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A cura della Redazione
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (c.d. “Direttiva Omnibus”), che mira a rafforzare la tutela dei consumatori nei casi di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.
Tra le principali novità quella sugli annunci di riduzione di prezzo.
Il decreto introduce l’obbligo per i professionisti di indicare il prezzo precedente applicato per un certo periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione di prezzo in ogni annuncio pubblicitario che comunichi tale riduzione. Inoltre, il prezzo precedente è definito come il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti.
Inoltre, il decreto modifica l’articolo 21 del Codice del consumo introducendo il divieto di pratiche commerciali ingannevoli che inducono o possono indurre il consumatore medio a prendere decisioni commerciali che non avrebbe preso altrimenti, considerando tutte le caratteristiche e le circostanze del caso.
In particolare, viene considerata ingannevole la pratica commerciale che promuove un bene come identico a un prodotto commercializzato in altri Stati membri dell’Unione, quando in realtà ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse (cd. “Dual Quality”). Tuttavia, questa pratica non è considerata ingannevole se è giustificata da fattori legittimi e oggettivi.
Il decreto prevede anche un aumento del massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, che passa da cinque a dieci milioni di euro, applicabile in caso di violazione di norme a tutela dei consumatori, come la pratica commerciale scorretta, l’inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o la mancata rimozione degli effetti delle violazioni accertate. Inoltre, la sanzione da applicare deve essere commisurata alla gravità e alla durata della violazione, tenendo anche conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso in cui la violazione sia diffusa, ovvero a danno dei consumatori di almeno due Stati membri, o diffusa avente una dimensione unionale, ovvero a danno dei consumatori di almeno due terzi degli Stati membri che rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione, l’importo massimo della sanzione può arrivare al quattro per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati membri interessati dalla violazione.
Infine, il decreto specifica che, in caso di utilizzo di clausole vessatorie, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato può applicare sanzioni fino a un milione di euro per ogni clausola vessatoria.
Inoltre, è possibile richiedere il risarcimento del danno subito dai consumatori a causa delle clausole vessatorie.
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