Spunti per la definizione dell’anatocismo dalla normativa in materia di usura

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Di Andrea Agnese, Avvocato

14 maggio 2015

1. Anatocismo e capitalizzazione

Il presente contributo mira a fornire uno spunto sulla definizione dell’anatocismo alla luce della normativa in materia di usura.

Tradizionalmente, la dottrina ha sempre definito l’anatocismo come il passaggio di interessi scaduti a capitale e la produzione, da parte di questi, di ulteriori interessi.

Secondo Messineo[1], ad esempio:

Si chiama anatocismo (dal greco anatokismos = interessi degli interessi), il fatto che interessi già  scaduti (ossia maturati) diventino bene-capitale (si capitalizzino) e, come tali, siano suscettibili di produrre interessi a loro volta (c.d. interessi composti).

Analogamente, un celebre manuale di diritto privato[2] definisce l’anatocismo come

La capitalizzazione degli interessi dovuti affinché questi producano a loro volta nuovi interessi.

Tale definizione è stata sottoposta a revisione critica da un autore[3], secondo cui non bisogna concepire la capitalizzazione e l’anatocismo come legati da una relazione necessariamente bi-univoca, ben potendo aversi anatocismo senza capitalizzazione e, simmetricamente, capitalizzazione senza anatocismo.

L’anatocismo, infatti, deve intendersi come la produzione di interessi da parte di interessi, siccome a tanto si ferma l’art.1283 c.c.

Da nessuna parte, si è detto[4], è possibile inferire che l’art. 1283 c.c. muti la natura giuridica degli interessi in capitale:

Ed invero, occorre sottolineare come la stessa lettera dell’art. 1283 c.c. chiarisca che per anatocismo si deve intendere la sola produzione di interessi sopra gli interessi, senza che con ciò si abbia necessariamente a determinare un meccanismo di confusione tra questi e la somma capitale su cui essi sono maturati: detto altrimenti, l’anatocismo di per sé non è idoneo a determinarne una modifica della natura giuridica, giacché essi sempre interessi rimangono, con l’ulteriore e decisiva conseguenza che la disciplina loro applicabile risulterà  essere sempre, per l’appunto, quella degli interessi.

La questione, potrebbe apparire come meramente teorica e di esclusivo interesse per gli studiosi del diritto civile.

Così non è, almeno a parere di chi scrive, potendo utilizzare la normativa in materia di usura come banco di prova per la verifica della definizione di anatocismo.

Da questa prima parte del discorso dobbiamo tenere ferma una prima considerazione, che si rivelerà  fondamentale nel prosieguo della trattazione: l’anatocismo non muta la natura giuridica degli interessi, che restano tali e non diventano capitale.

Esaminiamo ora, per quel che interessa, la normativa in materia di usura.

2. L’usura in concreto secondo l’art. 644, comma 3, c.p. e la rilevanza delle commissioni, remunerazioni e spese di cui all’art. 644, comma 4, c.p.

L’usura può essere definita come presunta o in concreto, secondo la giurisprudenza penale[5].

Nel primo caso, si intende il mero superamento del tasso soglia, mentre nel secondo caso si allude a quella fattispecie concreta in cui, malgrado il tasso di interessi in contratto sia inferiore al tasso soglia, tuttavia il rapporto deve dirsi in usura perché il complesso delle condizioni economiche a latere del saggio di interessi sospinge il rapporto in usura.

Ora, secondo i giudici penali, che affrontano il problema dell’usura bancaria partendo – com’è logico – dall’art. 644 c.p., tutti gli altri vantaggi o compensi che sono sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro sospingono il rapporto in usura.

Il problema della rilevanza della commissione di massimo scoperto in sede di usura è stato dunque risolto dai giudici penali nel senso della rilevanza di tale commissione nel calcolo volto a determinare se il rapporto sia o meno in usura.

In ciò la magistratura penale ha fatto applicazione delle regole in materia di fonti del diritto[6], statuendo che le contrarie indicazioni contenute nelle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2012, paragrafo C5, non infirmano tale conclusione, in quanto esse – laddove escludono la rilevanza della commissione di massimo scoperto dal calcolo dell’usura – si pongono contra legem e, trattandosi di un atto amministrativo – devono essere disapplicate siccome illegittime[7].

Traendo il principio che ci interessa in questa sede, possiamo concludere, con le parole della Cassazione penale, che rilevano penalmente tutti gli oneri che il debitori bancario sopporti a fronte dell’ottenimento del credito quali costi dello stesso:

Il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di Interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per Imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito

(Cass. pen., 22.7.10, n. 28743).

È tempo di ricollegarci al tema dell’anatocismo, dal quale siamo partiti, per prospettare un’applicazione pratica dei principi esaminati finora.

