© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.
Di Alfieri Di Girolamo, Avvocato
L’onere della banca di consegnare al cliente che ne faccia richiesta la documentazione di singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni [1] è argomento cruciale del contenzioso bancario.
L’importanza del tema ed i relativi risvolti processuali appaiono evidenti ove si consideri che è in via di definitiva affermazione il principio per cui, a norma dell’art. 2697 c.c., anche per le controversie aventi ad oggetto debiti e crediti derivanti da contratti bancari, l’onere della prova è interamente in capo al correntista che richieda l’accertamento negativo del credito nei rapporti di conto corrente affidato [2].
Infatti, il non corretto esercizio del diritto ex art. 119 TUB preclude l’acquisizione di documenti (come contatti di conto corrente e di apertura di credito) necessari per la verifica della fondatezza delle domande, poiché “l’attore che reclami la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l’onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto” [3].
Appare evidente che non è possibile dichiarare la nullità o comunque l’invalidità di clausole non conosciute e non valutate dal giudice.
L’omessa presentazione dell’istanza
Di recente la Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di una espressa domanda di consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, inoltrata dal cliente prima dell’inizio del processo, la banca non ha un onere di produzione del contratto del rapporto, potendosi limitare ad eccepire l’insufficienza della prova portata dal cliente [4].
Il principio è conforme a quanto già deciso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, a parere della quale “qualora parte attrice abbia esercitato il diritto ex art. 119 TUB in corso di causa, non può essere emesso [nemmeno] l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.” [5] [6].
La presentazione dell’istanza contestualmente all’atto di citazione
Il 12 ottobre 2016, il Tribunale di Sulmona, non solo ha confermato, ma ha addirittura rinforzato il suddetto principio, affermando che la banca non ha un onere di produzione del contratto del rapporto nemmeno nel caso in cui la richiesta ex art. 119 TUB sia contestuale alla notifica dell’atto di citazione.
Afferma il Giudice ovidiano che “l’istanza non è cronologicamente anteriore, ma contestuale allo stesso atto di citazione, il che già preclude l’ammissibilità dell’ordine di esibizione richiesto con l’atto di citazione, per non essersi attivato il cliente prima dell’introduzione del giudizio” [7].
La ratio dell’art. 119 TUB
La decisione è coerente con la ratio della norma in commento “che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l’esecuzione del rapporto” [8].
Se – come sembra davvero indubitabile – la ragion d’essere della norma in esame è quella di dare la possibilità al correntista di valutare la legittimità o meno delle operazioni bancarie, allora è lecito domandarsi se l’ordine di esibizione debba essere escluso anche in tutti i casi in cui l’istanza ex art. 119 TUB sia presentata in momento talmente ravvicinato alla notifica dell’atto di citazione da non permettere alla banca di ricercare e consegnare la documentazione richiesta [9];
In altri termini, ci si chiede se l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (la cui valenza residuale è pacificamente riconosciuta) debba essere negato ogniqualvolta sia violata la funzione deflattiva dell’istanza in commento.
Una risposta di segno positivo arriva dal Tribunale di Padova che, con due sentenze recenti e ravvicinate [10], non solo ha negato l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ma ha rigettato le domande avanzate dai correntisti, con condanna degli stessi alle spese di lite, ritenendo inutile persino la nomina di un CTU.
Partendo proprio dal presupposto che la ratio dell’art. 119 TUB è evitare l’instaurazione di cause esplorative, il Giudice veneto afferma che “iniziare una causa in cui si lamenta usura, anatocismo, interessi ultralegali, patti nulli, violazioni di legge, condotte costituenti in astratto dei delitti, senza neppure premurarsi di leggere la documentazione bancaria che si ha ricevuto tempo per tempo e che ai fini fiscali la società attrice deve conservare e che in ogni caso si può ottenere dalla banca, disvela la condotta esplorativa dell’intero procedimento” [11].
Quindi, se davvero alla data di presentazione dell’istanza ex art. 119 TUB “gli attori non disponevano della documentazione bancaria di cui chiedevano la consegna, verrebbe da domandarsi sulla base di quale supporto probatorio documentale il presunto esperto degli attori abbia redatto le sue cd. “perizie econometriche” “asseverate” che risultano redatte (…) prima [12] di quando gli attori si sono resi conto di non avere praticamente alcuna documentazione bancaria dei propri rapporti” [13].
