Un’applicazione dei principi di trasparenza: la clausola di arrotondamento degli interessi nel mutuo fondiario

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Di Andrea Agnese, Avvocato

 

Nota a sentenza: Cass. civ., sez. I, n. 4115 del 2 marzo 2016

 

1.- Lo scenario normativo

Nel sistema originario del codice civile, l’unica tutela apprestata in favore del contraente debole era di tipo meramente formale [1].

L’articolo 1342 c.c. si limita infatti a imporre una doppia firma per determinati tipi di clausole negoziali, ossia quelle elencate dall’art. 1341, comma 2, c.c.

Dal canto suo, l’art. 1342 c.c. ancora oggi dispone che le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono se incompatibili con quelle contenute nelle condizioni generali di contratto.

È, questo, il tema della contrattazione standard, già  analizzato dalla dottrina più avvertita negli anni ’70 del secolo scorso [2], come fattore costituente connotato precipuo della moderna società  industriale e delle esigenze macroeconomiche di cui sono latrici le imprese commerciali.

La contrattazione standard o per adesione finisce dunque per essere un fattore tipico della contrattazione di impresa, la quale sostituisce alla originaria fase della contrattazione e della stipulazione delle clausole negoziali un testo preformato unilateralmente dal contraente forte.

La dottrina che si occupò inizialmente della tematica in oggetto, tuttavia, inizialmente si preoccupò di impostare la ricerca in termini non già  di sperequazione tra il potere contrattuale tra le parti, bensì di controllo sulle clausole del contratto predisposto unilateralmente, distinguendo, a tal proposito, tra controlli sul procedimento e controlli sul contenuto del contratto [3], nonché tra controlli a disposizione del potere legislativo e controlli di tipo amministrativo [4].

La tematica veniva poi studiata anche alla luce delle suggestioni comparatistiche offerte dalla Economic Analysis of Law della Chicago School, che di lì a breve – nel 1979 – avrebbe presentato il proprio manifesto intellettuale, con uno dei suoi fondatori, Richard Posner [5].

Non ancora matura poteva dirsi la presa di posizione in ordine alla mancanza di uguaglianza tra le parti e a una lettura fondata sul disposto degli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, Cost. [6].

Il contratto in senso classico prevede la contrattazione privata tra le parti. Questo aspetto è particolarmente valorizzato dai giuristi anglosassoni, che parlano di sanctity of contract [7] e che mal tollerano le ingerenze nel regolamento contrattuale da parte di fonti eteronome [8].

Anzi, nei contratti con i consumatori una preoccupazione avvertita dalla migliore dottrina è proprio la mancanza di qualsivoglia scelta e comprensione da parte del consumatore stesso [9], ossia di quel che la dottrina anglosassone definisce come inequality of bargain power [10] e che impone di effettuare il test of unfairness delle clausole contrattuali.

Con tale espressione si intende alludere alla verifica condotta sulla scorta del principio di buona fede, per cui le clausole del contratto pongono un effettivo squilibrio tra i diritti delle parti nascenti dal contratto, ad esclusivo detrimento del consumatore [11].

Del consenso in senso classico resta molto poco nei contratti con il consumatore, come giustamente osservato dalla migliore dottrina [12], proprio perché il contratto di fatto non è stato negoziato e la tutela può limitarsi alla repressione degli abusi perpetrati da parte del contraente forte.

Ma su questo aspetto dobbiamo fare un passo avanti.

Il codice civile del 1942 non approntava un sistema di tutela giudiziale nei confronti delle clausole vessatorie. Esso, come detto, limitava la tutela al piano meramente formale [13].

La situazione cambia con il recepimento della direttiva 93/13/CE, che supera il paradigma liberista della uguaglianza formale tra le parti negoziali e introduce una tutela di carattere sostanziale, con la possibilità  per il giudice di esperire un controllo sul merito di ciascuna clausola.

