Titolare effettivo nelle catene partecipative: confronto tra prassi e Regolamento UE 2024/1624

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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La questione della titolarità  effettiva nelle catene partecipative è destinata a diventare, nei prossimi anni, uno dei principali punti di frizione tra prassi bancarie consolidate, chiarimenti nazionali e diritto europeo direttamente applicabile. Non tanto per la complessità  tecnica del tema, quanto per il cambio di prospettiva che il nuovo AML Package impone alle banche: dalla ripetizione di schemi interpretativi “noti” a una responsabilità  valutativa più esplicita, da motivare e tracciare.

Per oltre quindici anni, il sistema italiano ha costruito l’individuazione del titolare effettivo su un delicato equilibrio tra norma primaria e prassi amministrativa. L’art. 20 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto un criterio gerarchico – proprietà , controllo, criterio residuale – che tuttavia, nelle strutture societarie reali, si è presto rivelato insufficiente. Le catene partecipative, soprattutto nel corporate banking, raramente sono “lineari”: più livelli, più soggetti, controllo che non coincide con la partecipazione, diritti di voto non allineati alla proprietà , patti parasociali non immediatamente visibili, presenza di strumenti opachi (fiduciarie, trust, veicoli esteri).

In questo contesto, le FAQ congiunte di Banca d’Italia, MEF e UIF del novembre 2023 hanno svolto una funzione essenziale: hanno fornito alle banche un criterio operativo spendibile, basato su due passaggi. Primo: individuare la partecipazione oltre il 25% nella società  cliente. Secondo: risalire la catena per identificare chi controlla, ai sensi dell’art. 2359 c.c., i soggetti che detengono quella partecipazione. Una soluzione coerente con l’art. 20, ma soprattutto maneggevole sul piano operativo e difendibile in sede di audit interno.

Il punto critico è che questa costruzione, oggi, ha una data di scadenza regolamentare.

Con il Regolamento (UE) 2024/1624, parte centrale del nuovo AML Package, l’Unione europea ha scelto di ridurre l’area grigia delle soluzioni ibride. Dal 10 luglio 2027, la titolarità  effettiva nelle strutture a più livelli dovrà  essere ricostruita secondo una logica diversa, più rigorosa e, al tempo stesso, più esigente per gli intermediari. Il Regolamento distingue tra due ipotesi: catene con coesistenza di partecipazione e controllo (art. 54) e casi in cui il controllo non è accertabile, nei quali si applica il criterio della partecipazione indiretta con moltiplicatore (art. 52).

Qui si colloca il passaggio che merita l’attenzione sia degli organi di governo sia delle funzioni che presidiano e attuano l’adeguata verifica: il Regolamento impone una verifica preliminare e sostanziale. La banca deve interrogarsi in via prioritaria sulla presenza del controllo lungo la catena, anche quando non emerge da una maggioranza formale. Solo se questa verifica dà  esito negativo diventa coerente ricorrere al calcolo percentuale. In altri termini: non basta “trovare una percentuale”, occorre spiegare perché il controllo non si manifesta (o perché, invece, si manifesta) e su quali elementi si fonda tale conclusione.

Questo cambio di paradigma è culturale prima ancora che giuridico. L’approccio europeo non premia la semplificazione matematica, ma la capacità  dell’intermediario di comprendere le dinamiche di potere societario. Il controllo è una relazione (e non una mera percentuale). Può derivare da diritti di nomina, vincoli contrattuali, voti sufficienti per influenza dominante, assetti proprietari frammentati, diritti speciali, veto o governance di fatto. Tutti elementi che richiedono giudizio, motivazione, documentazione e tracciabilità  end-to-end nel fascicolo AML/KYC.

Non va poi trascurato un ulteriore punto, decisivo sul piano della compliance strategica: il Regolamento è direttamente applicabile e tende a prevalere sulle prassi nazionali non aventi forza di legge. Le FAQ italiane hanno svolto – e svolgono tuttora – una funzione importante, ma difficilmente potranno sopravvivere come criterio autonomo oltre il 2027 se incompatibili con il Single Rulebook. Il considerando 26 consente misure nazionali più restrittive, ma non legittima la conservazione di modelli alternativi che modificano la gerarchia e i presupposti fissati dal diritto UE.

Per le banche, quindi, il rischio non è soltanto l’errore puntuale sul titolare effettivo, ma la persistenza di un modello operativo “comodo” che potrebbe diventare, per effetto del diritto europeo, difficilmente difendibile. L’adeguata verifica della clientela corporate è destinata a diventare sempre meno un esercizio documentale e sempre più un esercizio di qualificazione giuridica: l’esito conta, ma conta almeno altrettanto il percorso argomentativo che lo sostiene.

In definitiva, la titolarità  effettiva nelle catene partecipative non è più solo un problema di soglie e percentuali. È un banco di prova della capacità  delle banche di leggere strutture complesse senza rifugiarsi in automatismi.

Per gli organi di governo e per i responsabili delle funzioni di controllo e delle principali aree operative, il tema è strategico: governance del rischio AML, presidio reputazionale, coerenza delle policy interne, qualità  della motivazione, auditabilità , tenuta dei controlli di secondo e terzo livello, allineamento tempestivo tra indirizzo del board e prassi operative.

Il punto non è soltanto ”˜chi è’ il titolare effettivo, ma come la banca arriva a quella conclusione e se il ragionamento resta solido quando lo si ripercorre a distanza di tempo, in audit o in ispezione.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Titolare effettivo nelle catene partecipative: confronto tra prassi e Regolamento UE 2024/1624”, Magistra Banca e Finanza, 15 gennaio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/titolarita-effettiva-nelle-catene-partecipative-il-cambio-di-metodo-nel-regolamento-ue-2024-1624-e-il-disallineamento-possibile-tra-policy-e-prassi/.

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