Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

12 Febbraio 2000 In Diritto bancario, Diritto Fallimentare e Crisi di impresa

Una ipotesi particolare: la revocatoria fallimentare nella cartolarizzazione dei crediti (c.d. securitization)

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

Di Maura Castiglioni
febbraio 2000

LA CARTOLARIZZAZIONE IN BREVE:

La cartolarizzazione dei crediti (c.d. securitization) è una tecnica finanziaria che prevede la cessione in blocco e a titolo oneroso – ad opera di banche, intermediari finanziari o altre imprese (c.d. originator) – di crediti esistenti o futuri, a favore di un intermediario finanziario (c.d. special vehicle purpose), che provvederà direttamente o tramite una terza società (c.d. special vehicle company) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e ad immetterli sul mercato al fine di rendere possibile il pagamento del corrispettivo della cessione.

La Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ha disciplinato nel nostro sistema giuridico l’operazione di cartolarizzazione dei crediti, incentivandone la diffusione ed eliminando così l’ostacolo di cui all’art. 2410 c.c., il quale infatti, prevedendo per le società un limite all’emissione di proprie obbligazioni pari al capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato, consentiva l’operazione di securitization alle sole società che fossero fortemente capitalizzate.

UN CASO PARTICOLARE: L’AZIONE REVOCATORIA NEL FALLIMENTO DEL CESSIONARIO, DEL CEDENTE OPPURE DEL CEDUTO:

Una palese dimostrazione di come la L. 130/99 sia da impulso per la cartolarizzazione dei crediti la si ottiene, ad esempio, attraverso un’analisi dei commi 3 e 4 dell’art. 4, i quali indubbiamente favoriscono l’operazione di securitization rispetto alla procedura normalmente applicabile nell’ipotesi di fallimento di qualcuno dei soggetti coinvolti.
Il comma 3 del sopracitato articolo trova applicazione nell’ipotesi del fallimento del debitore ceduto e dispone espressamente che “ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (L. Fallimentare) e successive modificazioni”. Dunque nell’ipotesi di pagamento ad opera del ceduto non è possibile agire mediante l’azione revocatoria fallimentare per far rientrare nella massa ereditaria – e pertanto consentire il soddisfacimento dei creditori – quanto già erogato.

La disposizione è di identico contenuto rispetto all’art. 6 L. 52/91 in materia di cessione dei crediti di impresa, tuttavia l’art. 4 comma 3 L. 130/99 impedisce l’azione revocatoria fallimentare nei confronti del cedente, anche nel caso in cui sussista in capo a questi il requisito della scientia decotionis, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

L’intento della norma è quello di evitare che con la revocatoria fallimentare vengano colpiti i pagamenti dei debitori ceduti – costituenti un patrimonio indipendente dal cessionario – e vincolati al soddisfacimento dei sottoscrittori dei titoli.

E’ evidente che tale disposizione favorisce l’operazione di securitization tutelando in maniera assoluta gli investitori, i quali – nell’ambito di un contemperamento degli interessi contrapposti – vengono anteposti non solo ai creditori chirografari della massa fallimentare, ma anche a quelli privilegiati, che in quanto tali dovrebbero essere soddisfatti in via prioritaria.

D’altro canto una disposizione diversa che si ripercuota negativamente sulla securitization non avrebbe alcun senso, ritenuto che comunque il debitore ceduto rimane terzo estraneo rispetto alla operazione di cartolarizzazione dei crediti – che avviene tra il cedente ed il cessionario – provvedendo infatti al pagamento di quanto dovuto solo dopo che è stata realizzata la fase della cessione.

Una differente valutazione della condizione sia del cedente che del cessionario (contrapposta a quella del ceduto) ha indotto il legislatore ad adottare una diversa disciplina nel caso di un loro eventuale fallimento.

In tale ultima ipotesi difatti viene applicato l’art. 4 comma 4, che prevede soltanto una riduzione di sei e tre mesi per i termini rispettivamente di due e di un anno previsti dall’art. 67 della legge fallimentare. Ciò implica dunque la possibilità di revoca degli atti del cedente o cessionario purché si tratti di disposizioni a titolo oneroso che siano state realizzate nei tre o sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.

