Nota a Cassazione Civile – Sez. I, Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208 – Pres. DE CHIARA, Rel. PAZZI
Di Gaetano Maria Porretti, Avvocato
L’ORDINANZA.
Con la recentissima ordinanza in commento (Cass. Civ. – Sez. I, Pres. DE CHIARA, Rel. PAZZI, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208), la S.C. si è pronunciata su tematica assai diffusa e dibattuta (insinuazione al passivo di un credito di una banca e successivo giudizio di opposizione ex art. 98 L.F.).
Questa la vicenda in sintesi.
Presso il Tribunale (di S.M. Capua Vetere):
- il G.D. respingeva la domanda non ritenendola adeguatamente suffragata;
- veniva rigettava l’opposizione (della banca), ritenendo la domanda proposta “(”¦) senza il supporto della documentazione relativa allo svolgimento del rapporto; quanto ai conti anticipi mancava la prova dell’effettiva erogazione degli importi in favore del correntista, la cui dimostrazione non poteva essere evinta dalle risultanze del conto corrente ove le somme erano state girate, stante la lori inopponibilità alla curatela” (così testualmente nella descrizione dei “Fatti di causa”).
Il tutto, in assenza di specifiche contestazioni della Curatela.
La S.C. ha accolto il ricorso della Banca, cassando con rinvio al Tribunale Territoriale (in diversa composizione):
- dichiarato inammissibile il 1° motivo di ricorso;
- accolti il 2° ed il 3°, esaminati congiuntamente siccome connessi;
- assorbito il 4° (vertente sulla mancata ammissione dei crediti relativi ai conti anticipi su fatture correlati al c/c).
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO.
“Nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha sua volta l’onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio”.
LA MOTIVAZIONE.
Sulla valenza probatoria degli estratti conto e sugli oneri delle Parti, secondo la S.C., pur ribadendo la terzietà della Curatela nel rapporto banca/cliente, quindi, l’inoperatività nei suoi confronti dell’art. 1832 c.c.:
- l’e/c non può essere considerato in via generalizzata come “(”¦) privo di qualsiasi valore probatorio (”¦)”;
- il Collegio dell’opposizione allo stato passivo “(”¦) non può prescindere dalla valutazione, doverosa e necessaria, circa la completezza ed esaustività delle schede integrali prodotte dalla creditrice (”¦)”;
- l’e/c, pur costituendo nella fattispecie una prova “atipica” (data la terzietà della Curatela), doveva essere tenuto in considerazione, data l’assoluta “[”¦] mancanza di contestazioni provenienti dalla curatela fallimentare (Cass. 8/8/2013 n. 19028) [”¦]”;
- il procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungono “(”¦) da procedimento di rendicontazione al fine dell’individuazione dell’esatta consistenza del credito vantato dalla banca e contribuiscano a fornire all’estratto conto che rappresenti l’intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto un valore di prova a suffragio delle ragioni dell’istituto di credito (”¦)”;
- in linea generale “[”¦] ogni qual volta sia necessario rendere un conto il sistema (si pensi al meccanismo previsto dagli artt. 1832 cod. civ., 119 T.U.B. e, più in generale, 263 ss. cod. proc. civ.) prevede che la parte onerata proceda alla rendicontazione tramite la precisa indicazione dell’evoluzione storica del rapporto, mentre la controparte ha l’onere entro un determinato termine di sollevare contestazioni, specificando le risultanze in suo possesso [”¦]”;
- tutto ciò, quindi, valga anche in ambito di verifica del passivo fallimentare ed “(”¦) a prescindere dagli estratti inviati al fallito ed eventualmente approvati prima dell’apertura del concorso (”¦)”.
