Tribunale di Catania, sez. IV, sent. n. 1958 del 9 maggio 2019
Massima:
“Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , condiviso da questo Tribunale, è onere del cliente, il quale deduca l’applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. In particolare, egli “ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis, Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098, e, con specifico riferimento all’onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009)”.
Motivazione:
(omissis)
Procedendo all’esame dei motivi di opposizione questo Decidente ritiene assolutamente condivisibile quanto già evidenziato dal precedente Giudice istruttore in seno all’ordinanza dell’8 febbraio 2018 nella parte in cui ha rigettato la richiesta di CTU “ritenuto che, in ragione della documentazione in atti e del contraddittorio svolto dalle parti, la causa si presenta matura per la decisione sena necessità di svolgere attività istruttoria”.
Giova, invero, osservare che la banca opposta ha prodotto la documentazione relativa al rapporto bancario dedotto in seno al ricorso introduttivo, allegando il contratto di apertura di credito in conto corrente affidato, in seno al quale risultano specificatamente indicate e determinate tutte le condizioni economiche (misura degli interessi creditori, di quelli passivi, la facoltà di variazione degli stessi, la capitalizzazione trimestrale di questi a condizione di reciprocità , le spese di tenuta conto, di gestione degli assegni di invio degli estratti, le valute ecc.) e le altre norme che regolavano il rapporto.
Il suddetto contratto, regolarmente sottoscritto dalla debitrice principale, riporta come detto la puntuale indicazione delle condizioni applicate, ivi compresa la capitalizzazione periodica degli interessi a condizioni di reciprocità , così come previsto dalla normativa successiva al 2000.
Ed, ancora, la lettera del citato contratto viene in soccorso per smentire quanto assertivamente affermato dagli opponenti, circa la non consapevolezza del contenuto del documento per la mancata consegna del contratto, atteso che dalla dichiarazione in calce alla scheda negoziale, resa dall’obbligata principale, a mezzo del proprio l.r. e obbligato solidale si evince, però, il contrario, avendo la debitrice espressamente riconosciuto di non essersi avvalsa del diritto alla consegna di una copia del contratto de quo.
Inoltre la Banca opposta, attraverso gli estratti integrali del conto, prodotti dall’inizio alla fine del rapporto, ha dato prova dell’obbligazione nascente dal suddetto contratto, consistente nel saldo debitore del cennato c/c, oltre interessi, richiesti e concessi al saggio del (omissis)%, con decorrenza dalla chiusura del conto.
Del tutto generica è poi la doglianza degli odierni opponenti in ordine all’applicazione da parte della banca di interessi superiori al tasso soglia ex l. 108/96.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , condiviso da questo Tribunale, è onere del cliente, il quale deduca l’applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
In particolare, egli “ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis, Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098, e, con specifico riferimento all’onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Nel caso di specie, alla dedotta applicazione di interessi usurari, non ha fatto riscontro una adeguata allegazione dei presupposti dell’usura da parte degli opponenti, onde tale doglianza deve essere rigettata.
Studio Legale Tidona, “USURA – I rigorosi oneri di prova a carico del finanziato che contesti l’addebito di interessi usurari”, Magistra Banca e Finanza, 28 maggio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/usura-i-rigorosi-oneri-di-prova-a-carico-del-finanziato-che-contesti-laddebito-di-interessi-usurari/.
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