In questa ipotesi i sottoscrittori dei titoli e l’intera operazione di cartolarizzazione in genere, vengono pur sempre tutelati ma certamente in modo notevolmente ridotto rispetto all’ipotesi di fallimento del ceduto: la tutela è appunto limitata alla sola – seppur notevole – riduzione dei termini.

La giustificazione di una diversa disciplina è facilmente ravvisabile laddove si consideri che l’intera operazione di securitization può essere utilizzata quale strumento a vantaggio del cedente. E infatti non è da escludere l’ipotesi che quest’ultimo – attraverso la cartolarizzazione – provveda alla cessione di propri crediti al solo fine di sottrarli alla massa fallimentare.

A questo proposito è evidente come non sia possibile una tutela assoluta degli investitori che partecipano alla cartolarizzazione, così trascurando la circostanza che tale operazione viene invece realizzata – nell’ipotesi sopra ipotizzata – dal cedente allo scopo principale di frodare i propri creditori.

Anche nell’ipotesi di fallimento del cessionario si applica la disciplina di cui all’art. 4 comma 4, null’altro precisando in proposito la L. 130/99. Ancora una volta si provvede quindi a tutelare la procedura della cartolarizzazione, ma limitatamente ad una riduzione dei termini entro i quali devono essere compiuti gli atti a titolo oneroso successivamente revocabili.

Anche in questo caso la diversa disciplina rispetto all’ipotesi di fallimento del debitore ceduto la si giustifica nella considerazione che – a differenza del ceduto – il cessionario, insieme al cedente, è colui che realizza l’operazione della cartolarizzazione, decidendone le modalità, nonché il momento più favorevole ai fini dell’attuazione.

Ora è evidente che l’opportunità, seppure presente, di tutelare l’intera operazione di cartolarizzazione – preservandola completamente dalla procedura fallimentare – non è comunque tale da pregiudicare in toto i creditori del fallito, privandoli dell’unico strumento a loro difesa quale l’azione revocatoria fallimentare. Da qui la necessità di provvedere ad un contemperamento di queste due contrapposte esigenze proprio attraverso l’art. 4, comma 4 L. 130/99.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • Ipotesi di revocabilità in ambito fallimentare delle cessioni di un credito d’impresa ad una banca o altro intermediario finanziario 8 Giugno 2017
  • Cessione di Crediti in Blocco ex Art. 58 T.U.B. La legittimazione passiva nella revocatoria fallimentare 10 Marzo 2009
  • CASSAZIONE - Nella revocatoria ordinaria fallimentare è la curatela fallimentare che deve provare che il patrimonio residuo del debitore fallito non fosse sufficiente a soddisfare i creditori 12 Maggio 2019
  • Natura e struttura dei titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti 17 Febbraio 2003
  • Le nuove regole sulla cartolarizzazione dei crediti 27 Giugno 2018
  • Considerazioni sulla securitization italiana 3 Maggio 2004
Cartolarizzazione Successione ereditaria

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

Cerca nella rivista:

Il Cerca Parole del Bancario

Il Cerca Parole del Bancario

Argomenti:

Diritto bancario Diritto Fallimentare e Crisi di impresa Diritto finanziario Notizie dalla Corte

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Brevi note sulle misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 – D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”)

    21 Gennaio 2021
  • Cessione massiva del credito e garanzia dei confidi: spunti e riflessioni (anche) sulla base della sentenza della Cassazione n. 5598 del 28 febbraio 2020

    21 Gennaio 2021
  • Il cliente della banca non ha il diritto di ricevere copia ex art. 119 TUB dei contratti ma delle sole singole operazioni bancarie compiute

    15 Gennaio 2021
  • Cenni sul patto di rotatività del pegno

    14 Gennaio 2021
  • Nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

    12 Gennaio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Newsletter:

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi