Sulla possibilità  per il correntista bancario di ottenere la restituzione da parte della banca della capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo bancario) senza alcuna limitazione temporale (anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000)

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

L’art. 120 comma 2 del d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), come modificato dall’art. 25 del d. lgs. 342/99, ha così previsto:

“Il CICR stabilisce modalità  e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività  bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità  nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

Con Delibera del 9 febbraio 2000 il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) è intervenuto nella disciplina delle modalità  e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività  bancaria e finanziaria.

L’art. 2 della Delibera CICR ha previsto espressamente che nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità  contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità .

La capitalizzazione degli interessi è quindi legittima per i rapporti successivi all’entrata in vigore della Delibera CICR, purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità  sia per gli interessi passivi e sia per gli interessi attivi.

In relazione ai contratti già  in essere alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, l’art. 7 del provvedimento ha stabilito che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero dovuti produrre dal 1° luglio 2000.

In particolare poi all’art. 7, comma 3 così è stato disposto:

“Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell’art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità  dell’anatocismo trimestrale, risultante difatti dalla normativa vigente (l’art. 1283 c.c.) – oltre che dalla costante giurisprudenza – precedentemente alla Delibera medesima, con ciò verificandosi un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate e dunque richiedendosi una espressa approvazione scritta da parte del cliente.

Se difatti per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR la capitalizzazione periodica deve essere ritenuta illegittima in forza della normativa, anche nell’applicazione fatta dalla giurisprudenza, è evidente che la previsione di cui all’art. 7, che ha legittimato la capitalizzazione a decorrere dal 1° luglio 2000, comporti un peggioramento delle condizioni sino a tale data in essere.

Approfondendo la questione, occorre precisare che con sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell’art. 25, comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità  ed efficacia – sino all’entrata in vigore della Delibera CICR – delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi. Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, ne è conseguito che le clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità , in quanto in palese violazione dell’art. 1283 c.c.

Così difatti si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21095/2004):

“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, comma terzo, D. lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità  e l’efficacia – fino all’entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.”.

Quindi per i contratti già  in essere all’entrata in vigore della Delibera CICR, la applicazione di una periodica capitalizzazione degli interessi – seppure con pari periodicità  per gli interessi passivi e per quelli attivi – ha comportato un peggioramento delle condizioni, con la conseguente necessità  di una previsione scritta ed approvata dal cliente ex art. 7 della Delibera CICR. In difetto, nessuna periodica capitalizzazione avrebbe dovuto essere applicata, nemmeno per il periodo successivo al 30 giugno 2000.

Così sul punto anche la giurisprudenza:

“Invero, tenuto conto che per le ragioni esposte la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino alla citata modifica legislativa doveva ritenersi in radice nulla, con esclusione pertanto di qualsiasi capitalizzazione degli interessi, va da sé che, nel momento in cui la banca, senza concludere un nuovo contratto, ma intervenendo unilateralmente sulle originarie previsioni negoziali, modifica la periodicità  di capitalizzazione dei frutti creditori al fine (nella sua intenzione) di “sanare” e salvare l’originaria clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che altrimenti – come detto – sarebbe nulla, introduce una variazione del tasso di interesse sfavorevole al cliente: ebbene, detta condotta, non risultando alcuna previsione per iscritto rilasciata in tal senso dal cliente medesimo, non è legittima e la relativa nuova clausola risulta nulla ai sensi dell’art. 117 del TUB” (Tribunale di Venezia, sent. del 22 gennaio 2007; conf.: Tribunale di Benevento, sent. n. 252 del 18 febbraio 2008; Tribunale di Padova, sentenza del 27 aprile 2008).

E ancora:

“La ritenuta nullità  comporta l’esclusione di ogni capitalizzazione, in quanto non si rinviene nella normativa alcun criterio sussidiario che legittimi una capitalizzazione seppur a periodicità  maggiore del trimestre; non è possibile il richiamo all’art. 1831 c.c. (relativo al conto corrente ordinario) laddove l’art. 1857 c.c. ne esclude espressamente l’applicabilità  al conto corrente bancario. Ciò non solo per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. 4.8.1999 n. 342, in particolare l’art. 25 comma 2, e della delibera CICR attuativa, ma anche successivamente. Non risultano infatti espresse successive pattuizioni tra le parti in relazione alla previsione di una capitalizzazione paritaria tra interessi attivi ed interessi passivi” (Tribunale di Milano, sez. VI, G.U. dott.ssa Alda Maria Vanoni, sentenza n. 1554 del 06/02/2008).

Quand’anche si ipotizzasse che l’adeguamento – nei contratti antecedenti all’entrata in vigore della Delibera CICR – alle previsioni relative alla capitalizzazione degli interessi e di cui alla Delibera medesima, non comportasse un peggioramento delle condizioni in essere, le banche e gli intermediari finanziari avrebbero avuto comunque l’onere di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 7, comma 3 della Delibera CICR.

Difatti si osserva che l’art. 7 comma 2 della Delibera CICR ha previsto che se le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento di quelle precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari avrebbero potuto provvedere all’adeguamento entro il termine del 30 giugno 2000 in via generale mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Così però conclude l’art. 7, comma 3:

“Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.

Quindi, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni applicate, le banche avrebbero dovuto comunicare per iscritto ai clienti l’avvenuta applicazione delle nuove condizioni entro il termine del 31 dicembre 2000.

In difetto, il cliente avrà  ancora il diritto di chiedere la ripetizione degli importi corrisposti a titolo di capitalizzazione degli interessi ed addebitati anche successivamente alla data del 30 giugno 2000.


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “Sulla possibilità  per il correntista bancario di ottenere la restituzione da parte della banca della capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo bancario) senza alcuna limitazione temporale (anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000)”, Magistra Banca e Finanza, 15 maggio 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/sulla-possibilita-per-il-correntista-bancario-di-ottenere-la-restituzione-da-parte-della-banca-della-capitalizzazione-degli-interessi-c-d-anatocismo-bancario-senza-alcuna-limitazione-temporale-anc/.

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Argomenti: anatocismo conto corrente