Di più: la direttiva introduce una nullità  di protezione [14], ossia una figura ibrida – ripudiata dalla dottrina più tradizionale [15] – a metà  strada tra la nullità  e la annullabilità  – con la quale condivide il fatto che la nullità  non può essere fatta valere da chiunque, ma dal solo consumatore.

Di lì a breve, un ulteriore passo avanti sarebbe stato fatto con l’abuso di dipendenza economica in materia di contratti B2C, ossia con l’art. 9, L. 18.6.98, n. 192, contenuto nella legge sulla sub-fornitura.

Tale legge prende finalmente atto che una sperequazione di potere contrattuale non sussiste solo nel caso di controparte definibile come consumatore, ma anche laddove si tratti di un contratto tra imprenditori e uno dei due dipenda economicamente dall’altro.

Detta norma è stata da subito qualificata come espressione di un principio generale, applicabile anche oltre e a prescindere da un rapporto di subfornitura [16], implicante stretti profili di interrelazione anche con la disciplina antitrust [17] e, ovviamente, con il tema che ci occupa in questa sede [18].

Sussiste un filo conduttore tra la legge in commento e le modifiche occorse alla legge fallimentare: a seguito del d.lgs. 5/06, l’art. 1, r.d. 16.3.42, n. 267, prevede tre soglie di fallibilità , all’art. 1.

Per effetto della cennata modifica legislativa, gli imprenditori c.d. sotto-soglia sono dunque esentati dal fallimento. Il legislatore ha finito per introdurre una classificazione inedita nel panorama tra insolventi civili e insolventi commerciali [19].

Ebbene, gli imprenditori sotto-soglia possono ricorrere alle misure riconosciute dalla L. 27.1.12, n. 3, in favore dei consumatori, ossia alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui agli artt. 6 ss. Tale scelta risulta coeva alla concezione che concepisce il contenimento della insolvenza civile come una misura sociale [20].

La più moderna legislazione, preso atto della disuguaglianza sostanziale tra le parti, ha dunque riconosciuto meritevoli di tutela le istanze provenienti dai consumatori e dagli imprenditori che, per ragioni di debolezza contrattuale, sono parificabili ai consumatori.

Certamente, tra la disciplina a protezione dei consumatori e quella a beneficio degli imprenditori economicamente dipendenti sussistono pur sempre delle differenze, adeguatamente valorizzate dagli studiosi [21], sol che si pensi che per i secondi rileva non lo stato di debolezza in sé, ma solo quello che sia dipeso da un abuso di dipendenza economica perpetrato da parte dell’imprenditore forte. Con evidente compressione della tutela remediale a detrimento degli imprenditori deboli.

Ma il percorso di tutela del contraente debole non si esaurisce qua.

Agli imprenditori vengono anche imposti dei doveri di disclosure. In questo senso deve leggersi la norma dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 6.9.05, n. 206, laddove impone il principio di chiarezza delle informazioni che il professionista fornisce al consumatore.

L’informazione deve essere adeguata e corretta e il consumatore ha diritto ad essere adeguatamente istruito dalle istituzioni. Tale principio è insito nel paternalistico riferimento alla educazione del consumatore, contenuto nell’art. 4, d.lgs. 206/05 [22].

Tali istanze sono state recepite anche nel mondo bancario, sia a livello legislativo, sia da parte dell’arbitro bancario finanziario.

Dal primo punto di vista, l’art. 117, d.lgs. 385/93, impone la forma scritta ad substantiam del contratto bancario e la consegna di un esemplare dello stesso al cliente. In mancanza delle informazioni la cui indicazione è prevista dalla legge, nonché nelle ipotesi di nullità  di cui alla medesima disposizione legislativa, si applica una sanzione civile indiretta [23], ossia il tasso dei buoni ordinari del tesoro dei dodici mesi precedenti.

Analoga tutela è apprestata per il credito al consumo dall’art. 125-bis, d.lgs. 385/93.

L’arbitro bancario ha poi valorizzato una nozione di trasparenza di tipo sostanziale, ossia come regola consistente nella imposizione di un obbligo contrattuale di clare loqui in capo all’intermediario [24].

