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22 Dicembre 2020 In Diritto finanziario Tidona

Un primo quadro sulle comunicazioni oggettive ai sensi della normativa antiriciclaggio – Rapporto UIF anno 2019



© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza autorizzazione. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Ersilia Sicari

Referente AML presso BCC Cittanova aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

 

Sommario:  1. Premessa. Le comunicazioni oggettive. – 2. Rapporto UIF anno 2019 – comunicazioni oggettive. – 2.1 Criticità rilevate.  – 3. Presidi adottati dai soggetti obbligati. Rimozione delle criticità rilevate.

 

  1. Premessa. Le comunicazioni oggettive.

Le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio hanno introdotto l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica (ovvero entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento), dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dall’art. 47 del d.lgs. 231/2007.

In base a quanto previsto dal Provvedimento che disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. “comunicazioni oggettive”)  emanato dalla UIF il 28 marzo 2019  le comunicazioni contengono  i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni sono individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.  Per l’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore. L’obbligo di comunicazione permane anche se negativa, ovvero nel caso in cui nel periodo di riferimento non siano state riscontrate operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte.

 

  1. Rapporto UIF anno 2019 – comunicazioni oggettive.

Nel Rapporto annuale 2019 della Unità di Informazione finanziaria emerge un primo quadro dei risultati conseguiti con l’attività di raccolta e di analisi delle comunicazioni oggettive. La «nuova base dati» costituisce   un importante strumento che consente di arricchire l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e di acquisire informazioni sull’utilizzo del contante[1] così da identificare operatività frammentate che possono sfuggire ai singoli operatori. La scelta della UIF di focalizzare l’attenzione sul contante riflette i rischi peculiari del suo impiego, infatti, la facilità del suo utilizzo, quale unico canale di trasferimento non tracciabile della ricchezza finanziaria[2] , può risultare funzionale ad agevolare il riciclaggio di risorse di origine illecita.

Con l’introduzione delle comunicazioni oggettive il raggio di analisi viene esteso al di là delle operazioni anomale oggetto di segnalazione, sino a ricomprendere, «non solo l’individuazione di ulteriori operazioni in contanti poste in essere dai medesimi soggetti già censiti nelle SOS bensì anche le operazioni poste in essere da altri nominativi a vario titolo collegati ai soggetti segnalati».

Dal Rapporto annuale emerge che, mediamente in ciascun mese, sono state comunicate operazioni in contanti che hanno interessato oltre un milione di soggetti. Oltre 28.000 rapporti censiti nelle comunicazioni oggettive pervenute nel 2019 hanno trovato una corrispondenza in segnalazioni di operazioni sospette ricevute nell’ultimo triennio.

Alla fine del 2019 si sono registrati al sistema di trasmissione delle comunicazioni oggettive 570 operatori. Fra questi, 135 hanno inviato alla UIF una richiesta di esonero per assenza di operatività in contanti o presenza di sole operazioni di importo inferiore alle soglie minime previste (c.d. segnalanti non attivi). Gli altri operatori sono costituiti da banche (415), da IP e punti di contatto di IP comunitari (17), da IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari (3).

 

2.1 Criticità rilevate.

La UIF  ha messo  in evidenza  nel Rapporto annuale  le criticità rilevate, ovvero, la capacità,  da parte dei destinatari, di rilevare correttamente dati di particolare importanza per la prevenzione del riciclaggio, in particolare sono « emerse difficoltà o impossibilità di rilevare operazioni in contante di importo inferiore a 5.000 euro, confusione fra operazioni in contante reale e virtuale, sistematici errori nelle causali; in diversi casi anche in presenza dei rilievi della UIF si sono manifestate notevoli difficoltà nella correzione dei dati. In tal modo sono emerse lacune dei presidi interni che in taluni casi potrebbero riflettersi negativamente sulla valutazione dei clienti e sulla stessa capacità di individuare operazioni sospette».