La conclusione è inevitabile: “è vero che secondo la Cassazione le perizie di parte rappresentano al più una allegazione tecnica di parte e non una prova, tuttavia produrre una valutazione tecnica che è stata fatta “al buio” a causa dell’assenza della minima documentazione bancaria necessaria per esporre dei valori appena attendibili, disvela la totale inutilità di quei documenti chiamate “perizie econometriche” [14].
Conclusioni
La prassi – diffusa – di richiedere la documentazione bancaria contestualmente alla notificazione della citazione per l’accertamento negativo del credito sembra ormai giunta al termine.
La sentenza del Tribunale di Sulmona appare condivisibile, non solo perché coerente con la ratio dell’art. 119 TUB, ma anche con gli obblighi di correttezza e buonafede che incombono su entrambe le parti [15], correntista ed istituto di credito.
Il segnale è chiaro: contraente economicamente forte non è sinonimo di contraente in malafede.
In considerazione di ciò, è altresì auspicabile che trovi conferma l’orientamento espresso dal Tribunale padovano.
Diversamente ragionando, l’art. 119 TUB sarebbe ridotto a mero adempimento formale, con evidente pregiudizio della funzione deflattiva cui è deputato e palese violazione delle superiori ragioni di economia processuale.
NOTE:
[1] Art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito TUB): “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
[2] Cfr. Cass. n. 7282/1997; Id., n. 23229/2004; Id., n. 12963/2005; Id., n. 3374/2007; Id., n. 9099/2012; Id., n. 9201/2015; Trib. Pescara, 20 gennaio 2008; Trib. Bari, sez. dist. di Monopoli, 17 novembre 2011; Corte d’Appello di Milano, 6 dicembre 2012; Trib. Nocera Inferiore, 29 gennaio 2013; Trib. Roma 26 febbraio 2013; Trib. Brindisi, sez. dist. Fasano, 14 gennaio 2014; Trib. Cagliari, 13 febbraio 2014; Trib. Reggio Emilia, 23 aprile 2014; Corte d’Appello di Ancona, 30 marzo 2015.
[3] Trib. Milano, 3 giugno 2014.
[4] Cass. n. 17923/2016. Sul punto cfr. M. Tidona, “L’assenza di una istanza del cliente di consegna del contratto bancario prima del processo libera la banca dall’onere di produzione ed impedisce l’acquisizione d’ufficio del contratto”, in Magistra, Banca e Finanza – www.magistra.it – ISSN: 2039-7410, 2016.
[5] In questi termini cfr. Trib. Milano, 15 ottobre 2015. In senso conforme, cfr. Trib. Lanciano, 8 giugno 2016.
Contra, Corte d’Appello Milano n. 1796/2012, secondo cui l’art. 119 TUB ed i relativi limiti non riguardano il contratto di conto corrente: “il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all’esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la Banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate.
Sul punto cfr. M. Tidona, “La richiesta alla banca della documentazione dei contratti relativi ad un rapporto bancario”, in Magistra, Banca e Finanza – www.magistra.it – ISSN: 2039-7410, 2016.
[6] Art. 210 c.p.c.: “1) Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.
2) Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. 3) Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione”.
[7] In senso conforme cfr. Trib. Bari, Sez. Monopoli, 17 novembre 2011, cit., che ha dichiarato inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documenti che la parte (correntista) “avrebbe dovuto preventivamente acquisire – nel diligente assolvimento dell’onere probatorio che grava su di essa – in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa”.
[8] Trib. Prato, 13 aprile 2015.
[9] Anche in considerazione del termine massimo di 90 giorno concesso alla banca per la consegna dei documenti.
[10] Trib. Padova, 27 aprile 2016, Id., 29 maggio 2016.
[11] Trib. Padova, 29 maggio 2016, cit. Conforme Trib. Verona, 11 luglio 2003: “La richiesta di ordine di esibizione finalizzato all’acquisizione di documenti presso terzi non può essere accolta qualora tali documenti rientrino nella disponibilità della parte che ha formulato la richiesta, in quanto in tal caso l’ordine di esibizione assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell’onere probatorio gravante sulle parti (come nel caso dell’ordine di esibizione ad una banca dei documenti relativi ad un rapporto di conto corrente, richiesta dal soggetto titolare del rapporto stesso, che è parte dei documenti richiesti e titolare del diritto di accesso previsto dall’art. 119, comma 4, TUB)”.
[12] Nel caso di specie, un mese e mezzo prima (NdA).
[13] Trib. Padova, 29 maggio 2016, cit.
[14] V. nota precedente.
[15] Art. 117 TUB e art. 1375 c.c.
Rivista di Diritto Bancario Tidona - www.tidona.com - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.