Non basta, dunque, che le informazioni siano scritte in contratto. Occorre che esse siano chiare e comprensibili all’utente del credito. Solo il cliente adeguatamente informato può compiere scelte consapevoli [25].

La decisione in commento della Suprema Corte si muove nel quadro dottrinale sopra lumeggiato, per risolvere un problema posto alla sua attenzione da parte di una associazione dei consumatori: se la clausola di arrotondamento al quarto superiore del tasso di interesse nel mutuo fondiario possa dirsi o meno vessatoria.

La disposizione che si assume violata è l’art. 34, comma 2, d.lgs. 206/05,

 

2.- La decisione in commento: Cass. civ., sez. I, n. 4115 del 2 marzo 2016

Iniziamo con la tesi della associazione dei consumatori che ha interposto ricorso per cassazione.

La clausola di arrotondamento è contenuta nel foglio informativo di un mutuo fondiario, laddove la maggioranza degli utenti non avrebbe prestato attenzione a detta pattuizione. Inoltre, essa è sfornita di un esempio chiarificatore, che sia idonea a far comprendere al consumatore medio il meccanismo di arrotondamento. La clausola in esame, invece, per come è stata formulata, non consente al consumatore medio di comprendere l’utilità  e il funzionamento della previsione contrattuale in discorso.

Tutto ciò è causa di vessatorietà  della clausola e, di conseguenza, costituisce causa di applicazione della nullità  di protezione dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 206/05.

Vediamo ora il ragionamento della Suprema Corte.

La Corte d’appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento nel senso che la clausola in esame non sia oscura ed incomprensibile da parte del consumatore medio. Il fatto che la corte d’appello abbia fornito sul punto una motivazione per relationem, ossia che richiama la sentenza di primo grado, non costituisce motivo idoneo a inficiare la validità  del convincimento espresso dal giudice di appello.

In questo senso, la sentenza di Cassazione in commento richiama un precedente di legittimità , ossia la decisione n. 4931 del 3.3.14, laddove essa dispone la legittimità  della motivazione espressa dal giudice di appello mediante rinvio per relationem alla decisione del giudice di prime cure:

Secondo la giurisprudenza, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti. La laconicità  della motivazione adottata è censurabile solo se questa sia formulata in termini di mera adesione e non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante v. Cass. 12/8/2010 n. 18625; Cass. 11-6-2008 n, 15483; Cass. 2-2-2006 n. 2268; Cass. 21-10-2005 n. 20454; Cass. 14-2-2003 n. 2196) (Cass. civ., 3.3.14, n. 4931).

Tanto chiarito, l’arresto di legittimità  si sofferma su una regola consolidata in merito all’accertamento della vessatorietà , desumibile dall’art. 33, comma 2, d.lgs. 206/05. La vessatorietà  pertiene non già  alle condizioni economiche del contratto, ma a uno squilibrio giuridico tra le posizioni delle parti[26]:

Questa corte ha già  avuto modo di chiarire che il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati, è appunto circoscritto alla componente normativa del contratto stesso, mentre è preclusa ogni valutazione afferente le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito, o l’adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, sia alla stregua del sostituito art. 1469-ter c.c., comma 2, sia alla stregua dell’art. 34, comma 2, del codice del consumo, che l’oggetto del contratto e il corrispettivo pattuito (secondo le svariate forme) siano individuati in modo chiaro e comprensibile (cfr. Sez. 1 n. 21600-13). Cosa che appunto la corte d’appello ha accertato in rapporto alla clausola de qua (Cass. civ., 2.3.16, n. 4115).

La valutazione complessiva del regolamento contrattuale porta la Suprema Corte a concludere per la non oscurità  della clausola di arrotondamento e, dunque, per l’ossequio prestato dall’intermediario al proprio dovere di clare loqui.

Né, osserva la decisione, la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, offerta dalla Corte d’appello, si pone in maniera antitetica rispetto alla valutazione di chiarezza e comprensibilità  della clausola.