3. L’usura come banco di prova per la definizione dell’anatocismo

Possiamo ora trarre uno spunto tutt’altro che scontato dalle superiori considerazioni, per compiere un passo avanti, traendo un importante corollario: visto che, secondo la Cassazione penale, ai fini del calcolo dell’usura rilevano tutti i costi del credito sopportati dal debitore bancario per ottenere il credito dalla banca, se gli interessi anatocistici restano interessi, essi, in quanto tali, sono un costo del credito; se, invece, li consideriamo capitale, in ossequio alla definizione offerta dalla dottrina tradizionale, essi cessano di essere un costo del credito, per diventare capitale erogato.

Come devono essere considerati, dunque, gli interessi anatocistici in sede di calcolo dell’usura?

Possiamo ora apprezzare in modo tangibile quanto sia rilevante per il pratico del diritto definire l’anatocismo secondo la dottrina tradizionale o in base alla proposta critica di revisione del Di Pietropaolo.

L’usura, in altre parole, secondo l’opinione di chi scrive, è in grado di offrire un utile banco di prova per la definizione dell’anatocismo.

Mi sembra, a questo punto, che definire l’anatocismo come passaggio di interessi a capitale porti con sé una conseguenza che non pare accettabile, perché contraria alla realtà  delle cose: se gli interessi anatocistici diventano capitale, essi non sono più annoverabili tra i costi del credito, il che non risponde a realtà , perché, anzi, sono molte le azioni di indebito promosse dai correntisti che lamentano di aver pagato più del dovuto alla banca.

Né sfugge come i giudici di merito, appurato che il credito della banca, a seguito dei ricalcoli del c.t.u., non esisteva, vantando bensì il correntista un credito verso la banca, abbiano talora concesso al correntista l’ordinanza ex art. 186-quater, c.p.c.[8]

In tale dibattito, merita di essere segnalata una pronuncia di merito molto rilevante, la quale ha trattato esplicitamente la questione che ci occupa, traendo spunto dalla giurisprudenza penale di legittimità  segnalata sopra:

– tale interpretazione è assolutamente conforme allo spirito della legge del 1996, essendo indubbio che gli interessi scaduti, sia pure “capitalizzati”, non costituiscono provvista del finanziamento (ovverosia voce “attiva” per il mutuatario) ma un costo, sul quale peraltro la pratica anatocistica consente di applicare ulteriori interessi;

– il fenomeno della “capitalizzazione” degli interessi non muta la natura di quella componente del credito, riducendosi ad una mera operazione contabile avente quale unico scopo quello di far maturare ulteriori interessi su quelli scaduti”. È evidente, infatti, che tali interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma inizialmente mutuata), ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto anche Cass. n. 2072/13, che espressamente sancisce come il sistema dell’ammortamento, connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura di interessi corrispettivi della “quota-interessi” di cui si compone ciascuna rata)

(Trib. Palermo, 11.2.14).

Concludendo sul punto, possiamo giungere a questa acquisizione: occorre rivedere la definizione tradizionale di anatocismo, affermando che gli interessi anatocistici producono ulteriori interessi e, sotto questo profilo, possiamo anche equipararli quoad effectum al capitale, fermo restando che essi non perdono la propria natura di interessi, poiché sono e restano pur sempre un costo del credito, rilevante, come tale, in sede di usura per il calcolo dell’usura in concreto.

[1] Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Giuffrè, 1959, p. 36.

[2] Torrente – Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, 1999, p. 398.

[3] Di Pietropaolo, Osservazioni in tema di anatocismo, in Nuova Giur. Civ. Comm, 2001, II, 99 ss.

[4] Colombo, L’anatocismo, Giuffrè, 2007, p. 2.

[5] Da ultimo, Cass. pen., 7.5.14, n. 18778; per un commento, Marcelli, Usura. Dopo l’usura presunta (oltre la soglia), un nuovo intervento della Cassazione precisa i principi di accertamento dell’usura concreta (entro la soglia, art. 644 c.p., comma 3,). Cassazione, Sez. II pen., n. 18878 del 7 maggio 2014. Prime riflessioni, reperibile su www.ilcaso.it.

[6] Sul punto, in luogo di molti, nella manualistica Bassi, Lezioni di diritto amministrativo, Giuffrè, 2008, p. 50 ss.; per gli studi monografici, Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, 1998, p. 569 ss.

[7] Mi permetto di rinviare al mio Commissione di massimo scoperto e contenzioso bancario. Anatocismo e usura, Maggioli, 2015, p. 53 ss., ove si citano: Cass. pen., 26.3.10, n. 12028, Cass. pen., 22.7.10, n. 28743, Cass. pen., 19.12.11, n. 46669. In argomento anche Dolmetta, Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole “da inadempimento”), reperibile su www.assoctu.it.

[8] Trib. Fermo, 3.11.14.

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Come citare questo articolo

Andrea Agnese, “Spunti per la definizione dell’anatocismo dalla normativa in materia di usura”, Magistra Banca e Finanza, 14 maggio 2015, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/spunti-per-la-definizione-dellanatocismo-dalla-normativa-in-materia-di-usura/.

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