Di talché l’enunciato principio di diritto, con il relativo riparto degli oneri (assertivi, di eccezione, di controdeduzione e probatori ivi indicati), così preceduto:
“Ed è proprio la pregnanza di questo obbligo di verificazione che consente il parallelismo con il procedimento di rendimento del conto e la valorizzazione dell’estratto conto integrale prodotto, così analizzato, quale prova. A un simile, puntuale, controllo, farà seguito un obbligo di specifica contestazione, in particolare, della verità storica delle singole operazioni oggetto di rilevazione contabile che non trovino adeguato riscontro. (”¦)”:
- valorizzando (a favore della Banca) l’assenza di osservazioni da parte della Curatela “(”¦) in merito all’evoluzione del conto nel senso rappresentato negli estratti prodotti (”¦)”;
- ritenendo che, in tali circostanze, “(”¦) il Tribunale non potrà che prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale nei termini rappresentati all’interno dell’estratto conto integrale depositato, né potrà pretendere ulteriore documentazione a suffragio dei fatti storici in questo modo risultanti (”¦)”, intatta, tuttavia ed in linea generale, la facoltà di sollevare d’ufficio questioni non rimesse alle sole Parti;
- preso atto che “(”¦) il provvedimento impugnato non si è attenuto a questi principi, limitandosi a constatare l’inidoneità degli estratti conto prodotti (”¦)” e, in assenza di rilievi della Curatela, ingiustamente addossando al creditore istante “(”¦) un onere di integrazione del materiale istruttorio già depositato (”¦)”.
In buona sostanza ed estrema in sintesi, una valorizzazione dei generali principi di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.
GLI SVILUPPI E BREVI CONSIDERAZIONI.
Partita chiusa?
Credo di no e chissà cosa accadrà in sede di rinvio.
Infatti:
- se è vero che il rigetto è stato cassato, valorizzando sul piano probatorio l’inerzia della Curatela e, quindi, le risultanze (verità dei fatti storici) del conto come rinvenienti dagli estratti depositati;
- è altrettanto vero che è salvo in linea di principio il potere ufficioso del Giudice in ordine ad eccezioni non rimesse alle sole Parti (es., nullità ) e che, soprattutto, nulla si è detto in ordine alle risultanze del conto/anticipi su fatture, avendo la S.C. assorbito il relativo motivo di ricorso, rispetto ad un rigetto motivato ( sopra la descrizione dei “Fatti di causa”) con una ritenuta mancata prova “(”¦) dell’effettiva erogazione degli importi in favore del correntista, la cui dimostrazione non poteva essere evinta dalle risultanze del conto corrente ove le somme erano state girate, stante la lori inopponibilità alla curatela”.
E qui la questione si complica non riuscendo a comprendere in quale altro modo la Banca dover/poter dimostrare l’accreditamento (“erogazione”) degli importi “(”¦) in favore del correntista (”¦)”, se non a mezzo degli estratti conto, ovviamente anche relativamente ai conti/anticipi.
Infatti, anche a poter/voler produrre tutte le fatture oggetto delle “anticipazioni”, a stretto rigore non vi sarebbe comunque la prova che quelle fatture siano poi state pagate/anticipate, se non tramite gli estratti conto (anticipi) riportanti l’annotazione delle singole operazioni.
La sentenza non chiarisce il punto, ma date le motivazioni della S.C., dovrebbero ritenersi sufficienti gli ee/cc del conto/anticipi se prodotti (e pure da prodursi sempre!).
Diversamente, si esige a carico della Banca di dover produrre a tali fini anche la documentazione contabile del Fallito?
E come sarebbe ottenibile se non attraverso una richiesta ex art. 210 c.p.c.?
E se tale documentazione non fosse rinvenuta?
Chiedo cortesemente lumi a Chiunque.
Inoltre, ritengo (sommessamente) tale decisione abbastanza “scivolosa”, nella misura in cui la S.C. sottolinea la natura del giudizio assimilandolo ad una “rendicontazione”, ove e come noto, l’obbligo di “rendere il conto” sarebbe tutto in capo alla Banca, a prescindere dalla sua veste di attrice formale e sostanziale (come nella fattispecie in esame) e/o di convenuta (formale e sostanziale).
C’è da sperare che non trovi (ulteriore e troppo) seguito la linea tracciata fra il 2016 ed il 2017 da una parte della S.C. (Sez. I, se non ricordo male) che, a mio sommesso avviso un po’ in barba ai generali principi in ordine agli oneri di allegazione e di prova e sulla qualificazione/posizione delle Parti, anche e proprio facendo leva sul “giudizio di conto”:
- addossa ogni onere in capo alla Banca;
- legittima ogni richiesta istruttoria, anche in via di ausilio ed ancorché “esplorativa”.
Ma questa è un’altra storia.
Gaetano Maria Porretti, “Sull’insinuazione al passivo del credito della banca – Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208”, Magistra Banca e Finanza, 21 settembre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/sullinsinuazione-al-passivo-del-credito-della-banca-cass-civ-sez-i-ordinanza-12-settembre-2018-n-22208/.
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