In altre parole, la vessatorietà  della singola clausola negoziale può essere adeguatamente apprezzata dal giudice di appello anche mediante una motivazione che rinvii alla decisione di primo grado:

Nè sussiste contraddizione tra la valutazione inerente la non condivisione, da parte della corte d’appello, della tesi del tribunale a proposito dell’ambito di contestabilità  della natura vessatoria della clausola – che è valutazione giuridica – è l’apprezzamento di fatto poi enunciato circa la chiarezza, in ogni caso, e la comprensibilità , del significato della clausola medesima (Cass. civ., 2.3.16, n. 4115).

Concludendo sul punto, possiamo trarre dalla sentenza scrutinata i seguenti principi di diritto:

– La clausola con la quale la banca prevede l’arrotondamento al quarto superiore, o ad altra frazione di punto, del valore del parametro di indicizzazione e del tasso d’interesse complessivo del mutuo fondiario o di altro finanziamento, non costituisce clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33, d.lgs. 206/05, per mancanza di comprensibilità  da parte del consumatore medio.

– La valutazione della vessatorietà  di una clausola può essere espressa dal giudice di appello anche mediante rinvio alla decisione di primo grado, purché la valutazione espressa sia congruamente e logicamente motivata.

 

NOTE:

[1] Catricalà  – Pignalosa, Manuale del diritto dei consumatori, Roma, 2013, p. 90.

[2] Roppo, Contratti standard, Milano, 1975.

[3] Roppo, Contratti standard, cit., rispettivamente pp. 164 ss. e pp. 219 ss.

[4] Roppo, Contratti standard, cit., rispettivamente pp. 284 ss. e 355 ss.

[5] Posner, Some uses and abuses of Economics in Law, disponibile al seguente link: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2864&context=journal_articles.

[6] Galgano, Squilibrio contrattuale e malafede del contraente forte, in Contr. Impr., 1997, p. 423; Villanacci, La buona fede oggettiva, Napoli, 2013, p. 51 ss.

[7] Essenziale la monografia di Sir David Hughes Parry, The sanctity of contracts in English law, Stevens and Sons Limited, 1959, reperibile al seguente indirizzo: https://socialsciences.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/schoolofhum-anitiesandsocialsciences/law/pdfs/The_Scanctity_of_Contracts_in_English_Law.pdf

[8] Rodotà , Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004.

[9] Atiyah’s introduction of the law of contract, rev. by S. Smith, Clarendon Law Series, Oxford University Press, 2005, p. 12 s., che si riferisce al periodo dal 1870 al 1980.

[10] Treitel, The law of contract, Sweet and Maxwell, 2011, p. 467, sub 10-49, dove si ricorda una decisione redatta da Lord Denning, ossia Lloyd Bank vs. Bundy.

[11] Treitel, The law, cit., p. 293, sub 7-103.

[12] Di Majo, L’accordo, in Orestano (cur.), Lezioni sul contratto, Torino, 2009, p. 10.

[13] D’Amico, L’abuso della libertà  contrattuale: nozione e rimedi, in Pagliantini (cur.), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010, p. 14.

[14] D’Amico, L’abuso, cit., p. 14.

[15] Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, ristampa, p. 147, in materia di nullità  relativa.

[16] Grazzini, Articolo 9. Abuso di dipendenza economica, in Berti – Grazzini (curr.), La disciplina della subfornitura nelle attività  produttive, Milano, 2005, p. 173, ove riferimenti di giurisprudenza alla n. 2 e la istituzione di un parallelismo con la usura reale, di cui all’art. 644, comma 2, c.p., alla n. 1; nello stesso senso, Franceschelli, in Id (cur.), Subfornitura, Milano, 1999, p. 38.

[17] Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, 2010, p. 167 s.

[18] Catricalà  – Pignalosa, Manuale, cit., p. 113 ss.

[19] Galgano, Diritto civile e commerciale, IV, Padova, 2004, p. 378; sulla giustificazione storica di tale distinzione, derivante dall’utilizzo del diritto commerciale come diritto di classe, Id., Lex mercatoria, Bologna, 1993, p. 29 ss.