Alla luce di tali evidenze è stato chiesto agli operatori un miglioramento nella qualità dei dati inviati, che risentono ancora di errori di classificazione e di misurazione ed un particolare impegno «per affinare la capacità di avere una completa visione dei dati aziendali». In ragione di ciò la UIF sta introducendo ulteriori controlli per individuare nelle comunicazioni oggettive sintomi di carenze da parte degli intermediari e vigilerà anche in sede ispettiva sull’effettività dell’impegno posto dagli operatori per rimediare a tali carenze.

 

  1. Presidi adottati dai soggetti obbligati. Rimozione delle criticità rilevate.

La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive è effettuata dal Responsabile Antiriciclaggio del segnalante ovvero dal responsabile del punto di contatto (cd “Referente”). Tale soggetto è l’interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni e per le eventuali richieste di informazioni. Il Referente può altresì abilitare, sotto la propria responsabilità, altre persone fisiche all’inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive utilizzando le funzioni disponibili sul portale Infostat-Uif.

Le informazioni da trasmettere alla UIF sono descritte in dettaglio nel documento Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive. Tali dati devono essere inseriti in un file in formato XML realizzato secondo le Istruzioni tecniche per l’inoltro delle comunicazioni oggettive in formato XML[3].

I soggetti obbligati all’inoltro delle comunicazioni si sono dotati di appositi software che consentono la gestione di tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento (in particolare, produzione mensile dei flussi con verifica della qualità dei dati selezionati; validazione delle informazioni ivi contenute; visualizzazione storica dei flussi).  A fronte, però,  delle criticità rilevate dalla UIF –  ove è stato chiesto  espressamente un miglioramento nella qualità dei dati inviati, che risentono ancora di errori di classificazione e di misurazione  ed un particolare impegno «per affinare la capacità di avere una completa visione dei dati aziendali» –  gli operatori sono chiamati a  condurre una nuova verifica sul comparto e sugli applicativi informatici in uso  per verificare la rispondenza a quanto richiesto dalla Autorità di informazione finanziaria e rimuovere  tempestivamente  eventuali criticità rilevate.

L’inoltro dei dati relativi alle comunicazioni oggettive non deve ridursi, per gli operatori, a mero adempimento   formale, ma vanno colte tutte le potenzialità che lo strumento offre, quale mezzo di analisi e di identificazione di operazioni in contanti caratterizzate da elevate potenzialità di impiego a fini illeciti[4].

Al fine di  mitigare efficacemente i rischi di riciclaggio espressi devono, quindi,  essere condotte  verifiche ongoing sui  nominativi oggetto di comunicazione al fine di verificare la congruenza tra l’operatività estratta e segnalata e l’attività svolta, ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario  del cliente, persona fisica e/o giuridica, avvalendosi degli strumenti informatici in uso che danno evidenza se un cliente  è stato comunicato e che interagiscono  con gli altri applicativi (SOS, Profilo di rischio, Transaction monitoring) per consentire le valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività e dei casi di esclusione dell’obbligo di segnalazione[5].

 

Note:

[1] Il contante rimane un importante mezzo di regolazione delle transazioni, soprattutto nell’economia illegale, Michele Giammatteo, Quar-13-L’uso di contante e il riciclaggio: un’analisi del caso italiano sui dati disaggregati.

[2] C. Barbagallo, Tavola rotonda sulla lotta alla criminalità economica, gennaio 2014.

[3] Manuale utente per l’invio delle comunicazioni oggettive; Comunicazioni Oggettive: ampliamento dei valori di dominio per ATECO e tipo soggetto.

[4] Nel Rapporto UIF è stato precisato  il perimetro di utilizzo delle informazioni derivanti dalle comunicazioni oggettive, chiarendo che tali comunicazioni sono utilizzate, oltre che per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e per l’analisi finanziaria di operazioni sospette, anche per il loro approfondimento investigativo.

[5] Art. 4 del Provvedimento inerente le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive (Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette).



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