Fonte: Tidona Giuridica
Ordinanza del Tribunale di Lecce del 25-08-2003:
Tralasciando l’ipotesi della perdita, in linea di massima può ritenersi che l’istituto di credito, per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio non soggetto a segnalazione ed una sofferenza che va invece trasmessa debba, in pratica, stabilire se la controparte versi “in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita” (Trib. Cagliari 25.10.00, in BBTC, 2002, II, p. 442). L’appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero in situazioni equiparabili: per la prima ipotesi, è chiaro il riferimento al concetto di insolvenza previsto dalla legge fallimentare, per cui la segnalazione in questione deve avvenire nelle ipotesi di cronica incapacità del correntista di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; per quello che riguarda invece le “situazioni equiparabili”, deve ritenersi che queste ricorrano nelle ipotesi di oggettiva difficoltà economica-finanziaria del correntista.
Tribunale di Lecce 25-08-2003, Giudice Massimo Orlando
Studio Legale Tidona, “Sulle condizioni per l’appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia”, Magistra Banca e Finanza, 25 agosto 2003, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/sulle-condizioni-per-lappostazione-di-un-credito-a-sofferenza-e-la-conseguente-segnalazione-in-centrale-dei-rischi-presso-banca-ditalia/.
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