[20] Ferro, L’insolvenza civile, in Id (cur.), Sovraindebitamento e usura, Torino, 2012, p. 54.

[21] Capobianco, Lezioni sul contratto, Torino, 2014, p. 184.

[22] Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2006, p. 38.

[23] Galgano, Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali, in Contr. Impr. 1987, p. 531 ss.

[24] In argomento, Conzutti, Violazione del dovere del clare loqui, in Persona e Danno, reperibile al seguente indirizzo: http://www.personaedanno.it/contratti-clausole-abusive-vessatorie/violazione-del-clare-loqui-mirijam-conzutti; inoltre, Cass. civ., 3.4.14, n. 7776, che lo menziona espressamente al § 1.6.2; T. Milano, 9.1.15, dott.ssa Cosentini, in materia di obbligazioni Lehman Brothers, che richiama espressamente la decisione di legittimità  dianzi citata e parla anch’essa di dovere del clare loqui; ABF Napoli, 12.10.10, n. 1069; riferimenti anche in Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, p. 77 ss.

[25] ABF Milano, 30.5.11, n. 1119.

[26] In luogo di molti, Catricalà  – Pignalosa,Manuale, cit., p. 94.

 

SENTENZA IN COMMENTO:

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-03-2016, n. 4115

Svolgimento del processo

Il Centro tutela consumatori e utenti (hinc cit. C.t.c.u.) convenne in giudizio, con rito commerciale, la Cassa di […] dinanzi al tribunale della stessa città , chiedendo che le fosse ordinato di eliminare da tutti i moduli contrattuali di mutuo (e di finanziamento in genere) la clausola – vessatoria – previdente l’arrotondamento al quarto superiore, o ad altra frazione di punto, del valore del parametro di indicizzazione e del tasso d’interesse complessivo, con conseguente riconduzione a equità  di tutti i contratti stipulati con la propria clientela ed eliminazione retroattiva degli effetti dannosi.
Nella resistenza della banca, il tribunale respinse la domanda.
La corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza in data 5-7-2010, ha confermato la decisione osservando che la clausola de qua non aveva determinato a carico del consumatore alcun significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto, secondo la previsione dell’art. 33, comma 2, del codice del consumo. Difatti il suo concreto meccanismo operativo non era idoneo a determinare un aggravamento dell’alea contrattuale avendo il quarto di punto costituito sempre e comunque il saggio di computo degli interessi; sicchè la variabilità  del saggio, fissata programmaticamente nell’intervello del quarto di punto, da un lato non aveva implicato un costo indeterminato e indeterminabile, e, dall’altro, non poteva considerarsi indicativa di un avverso potere di imposizione volto ad alterare il corretto rapporto di mercato tra il cliente e la banca.
La corte territoriale ha poi ritenuto la clausola non oscura nè incomprensibile da parte del consumatore medio e ha considerato inammissibile, in quanto per la prima volta prospettata in appello, la questione concernente l’asserita violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 122 recante il T.u.b. Ha infine rigettato anche l’appello incidentale della banca in ordine alla compensazione delle spese processuali di primo grado e ha posto a carico dell’appellante principale le spese del giudizio d’appello.
Il C.t.c.u. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza, deducendo cinque motivi poi illustrati da memoria.
La banca ha replicato con controricorso, nel quale ha proposto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. – Col primo motivo la parte ricorrente denunzia un’omissione di pronuncia (art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.) in ordine alla questione relativa alla ulteriormente dedotta violazione dell’art. 2 del codice del consumo, sostenendo di aver eccepito anche l’iniquità  della clausola contrattuale di cui si discute, posto che la stessa aveva realizzato sempre e solo un vantaggio per l’istituto bancario predisponente, penalizzando quindi il consumatore.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha esplicitamente ritenuto la clausola non idonea ad alterare i rapporti tra la banca e il consumatore.
Dunque ne ha implicitamente escluso anche l’iniquità .
Il vizio di omessa pronuncia non resta integrato dal mero fatto della mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria, onde configurarlo, la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti implicitamente il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazione (v. ex aliis Sez. 1 n. 10636-07).
– Col secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce la nullità  della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente o comunque contraddittoria motivazione riguardo alla medesima questione sopra detta.
A dire del ricorrente, la corte d’appello si sarebbe soffermata esclusivamente sulla nozione di squilibrio normativo onde escludere la vessatorietà  della clausola, senza invece valorizzare il profilo della violazione del diritto all’equità ; e avrebbe poi contraddittoriamente omesso di ravvisare la violazione dell’art. 2 del codice del consumo seppur ritenendo la formula dell’arrotondamento idonea a creare “suggestione di imposizione unilaterale”.
Il motivo è inammissibile perchè generico e in ogni caso attinente ai profili giuridici della controversia.
Invero non risulta specificato il fatto controverso, decisivo, in rapporto al quale la corte d’appello avrebbe dovuto più compiutamente motivare. Nè risulta la concreta indicazione del fatto in relazione al quale la motivazione dell’impugnata sentenza si sarebbe sviluppata con affermazioni tra loro in contrasto.
E’ da puntualizzare che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevedendo l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come riferita a “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, allude alla necessità  di specificare quale sia il preciso accadimento o la precisa circostanza in senso storico-naturalistico in rapporto alla quale la motivazione di merito andrebbe ritenuta carente (v. Sez. 5^ n. 21152-14), non essendo il fatto controverso assimilabile nè alle “questioni” nè alle “argomentazioni”, le quali, pertanto, risultano irrilevanti ai fini del vizio denunziabile ai sensi della norma citata.
3. – Il terzo motivo, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 2, e art. 1346 cod. civ., e comunque l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza a proposito della eccepita violazione dell’art. 34, comma 2, del codice del consumo, ascrive all’impugnata sentenza di aver escluso solo per relationem alle ragioni fatte proprie dal tribunale l’eccepito difetto di chiarezza e di comprensibilità  della clausola in esame.
Si sostiene poi che la corte d’appello avrebbe omesso di considerare la natura del bene oggetto del contratto e le caratteristiche soggettive dei potenziali consumatori, essendo stata la previsione contenuta in un foglio informativo riguardante le condizioni per poter accedere al “mutuo casa”, e quindi essendo stato il contratto prevalentemente destinato a consumatori che per la prima volta potevano trovarsi nella necessità  di concluderlo. I quali consumatori verosimilmente avrebbero soffermato l’attenzione maggiormente sul tasso di riferimento e sullo spread, anzichè sul meccanismo di arrotondamento del tasso.
In sostanza, il riferimento per valutare la chiarezza e comprensibilità  del criterio indicato non poteva essere costituito dal consumatore medio, e la maggior chiarezza possibile avrebbe semmai imposto l’indicazione di un esempio chiarificatore del meccanismo predisposto.
Infine a dire del ricorrente la sentenza impugnata andrebbe ritenuta contraddittoria per avere dapprima preso le distanze dalle motivazioni addotte dal giudice di primo grado (che aveva ritenuto la clausola sottratta al giudizio di vessatorietà  siccome afferente all’oggetto del contratto), e poi condiviso le medesime ritenendo la clausola comunque chiara e comprensibile.
4. – La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Innanzi tutto non è vero che la corte d’appello abbia motivato la decisione semplicemente rinviando a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
A disparte la circostanza che, ove anche fosse, ciò non costituirebbe violazione di norme sostanziali (come invece unicamente dedotto dal ricorrente), ma semmai vizio processuale rilevante ai sensi del non denunciato art. 360 c.p.c., n. 4, vi è che, al contrario, la corte d’appello ha riportato testualmente la clausola contrattuale che rileva e ha detto di condividere in proposito il giudizio del tribunale “perchè non v’è ragione di supporre che detta clausola sia oscura ed incomprensibile da parte del consumatore medio”.
La valutazione di chiarezza e comprensibilità  è stata quindi fatta dalla corte d’appello autonomamente in rapporto alla clausola specificamente esaminata, anche se mediante condivisione del conforme giudizio del tribunale. Ed è legittima la motivazione della sentenza pronunciata in sede di gravame purchè il giudice d’appello, anche facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (v. per tutte Sez. 2^ n. 4931- 14).
Nel resto la censura esprime soltanto profili di sindacato di fatto, sottoponendo questioni afferenti la presunta destinazione della clausola a consumatori distratti dal fine pratico della conclusione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione; cosa che non solo non è provata in base a quanto emergente dalla sentenza, ma neppure si capisce in qual senso sarebbe rilevante al fine di smentire la valutazione, frutto di apprezzamento di pieno merito, in ordine alla comprensibilità  del significato specifico della clausola in rapporto al contenuto normativo del contratto.
Questa corte ha già  avuto modo di chiarire che il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati, è appunto circoscritto alla componente normativa del contratto stesso, mentre è preclusa ogni valutazione afferente le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito, o l’adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, sia alla stregua del sostituito art. 1469-ter c.c., comma 2, sia alla stregua dell’art. 34, comma 2, del codice del consumo, che l’oggetto del contratto e il corrispettivo pattuito (secondo le svariate forme) siano individuati in modo chiaro e comprensibile (cfr. Sez. 1 n. 21600-13). Cosa che appunto la corte d’appello ha accertato in rapporto alla clausola de qua.
Nè sussiste contraddizione tra la valutazione inerente la non condivisione, da parte della corte d’appello, della tesi del tribunale a proposito dell’ambito di contestabilità  della natura vessatoria della clausola – che è valutazione giuridica – è l’apprezzamento di fatto poi enunciato circa la chiarezza, in ogni caso, e la comprensibilità , del significato della clausola medesima.
5. – Col quarto mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto inammissibile, per novità , la questione afferente la asserita violazione dell’art. 122 del Tub.
Il motivo è, ancor prima che infondato, inammissibile per difetto di autosufficienza.
Dalla narrativa riportata nelle pagine iniziali del ricorso per cassazione emerge che la domanda (e quindi l’oggetto del processo) aveva avuto riguardo alla eliminazione – dai moduli negoziali – della pattuizione previdente l’arrotondamento al quarto superiore, o alla frazione di punto superiore, del parametro di indicizzazione (Euribor o Irs), o del tasso complessivamente calcolato con lo spread, in quanto iniqua in rapporto all’equilibrio contrattuale e in quanto poco trasparente e oscura.
La violazione dell’art. 122 del Tub non era stata mai eccepita.
Finanche in appello non è dato cogliere in qual modo e sotto qual profilo essa sia stata in effetti dedotta, non avendo il ricorrente riportato in questa sede, neppure per stralci, il contenuto dell’appello nelle parti afferenti.
6. – Col quinto mezzo è complessivamente dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione delle spese.
Si censura la sentenza per aver statuito sulle spese processuali prescindendo dall’esito del giudizio, avendo rigettato anche l’appello incidentale della banca.
Il motivo è infondato.
La soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere valutata secondo un criterio unitario e globale, in relazione all’esito finale della lite.
L’avere la corte d’appello rigettato l’impugnazione incidentale della banca sul capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese di quel grado non è decisivo, avendo la corte dato conto in motivazione delle ragioni della soccombenza comunque globalmente ascrivibile all’attrice, quanto all’esito complessivo della lite.
Donde nessuna violazione di legge (a disparte ancora una volta l’inconferenza dei riferimenti normativi dal ricorrente richiamati in rubrica) si palesa commessa.
7. – E’ assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 21 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2016

 


Come citare questo articolo

Andrea Agnese, “Un’applicazione dei principi di trasparenza: la clausola di arrotondamento degli interessi nel mutuo fondiario”, Magistra Banca e Finanza, 22 aprile 2016, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/unapplicazione-dei-principi-di-trasparenza-la-clausola-di-arrotondamento-degli-interessi-nel-mutuo-fondiario/.

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